Corte costituzionale

Sentenza n. 744/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 5d.P.R. 915/1982
  • art. 4d.P.R. 915/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 12 novembre 1984, depositato in Cancelleria il 19 novembre

successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1984, per

conflitto di attribuzioni sorto a seguito della deliberazione 27

luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, contenente: "Disposizioni per la

prima applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,

concernente lo smaltimento dei rifiuti".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato

dello Stato Pier Giorgio Verzì per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 12 novembre 1984, la Regione

Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione a delibera in data 27 luglio 1984 (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984) del Comitato

interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, contenente disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti, assumendo

lese le sue competenze.

La delibera sarebbe radicalmente illegittima, perché adottata sul

fondamento di una norma di legge (art. 4 d.P.R. n. 915 del 1982) a

sua volta invasiva delle competenze regionali in tema di tutela

ambientale e di esecuzione delle direttive comunitarie e, dunque,

contrastante con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e 6, 101 del

d.P.R. n. 616 del 1977, che trovano riscontro nell'art. 3 della legge

di delega 9 febbraio 1982, n. 42, laddove di tali competenze si

ribadisce la garanzia.

La deliberazione, inoltre, risulterebbe illegittima sia per il suo

contenuto eccessivamente dettagliato, tale da comprimere oltre i

limiti consentiti l'autonomia regionale, sia per il fatto di

concernere settori e profili estranei all'oggetto del potere

conferito.

L'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 riserverebbe allo Stato il

compito di predisporre norme a carattere tecnico sui criteri generali

di smaltimento dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle zone

ove gli impianti di smaltimento debbono essere ubicati (lett. b), sui

sistemi che favoriscono il riciclaggio dei rifiuti, il recupero di

materie e la produzione di energia (lett. c), sui modi di smaltimento

dei rifiuti tossici e nocivi e sul rilascio delle autorizzazioni

relative, oltreché sui criteri di assimilabilità dei rifiuti

speciali a quelli urbani (lett. e ), f), determinando i limiti di

accettabilità delle sostanze, in relazione a dati chimico-fisici e

microbiologici (lett. d ), g). Dal potere così attribuito esulerebbe

la competenza a disciplinare il profilo amministrativo e

procedimentale della materia. Questi limiti sarebbero stati

largamente superati dal decreto che ha originato il conflitto.

Il paragrafo "0" prevede l'istituzione di Comitati regionali di

esperti per individuare le zone idonee alla realizzazione degli

impianti di smaltimento (0.3, ultima parte) ed un potere sostitutivo

del Commissario del Governo, in caso di "inottemperanza" della

regione. La prima previsione toccherebbe competenze amministrative ed

organizzative estranee all'oggetto eminentemente tecnico del potere

conferito; la seconda previsione risulterebbe contraria al "tipo" di

rapporti fra Stato e regione configurato dalle norme costituzionali

(art. 118, 125, 126 Cost.), essendo previsto un potere sostitutivo

solo per garantire il rispetto degli obblighi internazionali (art. 6,

comma terzo, d.P.R. n. 616 del 1977).

Il par. 1), disciplinando lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri

(punto 1.1.3.) ed elencando le sostanze ed i processi produttivi i

cui rifiuti si dovrebbero presumere sempre tossici, indipendentemente

dalla presenza degli elementi elencati nell'allegato al d.P.R. n. 915

del 1982 (punto 1.2., n. 2, e tab. 1.3.), salva la possibilità di

prova contraria, andrebbe oltre il compito di indicare i criteri di

assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, violando

inoltre quanto disposto dall'art. 2, quinto comma, del d.P.R. n. 915

del 1982, sulle sostanze in presenza delle quali il rifiuto deve

considerarsi tossico e nocivo.

L'estrema minuziosità dell'elenco dei rifiuti assimilabili

risulterebbe in contrasto con il compito di indicare "i criteri

generali" di assimilabilità.

