Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1987

Altra decisione · depositata il 05/03/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 1415/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e

Bolzano e della Regione Lombardia notificati rispettivamente il 26 e

25 febbraio e 14 giugno 1983, il 9 aprile 1984, il 4 aprile 1985 e

l'8 marzo 1986, depositati in cancelleria il 4 marzo e il 20 giugno

1983, il 26 aprile 1984, il 10 aprile 1985 e il 18 marzo 1986 ed

iscritti ai nn. 5, 6, 7, e 22 del registro 1983, al n. 6 del registro

1984, ai nn. 16 e 17 del registro 1985 e al n. 16 del registro 1986,

per conflitti di attribuzioni sorti a seguito:

1) dei decreti del Ministro della sanità, di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria,

commercio e artigianato, emessi in data:

a) 23 dicembre 1982, recante "Determinazione dei contingenti del

personale dell'ANCC e dell'ENPI assegnato all'ISPESL e alle USL" (5,

6, 7/83);

b) 29 dicembre 1982, recante "Assegnazione provvisoria del

personale dei soppressi enti ENPI e ANCC alle USL e all'ISPESL" (5,

6, 7/83);

c) 23 febbraio 1983, recante "Modificazioni ai contingenti del

personale dell'ENPI e dell'ANCC assegnato all'ISPESL e alle USL"

(22/1983);

d) 22 gennaio 1985, recante "Determinazione dei contingenti

definitivi del personale del personale dell'ENPI e dell'ANCC

assegnato all'ISPESL e alle USL" (16, 17/1985);

2) dei decreti del Ministro della sanità, emessi in data:

a) 30 dicembre 1982, mai comunicato, aventi ad oggetto la

concreta assegnazione del personale già dipendente dai soppressi

ENPI e ANCC alle USL e all'ISPESL (5/83);

b) 28 dicembre 1985, trasmesso il 9 gennaio 1986, concernente il

comando di personale, già dipendente dai soppressi ENPI e ANCC,

all'ISPESL e alle USL (16/83);

3) dei decreti interministeriali dei Ministri dell'industria,

commercio e artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza

sociale, emessi in data:

a) 23 dicembre 1982, recante "Istituzione dei dipartimenti

periferici per l'attività omologativa dell'ISPESL" (6, 7/83);

b) 23 dicembre 1982, recante "Identificazione delle attività

omologative, già svolte dai soppressi ENPI e ANCC, di competenza

dell'ISPESL" (6, 7/83);

c) 23 dicembre 1982, recante "Autorizzazione alle USL ad

esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e

per conto dell'ISPESL" (6, 7/83);

d) 4 febbraio 1984, recante "Modificazioni all'autorizzazione

alle USL ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo

impianto, in nome e per conto dell'ISPESL" (6/84).

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice

relatore Ettore GALLO.

Uditi gli avvocati Sergio Pannunzio per le province autonome di

Trento e Bolzano, Umberto Pototschnig per la regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il servizio

sanitario nazionale, prevedeva, fra l'altro, da un lato (art. 23) la

creazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL) e, dall'altro (art. 72) la soppressione dell'Ente

nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e

dell'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC), i cui

compiti venivano attribuiti ai comuni, alle regioni e ad organi

centrali dello Stato. Nel contempo si aggiungeva che "la legge

istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la

sicurezza del lavoro avrebbe individuate le attività e le funzioni

già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC da attribuirsi al nuovo

Istituto".

L'ISPESL veniva istituito con decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di cui l' art. 3 determinava i

compiti, l'art. 20 stabiliva che si sarebbe provveduto

all'ordinamento dei servizi, mentre l'art. 17 prevedeva una

disciplina transitoria per l'assegnazione del personale. Con

decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni

nella legge 2 agosto 1982, n. 597, veniva emanata la "disciplina

delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie

locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del

lavoro". In particolare l'art. 2 del provvedimento, mentre dava una

disciplina transitoria per le funzioni già spettanti all'ENPI e

all'ANCC, ora trasferite alle UU.SS.LL., attribuiva all'ISPESL la

funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi

dell'art. 6, lettera n) e dell'art. 24, n. 18 della legge 23 dicembre

1978 n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti

industriali di serie al tipo omologato".

Seguivano tale attribuzione, nello stesso art. 2 e nei successivi

articoli 3 e 4, alcuni rinvii a decreti interministeriali (o a

decreti del Ministro della Sanità da emanare di concerto con altri

Ministri) allo scopo di regolare, tramite questi, l'esercizio e

l'organizzazione anche periferica di detta funzione.

A tal fine, in data 23, 28,29 e 30 dicembre 1982, venivano emanati

numerosi decreti dei Ministri della sanità, dell'industria, e del

lavoro, nonché del Ministro della sanità di concerto con i predetti

e con il Ministro del tesoro. A tali decreti ne seguivano altri in

data 23 febbraio 1983, 4 febbraio 1984, 22 gennaio e 28 dicembre 1985

che integravano e modificavano i precedenti.

In relazione a questi provvedimenti le provincie di Trento e di

Bolzano e la regione Lombardia, lamentando lesione delle proprie

competenze, sollevavano conflitto di attribuzione con ricorsi

iscritti ai nn. 5, 6, 7 e 22 del 1983, 6 del 1984, 16 e 17 del 1985 e

16 del 1986.

2. - In particolare la provincia di Trento chiedeva l'annullamento

di tutti i decreti interministeriali e di quello del Ministro della

sanità 30 dicembre 1982 concernenti il contingentamento e

l'assegnazione del personale, già dipendente dai soppressi ENPI e

ANCC, alle USL e all'ISPESL, ad eccezione del d. del Ministero della

sanità 28 dicembre 1985 concernente il "comando" del detto

personale.

Anche la provincia di Bolzano investiva gli stessi decreti

relativi al personale ad eccezione di quello del Ministro della

sanità ora menzionato e del decreto interministeriale 22 febbraio

1983 concernentente "Modificazioni del personale assegnato ad USL ed

ISPESL": in compenso, però, chiedeva l'annullamento dell'altro

decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1985 relativo al

"comando" del personale predetto.

Ne deriva che, a seguito dei ricorsi delle due provincie del

Trentino-Alto Adige, tutti i decreti concernenti il personale

risultano investiti.

La provincia di Bolzano inoltre chiedeva l'annullamento anche di

tutti i decreti interministeriali relativi alle attività omologative

dell'ISPESL, ad eccezione di quello 4 febbraio 1984 riguardante

"Modificazioni all'autorizzazione alle USL ad esercitare talune più

semplici attività omologative in nome e per conto dell'ISPESL".

