Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1977 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno

1931, n. 886; 20 dicembre 1932, n. 1849; 3 giugno 1935, n. 1095; 27

gennaio 1941, n. 285, in materia di regime giuridico delle proprietà

in zone militarmente importanti, promosso con ricorso della Provincia

di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria

il 29 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e

depositato il 29 successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano

ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18; 16 bis

e 58 bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e modificato con legge cost. 10

novembre 1971: n. 1, questione di legittimità costituzionale delle

leggi 1 giugno 1931, n. 886, recante "Regime giuridico delle proprietà

in zone militarmente importanti", 20 dicembre 1932 n. 1849, recante

"Riforma del t.u. delle leggi sulle servitù militari", 3 giugno 1935,

n. 1095, recante "Norme per il trapasso di proprietà di beni immobili

siti nelle provincie di confine terrestre", e 27 gennaio 1941, n. 285,

recante "Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1 giugno 1931,

n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente

importanti".

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 9 marzo 1972, sostenendo l'inammissibilità del

ricorso in forza del principio di continuità che imporrebbe la

permanenza in vigore delle leggi statali preesistenti fino

all'emanazione di nuove norme di attuazione. Nel merito, il ricorso

sarebbe infondato non potendo le nuove attribuzioni riconosciute alla

Provincia di Bolzano far venir meno i poteri che le leggi impugnate

conferiscono allo Stato per la tutela degli interessi della difesa

militare.

3. - La Provincia di Bolzano, in data 14 luglio 1976, ha

formalmente rinunciato al ricorso nei confronti delle leggi 1 giugno

1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, in

considerazione della nuova disciplina risultante dagli artt. 21, 22 e

23 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere

pubbliche). Con atto depositato il 21 febbraio 1977, la difesa dello

Stato ha accettato la rinuncia.

4. - Alla pubblica udienza, la difesa della Provincia ha chiesto

una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza della

asserita abrogazione della legge n. 1095 del 1935 ad opera dell'art. 22

del d.P.R. n. 381 del 1974, mentre l'Avvocatura dello Stato ha

insistito per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 febbraio 1972, il

Presidente della Provincia di Bolzano proponeva questioni di

legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20

dicembre 1932, n. 1849 e 27 gennaio 1941, n. 285, in materia di regime

giuridico della proprietà in zone militarmente importanti, e di

servitù militari, per contrasto con gli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18;

16 bis e 58 bis dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge

cost. 26 febbraio 1948, n. 5), come modificato dalla legge cost. 10

novembre 1971, n. 1; nonché della legge 3 giugno 1935, n. 1095, sui

trasferimenti di proprietà immobiliari nelle dette zone, per contrasto

con l'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, che sostituisce l'art.

83 del testo originario dello Statuto.

Come riferito in narrativa, le doglianze del ricorso si accentrano

sulla grave menomazione delle competenze alla Provincia attribuite

dalle testé ricordate disposizioni statutarie e sulla violazione del

principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina, derivanti dalle

leggi anzidette, in quanto applicabili, alcune all'intero territorio

provinciale, altre alla maggior parte di esso, anziché limitatamente a

ristrette zone propriamente di confine.

Ed infatti, la rinuncia al ricorso, nella parte relativa alle leggi

n. 886 del 1931, n. 1849 del 1932 e n. 285 del 1941, è stata motivata

dalla Giunta provinciale con riferimento agli artt. 21, 22 e 23 delle

norme di attuazione dello Statuto emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974,

n. 381, e specialmente all'art. 22, che ha circoscritto ad alcuni

comuni soltanto della Provincia l'efficacia della normativa testé

menzionata.

A seguito dell'intervenuta rinuncia, accettata dal Presidente del

Consiglio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nella parte

anzidetta.

2. - L'oggetto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi resta

pertanto circoscritto alla legittimità costituzionale della legge n.