Il par. 1.3., individuando la categoria dei rifiuti urbani

pericolosi, contemplata nel d.P.R. n. 915 del 1982 (art. 8, comma

secondo, lett. d) solo in riferimento alla competenza regolamentare

dei comuni, risulterebbe per questo motivo illegittimo.

Del pari estraneo all'oggetto riconosciuto dalla legge sarebbe la

disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti (par. 2) con

riferimento ai rifiuti urbani (punti 2.1.1; 2.1.2.), ai rifiuti

ospedalieri (2.2.), ai rifiuti tossici e nocivi (punti 2.3.; 2.3.1.;

2.3.2.), mentre eccessivamente minuziosa risulterebbe la disciplina

dei processi di incenerimento e di compostaggio, contenuta nel par.

3, ben oltre la determinazione dei limiti di accettabilità di cui

all'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982.

Le prescrizioni contenute nel paragrafo 4 sarebbero viziate per la

loro eccessiva minuziosità. Sarebbero estranee inoltre all'oggetto

del potere riconosciuto dalla legge le norme di classificazione delle

discariche (punto 4.2.) e la disciplina dei piani di recupero delle

aree interessate (punto 4.2.3.1., lett. d); punto 4.2.3.2., lett. e),

che giungerebbero a toccare le competenze relative all'uso del

territorio.

Il par. 5 contiene una disciplina delle autorizzazioni che viene

censurata per la sua eccessiva minuziosità, non richiesta dal

compito di determinare i criteri tecnici generali ai sensi dell'art.

4 d.P.R. n. 915 del 1982, e per il fatto che giunge a toccare aspetti

amministrativi ed organizzativi (contenuto della domanda; autorità a

cui deve essere indirizzata); modalità dell'istruttoria relativa;

durata dell'autorizzazione; garanzie finanziarie richieste; compiti

di vigilanza e di controllo; pareri obbligatori di organi statali,

etc.) naturalmente riservata all'autonomia regionale.

Il par. 6 sul controllo di campionamento e di analisi conterrebbe

previsione prive di fondamento legislativo, disciplinando le

procedure per prelievi ed analisi con norme estranee ai compiti

tecnici del Comitato.

Il par. 7 disciplina non solo l'efficacia nel tempo dell'atto (e

già questo esulerebbe dalle competenze esercitate), ma pretenderebbe

di disciplinare anche l'efficacia nel tempo di quanto prescrive il

d.P.R. n. 915 del 1982, fissando i termini di adeguamento delle

regioni in contrasto con quanto dispone l'art. 33 del medesimo

d.P.R., che lascerebbe invece alle regioni ampia discrezionalità sul

punto.

Il par. 8 sui criteri di rilevamento dei dati, benché privo di

attuale efficacia precettiva, risulterebbe estraneo all'oggetto del

potere conferito anche nella parte in cui prefigura una disciplina

dei flussi informativi.

Più in generale, l'atto impugnato sarebbe illegittimo per

violazione del princi'pio di legalità, contenendo disposizioni

dettagliate e vincolanti prive di fondamento legislativo.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri

contestando le deduzioni di parte ricorrente.

Premesso che la legittimità costituzionale delle norme di legge

su cui si fonda la deliberazione impugnata deve essere discussa nel

giudizio che le concerne, l'Avvocatura dello Stato negava anche la

sussistenza degli ulteriori vizi denunziati di eccessiva

specificazione delle prescrizioni dettate e di esorbitanza delle

medesime dai limiti di oggetto e di contenuto fissati dalla legge.

Non potrebbero escludersi, infatti, un certo grado di puntualità

nell'esercizio di un potere lato sensu regolamentare, specie quando

le prescrizioni date trovano fondamento in valutazioni

tecnico-scientifiche non formulabili secondo schemi elastici. Nel

caso di specie, comunque, l'indicazione di schemi uniformi di

smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio nazionale lascerebbe

sufficiente margine per ulteriore disciplina della materia in sede

locale.