Ambo le provincie, poi, nei limiti delle rispettive impugnazioni,

chiedevano che, qualora la Corte ritenesse che i decreti investiti

fossero attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 619/80

e della legge 2 agosto 1982 n. 597, avesse a sollevare innanzi a se

stessa questione di legittimità costituzionale di queste ultime

normative per violazione dello Statuto Trentino-Alto Adige (art.li 8,

9, 16 e 19) e relative norme di attuazione.

Infine la regione Lombardia, ad eccezione del decreto del

Ministero della sanità concernente il comando, investiva tutti gli

stessi decreti di cui la provincia di Bolzano ha chiesto

l'annullamento, compreso anche, però, l'interministeriale 4 febbraio

1984 contro cui la provincia non aveva ricorso.

Le ricorrenti lamentavano in sostanza che, in materia di

prevenzione degl'infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,

spettano alle provincie competenza legislativa secondaria e la

correlativa competenza amministrativa, che i decreti impugnati

impediscono di esercitare, violando norme statutarie. La provincia di

Bolzano, poi, soggiungeva che l'identificazione delle attività

omologative dell'ISPESL e i decreti che ne attribuiscono i poteri,

costituendo anche organi periferici e autorizzando le USL ad

esercitare le funzioni in nome e per conto dell'ISPESL, si

riferiscono anche ad attività di mero collaudo, riservate invece

queste ultime alle provincie ex art. 23 della legge n. 833/1978

(servizio sanitario nazionale) e da talune norme provinciali. Del

resto, la stessa autorizzazione alle USL ad esercitare alcune

attività omologative, in nome e per conto dell'ISPESL, sarebbe

invasiva della sfera di competenza della provincia, in materia di

attribuzioni alle USL.

La provincia di Bolzano lamentava, infine, in sua specialità, che

con i decreti di assegnazione del personale sarebbero state lese

altresì le norme relative alla proporzionale etnica e al

bilinguismo.

La regione Lombardia riprendendo, nella parte che la riguardano,

tutte le doglianze fin qui richiamate, illustra in particolare che

cosa debba intendersi per attività omologativa, riservata allo

Stato: attività che non va confusa con quelle di prevenzione e di

collaudo, giusta la definizione datane dall'art. 20 della legge n.

833/1978.

Conseguentemente la proliferazione di strutture periferiche

dell'ISPESL per l'esercizio decentrato di funzioni che spettano alle

regioni e alle USL sarebbe anche in contrasto con il disegno

originario della legge 833 che aveva previsto (art. 23) un Istituto

Superiore per i compiti di studio, ricerca e consulenza.Entro questo

ambito culturale, perciò, dovevano andare allo Stato (e quindi

all'ISPESL) le funzioni dei due Enti soppressi, mentre dovevano

andare ai comuni, alle province autonome e alle regioni tutte le

altre.

Con il denunziato decentramento, invece, e per l'erroneo concetto

di "omologazione", si tende a ricostruire le stesse strutture

periferiche degli Enti disciolti per consentire allo Stato di

esercitarne le attribuzioni tramite l'ISPESL. Ma il contrasto con gli

art.li 117 e 118 Cost. si renderebbe così evidente.

Fra l'altro, osserva la regione che il decreto che attribuisce

funzioni omologative alle USL violerebbe anche l'art. 119 Cost.

perché, caricando sulle USL spese per esercizio di funzioni statali

senza assicurare corrispondenti entrate, si lede l'autonomia

finanziaria regionale.

Si costituiva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale chiedeva che tutti i ricorsi fossero in parte

respinti e in parte dichiarati inammissibili.

L'Avvocatura, particolarmente nelle scritture dedicate ai ricorsi

della regione, rimanda, per la definizione dell'attività di

omologazione, al decreto-legge n. 390/1982, e ne illustra il

significato. Non vi sarebbe perciò, - a suo avviso - nessun

sconfinamento dello Stato nelle materie di competenza regionale: e

tantomeno in quelle di competenza delle due provincie autonome, come

confermerebbe l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26

gennaio 1980 n. 197, (che modifica l'art. 3 del precedente 28 marzo

1975, n. 474: norme di attuazione dello Statuto speciale T.A.A. in

materia di igiene e sanità). Questa disposizione, infatti,

concordata in sede di Commissione paritetica con gli esponenti delle

due provincie autonome del T.A.A., riserva espressamente allo Stato

la competenza in ordine alla omologazione di macchine, impianti e

mezzi personali di protezione.

Conseguentemente, inammissibili sarebbero i ricorsi riguardanti il

decreto di identificazione delle attività omologative demandate

all'ISPESL, perché nessuna attività omologativa compete alla

regione o alle province autonome. Così come inammissibili sono i

ricorsi contro il decreto istitutivo di dipartimenti periferici

dell'ISPESL, dato appunto che si tratta di organizzazione di funzioni

proprie dello Stato, a nessuno trasferite o attribuite.

Infondati poi i ricorsi contro il decreto che autorizza le USL a

svolgere talune minori attività omologative in nome e per conto

dell'ISPESL proprio perché non si tratta di delegazione, e parimenti

infondati devono ritenersi tutti i ricorsi proposti contro i decreti

riguardanti il contingentamento e il trasferimento del personale

degli Enti disciolti, perché meramente attuativi del legittimo

disegno organizzativo generale.

Regione e provincia, dopo le deduzioni dell'Avvocatura, hanno

presentato memorie di replica, nelle quali sono ribadite e sviluppate

le tesi esposte nei ricorsi.

All'udienza odierna tutte le parti costituite e l'Avvocatura dello

Stato svolgevano ampiamente le rispettive argomentazioni dedotte nei

ricorsi e nelle memorie. Considerato in diritto

1. - Tutti i ricorsi, per conflitti di attribuzione, benché

prodotti da parti diverse e in tempi successivi, si riferiscono

tuttavia agli stessi decreti ministeriali e propongono identiche

questioni, anche se taluna sotto profili diversi.

I giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

2. - I ricorsi stessi, poi, in relazione al loro oggetto, si

suddividono in due grandi gruppi, per certi aspetti strettamente

connessi.

Un primo gruppo investe i decreti che hanno per oggetto le

strutture create in conseguenza della soppressione dei due Enti, ENPI

e ANCC, nonché l'attribuzione ad esse di talune attività. Si tratta

di doglianze sollevate esclusivamente dalla regione Lombardia e dalla

provincia autonoma di Bolzano.

