Corte costituzionale

Sentenza n. 741/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4

luglio 1977, n. 436, recante: "Soppressione, ai sensi dell'art. 3

della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi

audiovisivi", promosso con ricorso della Provincia di Bolzano

notificato il 25 agosto 1977, depositato in Cancelleria il 2

settembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Giorgio

Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 agosto 1977 la Provincia

autonoma di Bolzano proponeva questione di legittimità

costituzionale in via principale dell'art. 2 del d.P.R. 4 luglio

1977, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28

luglio 1977), relativo alla soppressione, ai sensi dell'art. 3 legge

20 marzo 1975, n. 70, del Centro Nazionale per i sussidi audiovisivi,

per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19 e 68 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di

attuazione.

Il detto decreto del Presidente della Repubblica, nello

sciogliere, quale "ente inutile" ai sensi dell'art. 3 della legge n.

70 del 1975, il Centro per i servizi audiovisivi, dispone (art. 2)

che "i libri, i films, le diapositive e le... attrezzature tecniche

di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali...

(siano) devoluti allo Stato per essere destinati al Ministero della

pubblica istruzione". Questa disposizione non dovrebbe essere

efficace rispetto al Centro operante nella Provincia di Bolzano, in

quanto il relativo patrimonio sarebbe stato già devoluto alla

provincia medesima, in relazione alle sue competenze in materia di

"istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei)

aventi carattere provinciale" e di "manifestazioni ed attività

artistiche, culturali ed educative locali" (art. 8, n.4, dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in materia di

istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello Statuto) non

solo legislative ma anche amministrative (art. 16 dello Statuto), cui

corrisponde l'attribuzione dei beni strumentalmente necessari (art.

68 dello Statuto), per effetto del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691,

di attuazione dello Statuto, che dispone, fra l'altro, "il

trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti ed istituti

pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale operanti nel

settore culturale ed educativo" (art. 3, ultimo comma) e per effetto

degli artt. 32, 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che dispongono

il trasferimento alla provincia dei beni mobili ed immobili

costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli

organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.

Queste disposizioni dovrebbero essere sufficienti a garantire

l'acquisizione, a favore della Provincia di Bolzano, del patrimonio

della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, tenuto

conto anche dell'ampia e comprensiva definizione di "istituzione

culturale" offerta dall'art. 5 del menzionato d.P.R. n. 691 del 1973,

che ricomprende, fra l'altro, "i centri di studio...e qualsiasi altro

istituto od organizzazione comunque denominata che svolga la propria

attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti".

Ove tuttavia si ritenesse che il trasferimento al Ministero della

pubblica istruzione, disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 436 del 1977,

delle attrezzature delle sedi provinciali del Centro per i servizi

audiovisivi sia efficace anche rispetto alle dotazioni della sede

operante nella Provincia di Bolzano, il detto art. 2 del d.P.R. n.

436 del 1977 risulterebbe violativo delle competenze provinciali

determinate dalle norme dello Statuto speciale di cui si è fatto

cenno (art. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19, 68 dello Statuto) ed attuate,

come detto, con il d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116 e con il d.P.R. 1°

novembre 1973, n. 691.

Il Centro per i sussidi audiovisivi è infatti organizzazione che

opera nel campo educativo e culturale, allo specifico scopo di

offrire adeguato supporto di documentazione agli insegnamenti nelle

scuole.

In relazione a questa ipotesi interpretativa la Provincia di

Bolzano propone appunto questione di legittimità costituzionale in

via principale della norma.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri,

attraverso l'Avvocatura dello Stato, negando la lamentata lesione

delle competenze provinciali. L'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n.

436, non sarebbe tale da abrogare, siccome norma generale, la

previgente disciplina speciale prevista nella materia per la

Provincia di Bolzano e non toccherebbe quindi la destinazione di beni

già trasferiti a tale provincia.

Difetterebbero quindi i presupposti della questione di

legittimità costituzionale proposta; la quale, dunque, dovrebbe

essere decisa con pronunzia di rigetto. Considerato in diritto

1. - La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità

costituzionale in via principale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436,

recante "Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo

1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi", per la

denegata ipotesi che la normativa posta con tale decreto

presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia. L'art. 2 del

detto decreto presidenziale dispone, infatti, che "i libri, i films,

le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di

proprietà del Centro nazionale e dei Centri provinciali per i

sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato, per essere

destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione". Ove questa

disposizione fosse applicabile alla Provincia di Bolzano, ne

deriverebbe la violazione delle competenze provinciali in tema di

manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art. 8, n.

4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle

competenze in tema di istruzione elementare e secondaria,

riconosciute dall'art. 9, n. 2, del medesimo Statuto speciale e così

come disciplinate dalla normativa di attuazione.

La ricorrente richiama al riguardo l'art. 3, ultimo comma, del

d.P.R. primo novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle

province autonome, mediante decreto del Ministro che esercita la

vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e

d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche

d'inquadramento del personale, del patrimonio degli "enti ed istituti

pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale" operanti in

materia di manifestazioni ed attività culturali ed educative locali,

e gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono

il trasferimento, mediante procedura sostanzialmente analoga, alla

Provincia di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le

strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi

scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.

2. - Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in

particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili ed

immobili delle sedi periferiche degli enti ed istituti pubblici a

carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia di scuola

materna, elementare e secondaria (art. 32 d.P.R. n. 116 del 1973) è

compresa, come riconosce l'Avvocatura dello Stato, anche la sede

provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui

fine istituzionale è, appunto, di supporto all'insegnamento

scolastico (art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la

stessa provenienza del personale destinato a ricoprire gli uffici di

vertice (art. 4 legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale

organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E

analogamente deve ritenersi per quanto concerne la previsione, da

parte del d.P.R. n. 691 del 1973, del trasferimento del patrimonio

degli enti operanti in materia di attività culturali ed educative

locali, almeno con riferimento al materiale in possesso della sede

provinciale del Centro relativo alla cultura locale.

Di fronte alla individuata normativa di attuazione dello Statuto

speciale, non può ritenersi che il successivo decreto presidenziale,

oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiché questo decreto

pone norme relative all'intero territorio nazionale, ma non

suscettive di escludere l'operatività della disciplina dettata per

la Provincia di Bolzano da fonte a ciò specificamente autorizzata.

Resta, dunque, interamente salva la trasferibilità del patrimonio

della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi

in relazione alle competenze provinciali suindicate.

Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre

1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione, diretta

ai Provveditori agli studi ed al Sovraintendente scolastico della

Provincia autonoma di Bolzano (autorità statale), ma non alla

Provincia di Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie

autorità statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed

attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi

audiovisivi, non potendo la nota stessa né modificare la legge, né

costituire interpretazione vincolante di essa, né determinare

preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante "Soppressione, ai sensi

dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale

per i sussidi audiovisivi", proposta in via principale dalla

Provincia di Bolzano, per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2;

16, 19 e 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

nonché degli artt. 1, 2, 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 e

degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, di attuazione

dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:741 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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