La funzione di indirizzo e coordinamento riconosciuta dall'art. 4,

lett. a), del d.P.R. n. 915 del 1982, di cui parte ricorrente avrebbe

trascurato le valenze generali, sarebbe sufficientemente ampio da

consentire una disciplina delle varie fasi di trattamento dei

rifiuti, in relazione agli obbiettivi di cui all'art. 1 del medesimo

decreto presidenziale.

L'art. 4, lett. f), prevederebbe, del resto, una competenza del

Comitato interministeriale per quel che concerne i criteri generali

per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti

tossici, mentre sarebbe di competenza regionale la disciplina delle

relative procedure (art. 6, lett. f).

Né la disciplina dei termini di applicazione delle disposizioni,

contenuta nel par. 7 della deliberazione, sarebbe contraria a quanto

prescrive l'art. 31 del d.P.R. n. 915 del 1982, che prevederebbe

l'autorizzazione provvisoria come ipotesi alternativa non tale da

escludere, prima dell'entrata in vigore della normativa regionale,

l'esercizio di un potere di autorizzazione definitivo, esplicato in

conformità della disciplina di attuazione del medesimo decreto

presidenziale. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia propone conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione a delibera in data 27 luglio 1984

del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, recante disposizioni sullo smaltimento dei

rifiuti, così come modificato con l'art. 1 del decreto-legge 29

maggio 1984, n. 176, nel testo sostituito in sede di conversione

(avvenuta con legge 25 luglio 1984, n. 381).

Deduce, innanzi tutto, che il carattere invasivo dell'atto

deriverebbe dalla illegittimità costituzionale della normativa di

grado legislativo su cui esso si fonda (artt. 4 e 5 del detto d.P.R.

n. 915), normativa già impugnata da essa Regione in via principale,

per violazione delle competenze regionali in materia di ambiente e di

attuazione delle direttive comunitarie.

Per l'ipotesi che l'impugnazione in via principale non sia stata

accolta, prospetta la sollevabilità in via incidentale di questione

di legittimità costituzionale della stessa normativa.

Osserva poi che la normativa di grado legislativo suindicata e

particolarmente l'art. 4 del d.P.R. n. 915 prevede soltanto

l'individuazione di "criteri generali" sulla metodologia di

smaltimento dei rifiuti, sulle caratteristiche delle zone per

l'ubicazione degli impianti di smaltimento, sulla assimilabilità dei

rifiuti speciali a quelli urbani, oltreché sul rilascio delle

autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e

l'emanazione di "norme tecniche generali" relative ai sistemi di

smaltimento che favoriscano il recupero di materie e la produzione di

energia, nonché per il separato smaltimento di rifiuti tossici e

nocivi ed, infine, la determinazione di "limiti di accettabilità",

"caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche" di sostanze in

relazione a specifiche utilizzazioni e "qualità, concentrazioni o

caratteristiche" di sostanze che rendono i rifiuti tossici o nocivi.

Ciò posto sostiene che l'atto di indirizzo e coordinamento eccede

la cennata disposizione di legge:

a) per l'oggetto (in quanto contiene la disciplina di aspetti

meramente amministrativi dello smaltimento dei rifiuti, del trasporto

e della raccolta dei rifiuti urbani, dei modi di sistemazione e

recupero delle aree interessate da impianti di discarica, delle

procedure di prelievo ed analisi e dei relativi verbali, dei termini

di applicabilità delle disposizioni; in quanto prevede poteri di

controllo e poteri sostitutivi non contemplati dalla legge e

identifica la categoria dei "rifiuti pericolosi", non considerata

dall'art. 4 del d.P.R. n. 915);

b) per il contenuto (stante il suo carattere di disciplina

dettagliata ed esaustiva della materia con riguardo, in particolare,

alle modalità di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, alla

presunzione di tossicità di alcuni rifiuti, alla raccolta ed al

trasporto di rifiuti urbani, ospedalieri, tossici e pericolosi, ai

processi di incenerimento e compostaggio, alle discariche ed al

regime delle autorizzazioni).

2. - Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.P.R. n. 915 del 1982 sono state dichiarate non fondate da questa

Corte con sentenza n. 192 del 1987. Non può essere accolta, in

conseguenza, la censura che investe l'atto nella sua interezza sotto

il profilo dell'asserita incostituzionalità derivata.

Né vi sono motivi per sollevare in via incidentale nuova

questione di legittimità degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 915 del

1982. Quanto all'art. 4 in sé considerato non sono stati dedotti,

infatti, profili nuovi e diversi rispetto a quelli già prospettati

con il precedente ricorso in via principale ed esaminati con la

sentenza di questa Corte suindicata. Per quel che riguarda lo stesso

art. 4 e l'art. 5, congiuntamente considerati, l'unico profilo sembra

esser quello della mancanza in esso dell'enunciazione di criteri

generali per l'esercizio del potere attribuito al Comitato

interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n.319

- come composto ai sensi del detto art. 5 d.P.R. n. 915 e dell'art. 1

decreto-legge 29 maggio 1984 n. 176, convertito nella legge 25 luglio

1984, n. 381 - profilo che è prospettato anche come vizio dell'atto

impugnato (adducendosi implicitamente che, in ogni caso, per la

asserita mancanza di criteri generali, la detta normativa non

potrebbe servire da idoneo supporto legislativo dell'atto medesimo).

Si tratta peraltro di censura, secondo quanto sarà detto nel

prosieguo (infra, par. 3), non fondata.

3. - Con la sentenza di questa Corte n. 192 del 1987 è stato

ritenuto che al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del

d.P.R. n. 915 del 1982 sono conferiti poteri di indirizzo e

coordinamento, sicché l'atto impugnato deve ritenersi espressione di

tali poteri. Con altra sentenza di questa Corte (sent. n. 560 del

1988) l'indirizzo e coordinamento esercitato con atto governativo è

stato ritenuto compatibile con la garanzia costituzionale

dell'autonomia regionale, in quanto tocca direttamente la sola

attività amministrativa, mentre nei confronti dell'attività

regionale legislativa dispiega effetti mediati e riflessi;

l'attività legislativa regionale risulta limitata solo in relazione

alle esigenze unitarie, nei profili evidenziati dall'atto di

indirizzo e coordinamento, mentre le singole disposizioni di questo

possono essere sostituite con misure regionali che siano,

singolarmente o nel complesso, equivalenti (vale a dire in eguale

misura rispondenti, anche se con diverso contenuto, alle anzidette

esigenze unitarie e idonee in definitiva a realizzarle).

Per quanto concerne la mancanza di criteri generali idonei ad

orientare l'esercizio dei poteri conferiti al Comitato

interministeriale, va osservato che, in realtà, l'art. 4 del detto

d.P.R. n. 915 del 1982 contiene un insieme di indicazioni di scopo

("favorire il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie

utilizzabili", "limitare la formazione dei rifiuti") e strumentali

(definire, se necessario, "norme tecniche per lo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e

residuo") che integrano veri e propri criteri per l'esercizio del

potere di indirizzo e coordinamento.

Ulteriori criteri possono essere desunti:

1) dal d.P.R. n. 915 del 1982 che, con i primi due articoli,

determina i profili dei valori ambientali e della salute oggetto di

particolare tutela in rapporto allo smaltimento dei rifiuti;

2) dalla normativa su materie analoghe o strettamente connesse

ed, innanzi tutto, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela

delle acque dall'inquinamento, alle cui tabelle il presente atto

talvolta si richiama (cfr. punti 4.2.3.2.; 4.2.3.3., lett. d); e poi

anche dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sempre sull'inquinamento

delle acque (cfr. punti 3.4.1.; 4.2.2.), dalla legge 29 maggio 1974,

n. 256 e dal d.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, sulla etichettatura e

sull'imballaggio delle sostanze pericolose (cfr. punto 1.1.1., lett.

c).