Un secondo gruppo che, sempre in conseguenza della detta

soppressione, investe invece i decreti che dispongono in tema di

personale, vuoi per determinare i contingenti che dovranno essere

assegnati alle nuove strutture oppure alle regioni o ai comuni, vuoi

per disporre "comandi" o "assegnazioni provvisorie". A questo gruppo

appartengono anche i ricorsi della provincia autonoma di Trento.

E poiché, ad eccezione dei ricorsi di quest'ultima provincia, le

doglianze nei confronti dei decreti riguardanti il personale si

fondano anche sui vizi denunziati nei ricorsi contro i Decreti

concernenti le nuove strutture e le attività a queste conferite, è

opportuno trattare innanzitutto del primo gruppo.

3. - Esso è rappresentato dal ricorso n. 6/1983 della provincia

autonoma di Bolzano, e dal ricorso n. 7/1983 della regione Lombardia

che investono i seguenti decreti interministeriali:

A) 23 dicembre 1982 concernente "Istituzione dei dipartimenti

periferici per l'attività omologativa dell'ISPESL";

B) 23 dicembre 1982 concernente "Identificazione delle attività

omologative, già svolte dai soppressi ENPI e ANCC, di competenza

dell'ISPESL";

C) 23 dicembre 1982 concernente "Autorizzazione alle USL ad

esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto". La

regione Lombardia inoltre, con ricorso n. 6/1984, impugnava altresì;

D) il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 recante

"Modificazione all'autorizzazione alle USL ad esercitare attività

omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto

dell'ISPESL": un decreto, cioè che - come appare evidente

dall'intitolazione - modificava quello elencato sub C).

3.1. - Per quanto si riferisce al decreto sub A) sostengono le

ricorrenti non esservi dubbio che le cosidette attività di

"omologazione" sono riservate allo Stato dall'art. 6, lett. n) della

legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), ed è

anche vero che l'art. 2, primo comma del decreto-legge 30 giugno 1982

n. 390 ha attribuito all'ISPESL le dette funzioni statali.

Ma - secondo le ricorrenti - il decreto interministeriale,

erroneamente interpretando la definizione del concetto di

"omologazione" data dal secondo comma del decreto-legge n. 390/82 ora

citato, ne estende indebitamente il contenuto fino a ricomprendervi

operazioni che si effettuano fuori dal luogo di produzione delle

macchine o degli impianti: operazioni, cioè, che, lungi dal

limitarsi a verificare la corrispondenza di un determinato prototipo

alle caratteristiche stabilite dalla legge, o del prodotto al tipo

omologato (che costituisce l'autentica attività di omologazione),

mirano a controllare il corretto inserimento e funzionamento del

singolo prodotto omologato in un reale processo produttivo o in un

particolare ambiente di lavoro o di vita. Ebbene, affermano le

ricorrenti che queste ultime sono attività di collaudo, e non di

omologazione, come tali riservate alle USL ex art.li 11-14 e

sopratutto 20 della legge 833/1978, e perciò alle regioni o - nel

territorio Trentino-Alto Adige - alle province autonome nel cui

ambito le USL in discussione sono costituite ed operano e al cui

controllo sono sottoposte.

Il decreto, pertanto, sarebbe invasivo della sfera di attribuzioni

della regione e della provincia autonoma ricorrenti.

La provincia di Bolzano, anzi, lamenta in particolare che

l'attribuzione all'ISPESL di funzioni di collaudo viola anche l'art.

1 delle norme d'attuazione dello Statuto T.A.A., (decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 197) che ha trasferito

alle province autonome le attribuzioni che, in materia di sanità

erano prima esercitate dallo Stato e poi dalla regione T.A.A.,

segnatamente con riferimento alla prevenzione degli infortuni sul

lavoro che l'art. 1 delle norme d'attuazione integrative (decreto del

Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197) espressamente

ricomprende fra quelle funzioni. D'altra parte, - aggiunge la

provincia - l'art. 80 della legge 833/1978 conferma in modo esplicito

le attribuzioni proprie delle provincie autonome, con espresso

riferimento, perciò, alla materia sanitaria.

Ma i ricorsi non sono fondati.

Va detto fin da ora, anche per l'applicazione alle doglianze che

saranno prese in esame più innanzi, che effettivamente la

distinzione fra le attività di omologazione, da una parte, e quelle

di collaudo e verifica dall'altra, è posta nettamente già nella

legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/1978).

Questa, infatti, prevede l'omologazione al punto 18 dell'art. 24,

mentre disciplina al punto 6 collaudi e verifiche periodiche. La

stessa legge, poi, mentre riserva la prima allo Stato (art. 6 lett.

n), afferma con chiarezza, usando nell'art. 20 proprio le espressioni

tecniche di cui s'è detto, che i compiti di prevenzione, attribuiti

alle USL nell'art. 14, sono realizzati mediante "collaudi e

verifiche" anche di impianti prodotti, installati o utilizzati nel

territorio delle USL.

Orbene, la definizione normativa di "omologazione" di cui al comma

secondo dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390

(convertito, con modificazioni che non riguardano il punto, nella

legge 12 agosto 1982 n. 597) è bensì sostanzialmente quella

sostenuta dalle ricorrenti, ma viene da queste trascurata

un'importante sequenza della norma che esclude la risolutiva

conclusione che ne è stata tratta.

È vero, infatti, che la legge riferisce il procedimento

tecnico-amministrativa dell'omologazione alla verifica della

rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a

specifici requisiti tecnici prefissati ai fini prevenzionali dalla

legge n. 833/1978: verifica che deve avvenire prima della

riproduzione e della immissione sul mercato. E da ciò è facile

effettivamente arguire che si tratta di operazioni che

necessariamente devono avvenire sul luogo stesso della produzione del

tipo, e perciò prima che esso venga riprodotto e il risultato della

riproduzione immesso sul mercato.

Ma si trascura che la detta condizione ("prima della riproduzione

e della immissione sul mercato") non riguarda il "primo o nuovo

impianto" che dall'inciso precedente è separato dalla disgiuntiva

"ovvero". Beninteso, non si tratta di un'interpetrazione puramente

letterale, ché anzi sono proprio quella logica e teleologica a

sostenere tale considerazione. Infatti, se per "impianto" deve

intendersi, anche secondo il lessico letterario, un insieme di

strutture, apparecchi, attrezzature, congegni etc..., collegati in

unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo, sembra evidente

la ratio della disposizione. Il legislatore, cioè, si è preoccupato

delle ipotesi più frequenti: quelle in cui la complessità

dell'impianto è tale da renderne indispensabile il montaggio sul

luogo stesso in cui dovrà poi essere utilizzato nel processo

produttivo o in un particolare ambiente di vita o di lavoro.