1095 del 1935, che subordina ad autorizzazione prefettizia i

trasferimenti di proprietà immobiliari nella Provincia di Bolzano, in

contrasto, secondo l'assunto, con il principio della tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina (articolo 83 dello Statuto,

così come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971,

trasfuso nell'art. 98 del t.u. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670):

principio al quale questa Corte, in precedenti occasioni (sent. n. 86

del 1975), ha riconosciuto contenuto diverso, e più largo, rispetto a

quello della parità dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico

appartengano, preesistente già nel testo originario dell'art. 2 dello

stesso Statuto.

Alla stregua dei criteri costantemente affermati dalla

giurisprudenza della Corte (specialmente nella sentenza n. 13 del 1974

e nella successiva ord. n. 269), il ricorso, sibbene proposto nei

confronti di una legge anteriore alla legge cost. n. 1 del 1971, è da

considerare in limine ammissibile, perché non rivolto a respingere

indebite invasioni di competenze legislative della Provincia nelle

singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrità dello speciale

status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantito e del

quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche è certamente

una tra le componenti essenziali.

3. - Peraltro, l'art. 22 delle sopravvenute norme di attuazione,

poste con il menzionato decreto legislativo n. 381 del 1974, ha fatto

venir meno l'interesse della Provincia al ricorso per gli stessi motivi

che ne hanno determinato, come sopra si è detto, la parziale rinuncia,

e cioè col restringere l'area territoriale di efficacia della legge n.

886 del 1931 "e successive modificazioni" ad alcuni comuni ricompresi

nel territorio, (tant'è che la difesa della Provincia, nella memoria

del 10 febbraio del corrente anno, prospettava una "cessazione della

materia del contendere", per essersi, con tale delimitazione, data

soddisfazione alle esigenze sostanziali alla cui tutela il ricorso era

rivolto).

Ed infatti, tra le "successive modificazioni" della legge del 1931

rientrano logicamente le disposizioni della legge n. 1095 del 1935 in

tema di trasferimenti di immobili, che l'art. 1 di quest'ultima, nel

suo primo comma, definisce come "aggiunte" a quella più antica legge:

non essendo dubbio che aggiungere determinate disposizioni ad un

precedente testo normativo significhi modificarlo, anche se, come nella

specie, non ne risultino poi mutate le singole disposizioni in cui si

articola. Così nell'uso legislativo come nel linguaggio corrente,

d'altronde, di decreti-legge convertiti "con modificazioni" si parla

comunemente, con riferimento agli emendamenti ad essi apportati, anche

se consistenti nell'aggiunta di nuove dsposizioni.

Tale interpretazione della formula "e successive modificazioni",

adoperata nell'art. 22 del più volte citato d.P.R. n. 381 del 1974,

trova ulteriore conferma, con particolare riguardo al caso in oggetto,

nella duplice considerazione: a) che le disposizioni aggiunte con la

legge del 1935 a quella del 1931, pur regolando ipotesi diverse, si

riconducono sistematicamente alla medesima ratio di salvaguardia degli

interessi della difesa militare del Paese e incidono pertanto su

materie tra loro strettamente connesse; b) che una recente legge

statale (del 24 dicembre 1976, n. 898, recante "Nuova regolamentazione

delle servitù militari"), nel prevedere una disciplina differenziata

per la Provincia di Bolzano, eccettua espressamente, nell'art. 22,

dalla abrogazione, ivi contestualmente disposta, della legge n. 886 del

1931 "e successive modificazioni", le "norme aggiunte" con la legge del

1935, di cui è questione nel presente giudizio, mostrando così di

ricomprendere queste ultime tra le "successive modificazioni" della

legge del 1931 (giacché, se così non fosse, tale eccezione sarebbe

priva di senso).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto

difetto di interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara estinto il giudizio promosso dal Presidente della

Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, per la parte

concernente le leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849,

e 27 gennaio 1941, n. 285;

b) dichiara inammissibile il ricorso medesimo, per la parte

concernente la legge 3 giugno 1935, n. 1095, per sopravvenuto difetto

di interesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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