Il criterio fondamentale, del resto, di tutela dell'igiene e

dell'ambiente, affermato dalla normativa in vigore, è ulteriormente

precisato dal riferimento a nozioni tecniche e scientifiche cui il

legislatore legittimamente rinvia e che si pongono come limite quanto

mai stringente alla discrezionalità del potere di indirizzo

coordinamento di cui si tratta. Considerazioni analoghe sul carattere

largamente vincolato delle valutazioni tecniche cui il legislatore

può fare riferimento hanno condotto, del resto, questa Corte ad

ammettere che la delega legislativa o il decreto delegato possa

legittimamente rinviare a criteri tecnici (cfr. sentt. nn. 3/1971;

9/1972; 127/1981).

4. - L'atto impugnato è stato modificato con deliberazione del

medesimo Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n.

915 del 1982, in data 13 dicembre 1984, che ha abrogato la

disposizione concernente il potere sostitutivo del Commissario del

Governo in caso di inottemperanza da parte della regione all'obbligo

di istituire un Comitato di esperti per l'individuazione delle aree

idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento (punto

0.3, terzo comma); per questa parte deve, dunque, dichiararsi cessata

la materia del contendere.

Le censure di eccesso rispetto alle previsioni di legge per

oggetto e per contenuto debbono peraltro essere esaminate con

riferimento alle restanti parti dell'atto impugnato.

5. - L'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 prevede un potere di

indirizzo e coordinamento per la predisposizione di criteri generali

sullo smaltimento dei rifiuti, sulla determinazione delle zone per

l'ubicazione degli impianti relativi, sull'assimilabilità dei

rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sul distinto smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi, sul rilascio delle autorizzazioni,

oltreché l'emanazione di norme dirette a limitare la formazione dei

rifiuti, a favorire il riciclaggio, a determinare i limiti di

accettabilità di certe sostanze, a determinare le quantità e

concentrazioni delle sostanze che rendono i rifiuti tossici e nocivi.

6. - Per quanto concerne la determinazione di "criteri generali

per il rilascio delle autorizzazioni" (art. 4, lett. f) il potere

attribuito dalla norma di legge deve ragionevolmente intendersi come

riferito al coordinamento delle attribuzioni di regioni o di enti

locali diversi, nella ipotesi di attività che li coinvolgano

congiuntamente, e come relativo alla indicazione di criteri di

valutazione dell'attività da autorizzare e dell'oggetto di essa: non

già come concernente prescrizioni attinenti al momento organizzativo

e procedimentale così puntuali da contenere la predeterminazione

completa ed esaustiva del procedimento autorizzativo o di una fase di

esso.

Non rientra, pertanto, nel potere attribuito la previsione (punto

5.2., terzo comma) di un parere congiunto dell'Istituto Superiore

della Sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e

dell'Istituto di ricerca delle acque del C.N.R. per le discariche di

terza categoria.

Del pari estranea al potere riconosciuto dalla norma anzidetta è

la disciplina del momento procedimentale del conferimento

dell'autorizzazione medesima e, dunque, della domanda (punto 5.1.2.

dell'atto impugnato) e della fase istruttoria (punto 5.2. primo

comma, lettere a ), c) che non attiene, appunto, ai "criteri" ma alle

modalità di esercizio della funzione che si esplica nel rilascio

delle autorizzazioni.

Analogamente è da dire per quel che riguarda le disposizioni

relative al contenuto, alla durata ed alle forme di pubblicità del

provvedimento autorizzativo (punto 5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.)

nonché ai controlli sul rispetto delle condizioni

dell'autorizzazione stessa (punto 5.3.6.), per un verso non

riconducibili alla determinazione "dei criteri per il rilascio

dell'autorizzazione" e per altro verso conseguenziali a quelle

attinenti alle modalità di esercizio della funzione che si esplica

nel rilascio delle autorizzazioni.