Non può essere, quindi, essenziale, sul piano definitorio, la

distinzione fra attività che si svolgono nel luogo di produzione e

attività che riguardano quello di utilizzazione: ciò che conta è,

invece, la sostanza dell'intervento che, nell'ipotesi

dell'omologazione, tende a verificare la conformità del tipo ai

requisiti di legge e quella del prodotto di serie al tipo, mentre nel

caso del collaudo è diretto ad accertare la rispondenza del singolo

prodotto di serie alle finalità cui è destinato nello specifico

ambiente di lavoro o di vita, ovvero nel particolare processo

produttivo nel quale viene inserito, ai fini della prevenzione

infortuni e della sicurezza del lavoro.

Se così è, è evidente allora - per tornare ai ricorsi in esame

- che non può avere alcuna importanza che nella Tabella, allegata

all'impugnato decreto, si faccia menzione di apparecchi ed impianti

di sollevamento per persone e materiali, di apparecchi ed impianti a

pressione di vapore etc..., che - ad avviso delle ricorrenti -

sarebbero oggetto di attività di collaudo e di verifica riservate

alle USL, giacché sugli stessi oggetti cade sicuramente, ed anzi

preventivamente, anche l'attività di omologazione riservata allo

Stato e, per esso, all'ISPESL. Ciò che importa è che le due

attività sieno tenute ben distinte: e difatti la tabella si

riferisce esclusivamente e chiaramente alle "Attività omologative"

che vengono riconosciute di competenza dell'ISPESL.

La sfera delle reciproche attribuzioni costituzionalmente

garantite è, perciò, rispettata dal decreto.

3.2. - Il decreto interministeriale sub b) istituisce 33

Dipartimenti periferici dell'ISPESL in corrispondenza di altrettante

sedi dei due Enti soppressi, fra i quali anche i Dipartimenti di

Milano e Bolzano.

Insorgono le due ricorrenti sostenendo che la legge delegata

istitutiva dell'ISPESL (decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980 n. 619), non aveva affatto previsto i Dipartimenti: e

ciò in perfetta coerenza con la natura dell'Istituto che, come

risulta dall'art. 23 della legge n. 833/1978, doveva avere

esclusivamente compiti di ricerca, di studio, di proposta e di

consulenza, ma non attività operativa. Si dolgono, pertanto, le

ricorrenti che, mediante tale espediente, lo Stato si riprenda, sotto

nuovo nome, l'esercizio di quelle stesse mansioni che prima

esercitavano gli Enti soppressi e alle quali, salvo quelle

scientifiche, lo Stato aveva rinunziato proprio con quella

soppressione.

Così facendo, però, si violerebbe il disposto degli articoli 117

e 118 Cost., nonché, per quanto si riferisce alla provincia di

Bolzano, le norme di attuazione statutarie già citate sotto il

numero precedente.

Ma anche questa doglianza è frutto di equivoco. Una volta che lo

Stato ha deciso di affidare ad un Istituto Superiore statale

(l'ISPESL è inquadrato nel Ministero della sanità) la funzione di

"omologazione" che dello Stato stesso è di pertinenza (combinato

disposto dagli articoli 6, lett. n) della legge 833/1978 e art. 2,

primo comma decreto-legge n. 390/1982), non può essere negato il

discrezionale potere dello Stato di articolare i suoi Istituti nel

modo che ritiene più adeguato al raggiungimento dei fini

istituzionali e all'espletamento delle funzioni ad essi conferite.

Anche qui ciò che conta, nel contesto della doglianza mossa, è che

i Dipartimenti non oltrepassino quelle funzioni di omologazione che

loro spettano e che, con la loro istituzione, si rende più facile

eseguire nei luoghi di produzione (dei prototipi e dei prodotti di

serie) sorgenti nel territorio di ciascuno di essi.

E poiché il decreto impugnato si limita ad istituire i

Dipartimenti, e non c'è il minimo elemento (se non la mera

congettura) che s'intenda con ciò violare le attribuzioni di

spettanza della regione Lombardia e della provincia autonoma, i

ricorsi devono essere respinti.

3.3. - In ordine al decreto sub B), osservano le ricorrenti che le

attività asseritamente omologative elencate dal decreto sono, in

realtà, attività di prevenzione di piena e diretta competenza

regionale e provinciale. Poiché i ricorsi rimandano in proposito a

quanto esposto in relazione al decreto sub A), deve ritenersi che

anche qui si arguisca il carattere, collaudativo anziché omologativo

delle attività, dalla specie dei macchinari o degli impianti

menzionati. Si è, però, già detto in quell'occasione che, potendo

gli stessi impianti essere oggetto di ambo le attività, e non

rilevando ai fini definitori il fatto che essi si trovino già

installati in ambienti di lavoro o di vita anziché essere ancora

nello stabilimento che li produce, è decisivo, agli effetti del

sollevato conflitto, che il decreto limiti la funzione che viene

affidata alle USL, in nome e per conto dell'ISPESL, all'attività

propria dello Stato, vale a dire a quella omologativa.

Soggiungono, però, in subordine le ricorrenti che, tuttavia, se

fosse ritenuto dalla Corte - come in realtà si ritiene - che le

attività conferite alle USL sono proprio quelle omologative

pertinenti allo Stato, allora vi sarebbe quanto meno violazione

dell'art. 118, secondo comma Cost., perché si delegano alle USL

funzioni statali senza l'osservanza delle forme e delle procedure

costituzionali previste. Ma anche questa doglianza non è fondata,

perché nella specie in realtà non c'è stata alcuna delega: si

tratta soltanto dell'ipotesi in cui lo Stato si avvale di uffici

dell'apparato regionale. Proprio l'art. 118, che si assume violato

nel secondo comma, porta nell'ultimo un esempio di segno contrario

alla tesi delle ricorrenti. Come questa Corte ha già rilevato in

passato, sarebbe, infatti, "assurdo ritenere che quanto può la

regione disporre nei confronti di Enti pur forniti di autonomia, come

le province e i comuni, non possa lo Stato nei confronti di essa".

(Sent. 1° marzo 1972 n. 35).

C'è, però, infine, un'ulteriore doglianza, avanzata dalle

ricorrenti, secondo cui il decreto avrebbe quanto meno violata

l'autonomia finanziaria della regione Lombardia e della provincia

autonoma di Bolzano in relazione all'art. 119 Cost., avendo incluso

nel bilancio delle USL le spese di esercizio dell'attività che viene

loro accollata in nome e per conto dell'ISPESL: e ciò anche in

considerazione del fatto che l'art. 4 del decreto stesso fa obbligo

alle USL di riversare nelle casse dell'Erario quanto versato dagli

utenti per tariffe di esercizio. In tali condizioni - si sostiene -

dovevasi allora assicurare la corrispondente entrata.

Nemmeno questo diverso profilo può essere accolto. Il

finanziamento del Servizio Sanitario nazionale è disciplinato dagli

articoli 51 e 52 della legge 833/1978: ed alcuni criteri sono anche

dettati da numerose disposizioni degli articoli 53, (terzo comma,

lett. b, c, d,) 55 (secondo comma in particolare), 56 (lett. a).Dal

complesso di tale normativa risulta evidente che l'intero carico del

servizio sanitario nazionale, esercitato dalle USL su tutto il

territorio della Repubblica, grava sul bilancio dello Stato che ne

determina annualmente il fondo con la legge di approvazione del

bilancio. Le somme così stanziate vengono poi ripartite, con

delibera del CIPE, fra tutte le regioni, tenuto conto delle

indicazioni dei piani sanitari nazionali e regionali: e le regioni, a

loro volta, provvedono a ripartire fra le USL, e a trasferire ad

esse, la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese

correnti, riservandone un'aliquota, fino al 5%, per interventi

imprevisti. Sempre sullo Stato, pertanto, viene a gravare anche la

spesa di esercizio relativa alle funzioni che lo Stato stesso affida

alle USL in nome e per conto dell'ISPESL: e la legge ha già

disciplinato l'ipotesi di un intervento imprevisto, per il quale si

provvede mediante l'aliquota di riserva.

4. - Il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 è impugnato -

come si è detto più sopra - soltanto dalla regione Lombardia con

ricorso dell'aprile 1984 n. 6.

Si assume che il decreto avrebbe violato gli articoli 117 e 118

Cost., anche in relazione agli articoli 17, 27 e 32 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e agli articoli

11, 14, 20, 22, 23 e 72 della legge 833/1978 nonché all'art. 2 del

decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito nella legge 2 agosto

1982 n. 597.

Secondo la regione, richiamate le censure già mosse con il

precedente ricorso al decreto 23 dicembre 1982, il decreto ora

impugnato che lo modifica, sarebbe addirittura peggiorativo, in

quanto dispone che sia di spettanza dell'ISPESL persino "il collaudo

dell'impianto di ascensori e montacarichi per il rilascio della

licenza di esercizio e, per i generatori di calore, l'accertamento

della conformità dell'impianto al progetto approvato" (art. 1 del

decreto).

Inoltre, assume poi la regione che, pur dichiarandosi nell'art. 2

del decreto che le residue funzioni ivi elencate "restano di

competenza delle USL", in realtà non si tratterebbe di un tardivo

riconoscimento delle effettive attribuzioni proprie delle USL, ma

soltanto della conferma che queste funzioni restano affidate alle USL

in nome e per conto dell'ISPESL. Ciò si dovrebbe desumere - ad

avviso della ricorrente - dalla natura di quest'ultimo decreto il

quale, essendo modificativo del precedente, che aveva ad oggetto

l'autorizzazione alle USL ad esercitare le ricordate funzioni in nome

e per conto dell'ISPESL, avrebbe mantenuto fermo il carattere

originario di quell'affidamento.

Va detto subito che, per quanto si riferisce a questo secondo

profilo concernente l'art. 2, l'interpetrazione che la ricorrente ne

dà non sembra attendibile.

Il decreto usa l'espressione dall'indubitabile significato tecnico

"Restano di competenza delle USL": e, d'altra parte, il precedente

decreto non aveva affatto ricompreso le dette funzioni fra quelle che

venivano affidate alle USL in nome e per conto dell'ISPESL, perché,

anzi, come si è già precisato nel numero che precede, quel decreto

si è riferito esclusivamente ad attività di omologazione. E, in

realtà, proprio per il fatto che il decreto che qui si esamina

ribadisce la competenza dell'ISPESL per le ispezioni straordinarie,

usando ancora una volta la stessa espressione tecnica, non è a

dubitarsi che ispezioni ordinarie e verifiche periodiche sieno

riconosciute di propria ed esclusiva competenza delle USL. In tal

senso, comunque, ritiene la Corte che l'art. 2 debba essere

interpetrato.

Più delicato è, invece il profilo prospettato per l'art. 1 e,

per qualche riguardo, anche quello concernente le ispezioni

straordinarie previste nell'ultimo comma dell'art. 2.

Non può negarsi, infatti, che nel primo comma il decreto consente

esplicitamente all'ISPESL di esercitare "il collaudo dell'impianto

per il rilascio della licenza d'esercio": attività questa che, di

norma, è sicuramente riservata alla specifica competenza delle USL,

come risulta - giusta quanto si è più sopra rilevato - dal

combinato disposto degli articoli 14, terzo comma lett. f) e 20,

primo comma, lett. a) della legge fondamentale 23 dicembre 1978 n.

833. Ma altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce a

quell'"accertamento della conformità dell'impianto al progetto

approvato", di cui si parla nel secondo comma dell'art. 2 che, come

ogni giudizio concernente il rapporto intercorrente fra opera

compiuta e progetto, sembrerebbe caratteristica attività di

collaudo.

Senonché, si rende trasparente, a più attenta lettura, quale sia

stato lo spirito che ha indotto i Ministri autori del decreto a

provvedere in tal senso. Richiamando, per il primo comma, quanto più

sopra si è osservato a proposito degl'impianti, e trattandosi

evidentemente di omologazione che viene eseguita "negli uffici

pubblici o privati" dove ascensori e montacarichi sono "installati",

le operazioni descritte nel secondo e terzo comma della legge n.

1415/42 vengono virtualmente a coincidere. Per constatare, infatti,

se l'ascensore o il montacarichi, già installato per l'uso,

corrisponda al tipo d'impianto progettato in conformità alle regole

di sicurezza prefissate dalla legge, occorre necessariamente

verificare il buon funzionamento nella particolare situazione

edilizia in cui è inserito e in relazione all'uso che ne viene

fatto. Sì che, in definitiva, per queste ipotesi particolari, il

rilascio della licenza d'impianto comporta necessariamente anche

quello della licenza d'esercizio, attesa la qualità delle verifiche

che vengono contestualmente eseguite.

Tuttavia, la Corte intende sottolineare che si tratta di ipotesi

limite, che non troverebbero legittimazione al di fuori delle precise

condizioni indicate dal decreto, così come or ora sono state messe

in evidenza.