Da ciò consegue l'annullamento delle suindicate disposizioni,

annullamento che, naturalmente, non tocca le norme del d.P.R. n. 915

del 1982 che direttamente disciplinano la materia anche sotto

l'aspetto procedimentale (e ciò a prescindere dalla possibilità che

alcune di tali norme, secondo quanto affermato con la sentenza di

questa Corte n. 192 del 1987, siano da considerare norme di

principio, come tali derogabili dal legislatore regionale).

7. - Rientra, invece, nei poteri conferiti al Comitato

interministeriale - in quanto rientra nella determinazione dei

criteri generali per lo smaltimento dei rifiuti - prevedere che le

Regioni individuino le aree idonee alla ubicazione degli impianti

relativi con valutazione che abbia il supporto di adeguate competenze

tecniche da parte di comitati che di tali competenze siano muniti,

senza peraltro determinare la composizione dell'organo e le modalità

procedimentali del suo intervento (punto 0.3., ultimo comma). Ciò è

vero a maggior ragione con riferimento alla nuova formulazione della

norma contenuta nella deliberazione del medesimo Comitato

interministeriale in data 13 dicembre 1984, che contiene una

disciplina meno penetrante sul punto (limitandosi a richiedere la

presenza di competenze in materia sanitaria, ingegneristica,

geologica e chimica e non più una specializzazione di medico

igienista o di ingegneria sanitaria, oltreché geologica e chimica).

Rientra, ancora, nei poteri conferiti al Comitato

interministeriale la disposizione che qualifica tossici e nocivi i

rifiuti provenienti da attività di produzione e di servizi indicate

in apposita tabella (tab. 1.3.), salvo che l'interessato dimostri che

questi rifiuti, per la quantità e concentrazione delle sostanze,

indicate in altre tabelle (tab. 1.1. e tab. 1.2.) pure allegate, non

possono essere considerati tossici e nocivi (punto 1.2., n. 2,

dell'atto). Si tratta infatti di disposizione riconducibile al potere

di determinare "le caratteristiche delle sostanze... che rendono i

rifiuti che le contengono tossici o nocivi per la salute dell'uomo

e/o per l'ambiente" conferito con il detto art. 4, lett. g), del

d.P.R. n. 915 del 1982.

La definizione della categoria dei "rifiuti pericolosi", operata

ai soli fini della prima applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 915

del 1982, atteso il suo carattere "provvisorio", non è idonea a

ledere le competenze regionali. La successiva deliberazione del

Comitato in data 13 dicembre 1984, sopra menzionata, precisando che

"resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare...

l'assimilabilità di rifiuti provenienti da attività agricole,

artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti

di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario

conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico...",

contribuisce del resto a chiarire l'ampio ambito delle competenze

comunali in materia.

Rientra nel concetto di "smaltimento dei rifiuti" qual è assunto

nel senso più lato e senza limitazioni dall'art. 4, lett. b) del

d.P.R. n. 915 del 1982, anche la disciplina della raccolta e del

trasporto dei rifiuti, sicché l'atto impugnato non è censurabile

per il fatto di disciplinare anche la raccolta ed il trasporto tanto

dei rifiuti tossici e nocivi quanto di quelli urbani ed ospedalieri

(punti 1.1.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.; 2.3.).

Analogamente è da dire per i processi di incenerimento (3.3.) e

di compostaggio (3.4.), rientrando il primo nel concetto di

"smaltimento dei rifiuti" ed il secondo costituendo fase

significativa di quel riutilizzo e riciclaggio delle materie in

relazione a cui il potere di indirizzo è espressamente conferito

(art. 4, lett. c), d.P.R. 915 del 1982).

La disciplina della localizzazione degli impianti di discarica e

la disciplina del recupero delle aree adibite a discarica, in quanto

contiene semplici criteri per la salvaguardia di inderogabili

esigenze di igiene, non è idonea a ledere le competenze regionali in

materia urbanistica (punto 3.1.). Sono funzionali alla determinazione

di questi criteri, ovviamente, anche le classificazioni degli

impianti di discarica (punto 4.2. e segg.).