Quanto, poi, al caso del secondo comma, la simiglianza che sembra

mostrare con l'attività di collaudo è soltanto apparente. A ben

guardare, infatti, l'accertamento della conformità dell'impianto al

progetto approvato, significa in realtà accertamento della sua

rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, e

perciò, in definitiva, vera e propria attività di omologazione: e

ciò perché il progetto - come espressamente esige il dato testuale

del decreto - per essere approvato deve mostrare rispondenza a dette

norme, che sono appunto le regole prefissate ai fini di sicurezza.

Restano le ispezioni strordinarie, di cui al quarto comma

dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che l'impugnato

decreto dichiara di voler mantenere alla competenza dell'ISPESL.

In proposito, dev'essere subito allontanato un equivoco che sembra

annidarsi negli assunti delle ricorrenti: equivoco che viene

particolarmente utilizzato proprio in tema di "ispezioni

straordinarie", le quali - si sostiene - "fuoriescono per definizione

dalle vere e proprie omologazioni, per rientrare invece nella

prevenzione, di piena competenza regionale" (ricorso n. 6 della

Regione Lombardia).

Ora, che l'attività di omologazione differisca nettamente da

quella di collaudo s'è già detto, e si tratta, perciò, volta per

volta, d'identificare l'una o l'altra tenendo conto delle definizioni

normative, ma è da escludere che la differenza passi sul piano della

prevenzione. Basta richiamare il disposto di cui al secondo comma

dell'art. 2 del decreto-legge 390/82 per convincersi che i requisiti

tecnici prefissati, sui quali dev'essere orientato il giudizio di

conformità che contraddistingue l'omologazione, sono dettati proprio

"ai fini prevenzionali". Il che, del resto, si evinceva già dalla

legge fondamentale (n. 833/78), particolarmente dalla generale

ispirazione della delega contenuta nell'art. 24.

D'altra parte, se le norme concernenti l'omologazione mirano ad

impedire che siano riprodotti, ed immessi nel mercato, esemplari che

non corrispondono a specifici requisiti tecnici prefissati, è

evidente che il legislatore mira con esse a "prevenire" l'insorgenza

di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro e di vita, dove i

prodotti dovranno essere utilizzati.

Deve ritenersi, perciò, che ambo le attività, di omologazione e

di collaudo, rientrino nel campo della prevenzione.

D'altra parte, è ancora una volta proprio la legge fondamentale

(n. 833/78) ad escludere che le ispezioni straordinarie rientrino,

assieme ai collaudi, fra le attività che l'art. 2 attribuisce alla

prevenzione affidata alle USL. L'art. 2, infatti, allude

genericamente a "collaudi e verifiche": ma là dove l'art. 24

instaura quella netta distinzione fra attività di omologazione e

attività di collaudo, di cui già si è parlato, non può non

rilevarsi che alla lett. b) del n. 6, dove appunto si prevede la

disciplina del collaudo, sono insieme richiamate anche testualmente

le "verifiche periodiche". Sono, perciò, assimilate dalla legge

all'attività di collaudo, e quindi affidate alle USL, soltanto

quelle verifiche che, avendo carattere periodico, rientrano fra le

ordinarie ispezioni: mentre, per l'argumentum a contrario, deve

ritenersi che le verifiche o ispezioni non periodiche, e perciò

straordinarie, restino di competenza dell'ISPESL, come appunto

dispone il decreto impugnato.

Del resto, tale è lo spirito stesso dell'art. 3 della legge 24

ottobre 1942 n. 1415 che, mentre subordina il rinnovo della licenza

di esercizio all'esito favorevole delle ispezioni periodiche, così

collegando queste ultime al "collaudo" dell'impianto previsto

nell'ultimo comma dell'art. 2, rimette invece alla competenza del

Prefetto (e, perciò, ad un organo statale) le ispezioni

straordinarie, collegandole anche alle "modificazioni dell'impianto"

o ad importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di

sicurezza che abbiano messo ascensore o montacarichi temporaneamente

fuori servizio: vale a dire a situazioni che incidono su quella

conformità alle regole prefissate di sicurezza che

contraddistinguono l'attività di omologazione, e quindi le

attribuzioni dello Stato e, oggi, dell'ISPESL.

Per quanto, infine, si riferisce alle particolari motivazioni che

la provincia autonoma di Bolzano aggiunge in relazione alle norme

dello Statuto speciale e all'art. 80 della legge 833/78, si rimanda a

quanto sarà subito detto nei numeri che seguono a proposito dei

ricorsi contro i decreti riguardanti il personale, dove le dette

argomentazioni vengono ampiamente utilizzate.

5. - Esaminando ora il secondo gruppo di ricorsi, rileva la Corte

che esso comprende - come si è detto - tutte le doglianze

concernenti i decreti ministeriali che dispongono circa il personale

già in servizio presso gli Enti soppressi ENPI e ANCC.

Si tratta: A) del decreto 23 dicembre 1982 che determina il

contingente del personale dei due Enti soppressi da adeguare

all'ISPESL e alle USL. Decreto investito dal ricorso 26 febbraio 1983

n. 6/83 della provincia autonoma di Bolzano (già esaminato per la

parte concernente gli aspetti dell'altro gruppo), del ricorso 26

febbraio 83 n. 5/83 della provincia autonoma di Trento, e dal ricorso

25 febbraio 1983 n. 7/83 della regione Lombardia (anche questo già

esaminato per gli altri aspetti).

B) Del decreto 29 dicembre 1982 che assegna provvisoriamente il

personale degli Enti soppressi alle USL e all'ISPESL, investito dai

ricorsi sopra richiamati della provincia autonoma di Bolzano e della

regione Lombardia, nonché dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5/83 della

provincia autonoma di Trento.

C) Del decreto 30 dicembre 1982 che assegna concretamente in via

provvisoria il personale di cui sopra ai nuovi Enti USL e ISPESL,

investito soltanto dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5/83 della

provincia autonoma di Trento.

D) Del decreto 23 febbraio 1983 che modifica la determinazione dei

contingenti del personale così come fissata dal predetto decreto di

cui alla lettera A), investito soltanto dal ricorso 14 giugno 1983 n.

22/83 della provincia autonoma di Trento.

E) Del decreto 22 gennaio 1985 che determina definitivamente i

contingenti del personale suddetto, investito dal ricorso 4 aprile

1985 n. 16/85 della provincia Autonoma di Bolzano, e dal ricorso

stessa data n. 17/85 della provincia Autonoma di Trento.

F) Del decreto 28 dicembre 1985 che dispone il "Comando" del

personale suddetto in relazione ai contingenti definitivi stabiliti

dal decreto che precede, investito soltanto dal ricorso 7 marzo 1986

n. 16/86 della provincia Autonoma di Bolzano.

È opportuno prendere subito in esame il ricorso della regione

Lombardia che - come si è accennato - ha un profilo particolare. La

regione ricorrente, infatti, fonda le sue doglianze sui vizi messi in

luce nella critica ai decreti del primo gruppo. Poiché - si sostiene

- i due decreti impugnati determinano i contingenti e dispongono

l'assegnazione provvisoria del personale sul presupposto che

all'ISPESL competano funzioni che la regione ha contestato, ne

deriverebbe l'invasività e la conseguente invalidità dei decreti

che negano alla regione personale adeguato all'esercizio delle

proprie attribuzioni.

Ma poiché la Corte non ha ravvisato la sussistenza dei denunziati

vizi, non può nemmeno essere accolto questo profilo strettamente

collegato alla doglianza nei confronti del secondo gruppo di decreti.

Quanto poi alla lamentata inosservanza, per l'assegnazione

provvisoria, delle procedure previste dall'art. 67 in relazione

all'art. 72 della legge 833/78, va rilevato che, in realtà,

l'assegnazione provvisoria disposta dal decreto impugnato non è

quella disciplinata dal citato art. 67 che si riferisce al personale

non "comandato", e che peraltro viene assegnato ai ruoli unici

istituiti presso la Presidenza del Consiglio. Il decreto impugnato,

invece, dispone l'assegnazione provvisoria alle USL e all'ISPESL di

quel personale dei soppressi Enti che già presso i detti Enti era

stato in precedenza comandato, e lo fa - come spiegato nelle premesse

del decreto - in forza del quarto co. dell'art. 1 del decreto-legge

30 aprile 1981 n. 169 che, per le esigenze delle gestioni di

liquidazione degli Enti soppressi, autorizza l'utilizzazione di

personale nell'ambito dei contingenti assegnati alle USL e

all'ISPESL.

Con questo chiarimento si risponde anche al rilievo secondo cui si

tratterebbe di un provvedimento anomalo rispetto all'assegnazione

provvisoria disciplinata dall'art. 67 della legge 833/78: mentre

chiaramente anomalo non è rispetto al decreto-legge sopra

richiamato. Inoltre risulta poi evidente la ragione per cui non è

stato apposto un limite all'assegnazione provvisoria in quanto - come

il decreto esplicitamente avverte - trattasi di provvedimento

disposto "in attesa dell'assegnazione definitiva".

Il ricorso della regione, pertanto, dev'essere respinto anche

nella parte in cui investe i due decreti che dispongono del personale

degli Enti soppressi.

6. - I ricorsi delle due province autonome contro i decreti di cui

si va parlando possono essere esaminati tutti assieme perché si

fondano su di una serie di argomentazioni comuni: salvo il

particolare profilo sollevato dalla provincia di Bolzano in tema di

proporzionale etnica e di conoscenza linguistica, di cui sarà detto

alla fine.

Sostanzialmente le ragioni delle doglianze possono essere così

sintetizzate.

Gli articoli 4 n. 7, 9 n. 10 e 16 primo comma dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972 n. 670) attribuiscono alla regione e alle

province autonome potestà legislativa in materia sanitaria; e l'art.

1 delle norme d'attuazione (decreto del Presidente della Repubblica

28 marzo 1975 n. 474) trasferisce alle province autonome le

attribuzioni che, nella detta materia appartenevano prima allo Stato

o alla regione T.A.A. L'art. 1, poi, delle norme d'attuazione

integrative (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980

n. 197) precisa che, fra quelle attribuzioni è compresa anche la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 72 della legge 833/78 ha successivamente trasferito alle

regioni (e per il T.A.A., quindi, alle province limitatamente al

rispettivo territorio) le funzioni concernenti le attività di

prevenzione già di competenza degli Enti soppressi: mentre

all'ISPESL non può avere trasferito altro che quelle di studio e di

ricerca in aderenza ai compiti che la delega legislativa prevedeva

per l'istituzione di detto Ente (art. 32). Ciò, del resto, è

confermato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980 n. 619 che, istituendo l'Istituto, ne determina in tal

senso i compiti. Infine, l'art. 80 della stessa legge 833/78

ribadisce, proprio nel contesto della materia sanitaria e della

riforma, le prerogative proprie delle province autonome.

D'altra parte, poiché, l'art. 8 n. 1 del citato Statuto speciale

per il T.A.A. prevede per le province autonome una primaria potestà

normativa in tema di "ordinamento degli uffici provinciali e del

personale ad essi addetto", e l'art. 10 della legge 22 luglio 1975 n.

382 (norme sull'ordinamento regionale) ha disposto l'integrale

trasferimento alle province autonome del personale periferico degli

Enti pubblici nazionali, con fini istituzionali anche sanitari, che

vengono a cessare, le due province hanno già assunto i provvedimenti

conseguenziali al riportato importante complesso normativo.

Infatti, esse hanno riservato a loro stesse i compiti prima

esercitati dai soppressi Enti, istituendo a tal fine un apposito

diretto servizio provinciale: come dimostrano per Trento, la legge p.

6 dicembre 1980 n. 33 (art. 4 lett. c e nn. 3 e 4, e l'art. 32), la

legge p. 21 aprile 1981 n. 7, in relazione all'art. 67 della legge

833/78, e infine la legge p. 29 agosto 1983 n. 29 (articoli 3, 48, 49

e 50); e, per Bolzano, la legge p. 2 gennaio 1981 n. 1 (art. 6 n. 3

lett. b).

Intanto, va premesso che la potestà normativa delle province

autonome in materia sanitaria discende dall'art. 9 n. 10 dello

Statuto speciale T.A.A. che richiama i limiti di cui all'art. 5: il

che significa che si tratta di una potestà soltanto concorrente su

cui prevale quella primaria dello Stato. Né su ciò influisce l'art.

8 n. 1 dello Statuto stesso che, in materia di ordinamento degli

uffici provinciali e del relativo personale, attribuisce

effettivamente alle province autonome potestà normativa primaria.

Infatti, queste ultime non potrebbero aggirare l'attribuzione

primaria dello Stato in materia sanitaria attraverso provvedimenti

che riguardano l'istituzione di uffici provinciali o il trasferimento

di personale.

Da ciò deriva che, quando una legge statale (come quella n.