La disciplina dei controlli, dei prelievi e delle analisi rientra,

d'altra parte, nel potere di fissare i criteri e le modalità per lo

smaltimento dei rifiuti e per l'ubicazione delle discariche al fine

di garantire i beni fondamentali della salute e dell'ambiente (punto

6). La stessa disciplina della relativa verbalizzazione (punto 6.4.)

impone il riferimento ad elementi essenziali del controllo (e,

dunque, fra l'altro, firma di chi lo ha eseguito, indicazione dei

rappresentanti dell'impresa presenti, osservazioni) e, pertanto, è

conseguenza necessaria delle disposizioni relative al controllo

medesimo.

Non è estranea al potere di indirizzo e coordinamento in materia

di autorizzazioni (art. 4, lett. f), del d.P.R. n. 915 del 1982),

secondo quanto si è accennato, la disciplina dettata con l'atto

impugnato nella parte in cui si si limita a garantire le competenze

di tutte le Regioni interessate per la ipotesi che il medesimo

soggetto intenda svolgere questa attività in diversi luoghi o che

l'attività coinvolga il territorio di più Regioni, ed a

salvaguardare gli enti minori, prevedendo la comunicazione, per

conoscenza, ai Comuni ed alle Province interessate delle domande

relative (punto 5.1.1.; 5.2., secondo comma). Analogamente va detto

per quanto concerne, nell'ambito della disciplina anzidetta, la

previsione, peraltro senza ulteriori specificazioni, di garanzie

idonee ad assicurare la copertura dei costi del servizio cui

subordinare l'autorizzazione (punto 5.3.1, lett. f); 5.3.5.).

La determinazione dell'efficacia temporale dell'atto con riguardo

alle attività, agli impianti e alle attrezzature, nonché ai

trasferimenti e alle modifiche rilevanti per la salute e/o l'ambiente

posti in essere in epoca successiva (punto 7, primo comma) e con

riguardo agli impianti esistenti (punto 7, secondo comma, n. 1) non

innova rispetto alla disciplina di cui agli artt. 31 e 33 del d.P.R.

n. 915 del 1982.

È vero che l'art. 33, terzo comma, prevede che le Regioni

stabiliscano il termine entro cui gli impianti e le attrezzature

esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni del detto d.P.R. n. 915

del 1982, dopo aver esercitato le loro competenze di normazione

integrativa, in stretta consecutio rispetto alle disposizioni

dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanare (art. 33, commi

primo e secondo); tuttavia l'art. 31 impone ai gestori degli impianti

in atto di chiedere autorizzazione provvisoria che potrà essere

accordata solo previo riscontro dell'osservanza delle disposizioni

del d.P.R. n. 915 del 1982 immediatamente applicabili (art. 31,

quinto comma). Il d.P.R. n. 915 del 1982 è, dunque, immediatamente

efficace per le disposizioni di esso idonee, appunto, ad immediata

applicazione. E tali debbono ritenersi non solo quelle già complete

di tutti gli elementi prescrittivi, ma anche quelle che vengono ad

essere completate per effetto delle indicazioni contenute nell'atto

di indirizzo e coordinamento.

Spetta, invece, alla Regione determinare i tempi di applicazione

di quelle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 non complete di

tutti gli elementi prescrittivi e non completate per effetto di

indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento, ma che

dovranno essere integrate con norme di legge regionale.

Non è allora ravvisabile un contrasto fra quanto dispone il punto

7 dell'atto di indirizzo e coordinamento e quanto dispone la

normativa transitoria del d.P.R. n. 915 del 1982.

Per quanto riguarda gli impianti futuri, saranno applicabili

immediatamente solo quelle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982

già complete di tutti i necessari elementi prescrittivi o completate

in conseguenza di indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e

coordinamento, non potendo avere efficacia precettiva immediata, al

di là di espresse norme in proposito e per sua stessa natura, una

disciplina che sia di princìpio od indicativa di criteri, qual è

quella che, in larga misura, è contenuta nell'atto di indirizzo e

coordinamento impugnato.