833/78) affida a nuovi Enti che istituisce (le USL per l'ambito

regionale e per quello delle province autonome, e l'ISPESL per quello

nazionale) le funzioni in materia sanitaria (e quindi di prevenzione

e sicurezza del lavoro) che prima venivano esercitate da Enti

periferici statali, non vi potrà mai essere, sotto alcun riflesso,

invasione di attribuzioni delle province autonome, perché lo Stato

si avvale della potestà normativa primaria (e conseguentemente di

quella amministrativa di pari grado) che lo stesso Statuto T.A.A. gli

riconosce. Sotto questo riflesso, pertanto, non vale invocare il

disposto di cui agli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 1975 n. 474 (Norme di attuazione per il T.A.A.),

secondo cui il personale in servizio presso le sedi periferiche degli

Enti pubblici a carattere nazionale, che hanno tra i loro fini

istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanità (la

prevenzione infortuni è stata espressamente aggiunta all'art. 1 del

testo in esame dall'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197), addetto alle attività che

cessano, dev'essere trasferito alle province di Trento e di Bolzano.

Non vale, perché la disposizione si riferisce evidentemente ad Enti

i cui fini istituzionali prevedono marginalmente la materia igiene e

sanità, ma non a quelli in cui la detta materia sostanzia in modo

esclusivo tutta la finalità dell'Ente, e per i quali sono operativi

i limiti di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello

Statuto T.A.A.

È ben vero, poi, che la legge 833/78 (art. 32) aveva previsto per

l'ISPESL compiti di natura scientifica e di consulenza, e che in tal

senso l'art. 3 della legge-delegata (decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1980 n. 619) aveva provveduto ma si è già

rilevato che, con legge successiva (decreto-legge 30 giugno 1982 n.

390, art. 2, conv. in legge 12 agosto 1982 n. 597), lo Stato ha

attribuito al nuovo Istituto Superiore, Organo di un suo Ministero,

funzioni sue proprie, come quella dell'omologazione, esercitando un

potere discrezonale. Da siffatta decisione, che implicava anche la

possibilità - come si è visto più sopra - di istituire

Dipartimenti periferici dell'Istituto (art. 4 legge ora citata),

discendeva necessariamente la conseguenza di una ripartizione del

personale degli Enti soppressi in aderenza alla nuova situazione che

veniva così a determinarsi.

Certo, l'art. 80 della legge 833/78 mantiene effettivamente ferme

le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano

secondo le forme e le condizioni particolari di autonomia definite

dallo Statuto T.A.A., così come ribadisce la validità delle

procedure di trasferimento del personale previste dalle norme

statutarie. Ma si è già sottolineato che le competenze normative in

materia sanitaria sono concorrenti, e perciò le leggi provinciali

non possono sovrapporsi ad una legge dello Stato in materia

sanitaria, sostituendo un servizio diretto della provincia a quello

che lo Stato ha ritenuto di attribuire alle USL e all'ISPESL: e,

quanto alle procedure, una volta escluso - come questa Corte ha più

sopra escluso - che sieno applicabili alla specie norme di attuazione

previste per situazioni diverse (Istituti cessati le cui finalità

non sieno esclusivamente quelle della materia sanitaria), anche la

necessità dell'intesa con la provincia interessata non è riferibile

ad una materia dove lo Stato, avvalendosi della sua primaria potestà

normativa, ha minuziosamente disciplinato i tempi, i modi, e i

criteri per il graduale afflusso del personale ai ruoli regionali

delle USL e a quelli dell'ISPESL (art. 67 legge 833/78, richiamato

dall'art. 72, quarto comma).

Nemmeno i ricorsi delle due province esaminati in questo numero

possono, pertanto, trovare accoglimento.

7. - Resta, però, il profilo particolare sollevato dalla

provincia autonoma di Bolzano circa l'asserita invasività dei

decreti in esame rispetto alle attribuzioni provinciali in materia di

proporzionale etnica e di conoscenza della lingua tedesca.

Si deve, in proposito, riconoscere che l'eccezione dell'Avvocatura

dello Stato (secondo cui non vi sarebbe invasività perché il

personale trasferito già prestava servizio nella provincia) non può

ritenersi decisiva. Infatti, con il trasferimento nei ruoli regionali

di personale di lingua italiana, che già prestasse servizio negli

Enti periferici soppressi, ancor prima della promulgazione delle

norme del 1976, ben potrebbe in ipotesi verificarsi in quei ruoli

alterazione dell'equilibrio etnico o violazione del principio

relativo alla conoscenza della lingua tedesca. La regola della

perpetuatio per coloro che già prestavano servizio in loco al

momento dell'entrata in vigore della normativa sulla proporzionale

etnica vale evidentemente nell'ambito della stessa amministrazione,

ma non per l'ipotesi di passaggio dall'una all'altra amministrazione

che vanificherebbe, altrimenti, lo spirito delle disposizioni.

Senonché questo particolare profilo non può tuttavia essere

preso in considerazione per assoluto difetto di motivazione sul

punto, dato che la ricorrente non ha indicato se l'inconveniente si

sia effettivamente verificato in concreto, mostrando dove, e per

quali trasferimenti, sia stato alterato il principio dell'equilibrio

etnico o violato quello della conoscenza della lingua tedesca.

Quanto, infine, alla richiesta, avanzata subordinatamente dalle

province autonome, affinché la Corte abbia a sollevare innanzi a se

stessa talune questioni di legittimità costituzionale qualora si

ritenesse che la lamentata invasività dei decreti impugnati avesse a

discendere dalle leggi di cui rappresentano attuazione, non c'è che

da rimandare alle motivazioni fin qui adottate: da esse appare

chiaramente che la Corte non ha ravvisato alcun elememento di dubbio

che possa riflettersi sulla legittimità costituzionale delle norme

di legge su cui si fondano i provvedimenti impugnati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara che spettano allo Stato le attività di omologazione

già svolte dai soppressi Enti ENPI e ANCC, anche quando, nel caso

degli impianti, esse avvengano nei luoghi dove dovranno essere

utilizzati;

2) dichiara che spetta allo Stato attribuire all'ISPESL le

funzioni di cui sopra, ed istituire Dipartimenti periferici del detto

Istituto Superiore;

3) dichiara che spetta allo Stato avvalersi delle USL per

autorizzarle ad esercitare alcune attività omologative in nome e per

conto dell'ISPESL;

4) dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, le

ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della

legge 21 ottobre 1942 n. 1415;

5) dichiara che spetta allo Stato determinare provvisoriamente e

definitivamente i contingenti del personale già in servizio presso i

soppressi ENPI ed ANCC da assegnare all'ISPESL e alle USL in

relazione alle funzioni e alle sedi di cui sopra, così come spetta

allo Stato provvedere ad assegnazioni provvisorie nell'ambito dei

detti contingenti, e ad eventuali comandi;

Respinge conseguentemente i ricorsi interposti dalla regione

Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano avverso i

decreti ministeriali ed interministeriali indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte

Costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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