Per quanto concerne gli impianti esistenti, l'immediata

precettività di quanto dispongono i punti 1.2. ed 1.3. dell'atto di

indirizzo e coordinamento si collega, come accennato, all'avvenuta

integrazione, ad opera delle indicazioni contenute in tali parti

dell'atto medesimo, delle prescrizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 sui

rifiuti tossici e nocivi e sui rifiuti pericolosi.

Il preannunzio di successiva deliberazione del Comitato

interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982

relativamente ai criteri da adottare nel rilevamento dati in ordine

alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti (par. 8), essendo

privo, come ammette la medesima regione ricorrente, di contenuto

dispositivo attuale, non è idoneo a ledere le competenze regionali.

8. - Le prescrizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento

impugnato riconosciute rientranti nei poteri del Comitato non sono,

d'altra parte, eccessivamente dettagliate o tali da annullare le

competenze della Regione, giacché si limitano a stabilire criteri

generali e minimali.

L'elenco, infatti, di cui al punto 1.1.1. sui rifiuti assimilabili

ha carattere, testualmente, esemplificativo; l'elenco di cui al punto

1.3. (rifiuti pericolosi) ha, come è stato osservato, carattere

provvisorio ('ai fini della prima attuazione'); la disciplina della

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ospedalieri, tossici e

nocivi si compone di un insieme di criteri piuttosto elastici ed

aperti, come quelli relativi ai contenitori, alla dispersione dei

rifiuti, largamente determinati da previsioni legislative e pur

sempre minimali.

Contrariamente a quanto asserito nel ricorso non è prescritta né

la forma né il colore di questi contenitori ma solo che, per il

colore o per altra caratteristica, siano facilmente distinguibili

(punto 2.2.).

La disciplina dei processi di incenerimento contiene ampii rinvii

alla normativa vigente e fa salve espressamente ulteriori e più

rigorose prescrizioni regionali sicché ha carattere largamente

minimale. E del pari si limita a fissare requisiti minimi

inderogabili la disciplina del compostaggio (punto 3).

Neppure esaustiva della competenza legislativa regionale è la

disciplina delle discariche, che si limita ad esigere distanze di

sicurezza dai centri abitati, dalle falde acquifere, cautele per

evitare l'inquinamento ed ulteriori requisiti minimali di sicurezza

(punto 4.2. ss.).

Naturalmente - salva l'adozione di misure equivalenti nel senso

suindicato da parte della legge regionale - le regioni hanno comunque

il potere - come è espressamente riconosciuto nell'atto impugnato di

emanare precetti più rigorosi di quelli che l'atto stesso pone al

fine di prescrivere requisiti minimi inderogabili a tutela della

salute e dell'ambiente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne il

punto 0.3., terzo comma, della delibera del Comitato

interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, in data 27 luglio 1984, nella parte in cui prescrive che "In

caso di inottemperanza da parte della regione, provvede all'uopo il

Commissario del Governo";

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con la

deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del

d.P.R. n. 915 del 1982, in data 27 luglio 1984, il momento

organizzativo dell'azione amministrativa regionale, in tema di

autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi,

prevedendo il parere congiunto dell'Istituto superiore della sanità,

dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca

sulle acque del C.N.R. sui progetti di discarica di terza categoria

e, per l'effetto, annulla il punto 5.2., terzo comma, di tale atto;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il detto

atto, il momento procedimentale delle autorizzazioni per lo

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e, per l'effetto, annulla i

punti 5.1.2., 5.2., primo comma, 5.3.1., salva la prescrizione di cui

alla lettera f); 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.6. dell'atto medesimo;

Rigetta per il resto il ricorso per conflitto di attribuzioni

proposto dalla Regione Lombardia con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:744 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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