Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1960

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1960 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi.

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

26 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 1 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1959,

per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto

a seguito del decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, col quale il Presidente

della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25

gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Ascireale, nonché

l'atto del 27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il

bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

28 luglio 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 1 agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1959,

per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto

a seguito del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n.

77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24 gennaio 1958

del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di

Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale

circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del

decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che

annullava l'art. 151, ultimo comma, dell'anzidetto regolamento

organico.

Udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati

Carlo Arturo Jemolo e Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana

il 26 giugno 1959 il Presidente del Consiglio dei Ministri elevava

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana in

riferimento al decreto 23 aprile 1959, n. 146-A, pubbl. nella Gazzetta

Ufficiale Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col quale il Presidente

della Regione aveva annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25

gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Acireale,

riguardanti la costituzione di una società regionale idrominerale e la

concessione a questa del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché

l'atto del 27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il

bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni.

Premesso che il decreto di annullamento si richiama all'art. 265 D.

Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9

giugno 1954, n. 9, il ricorso affermava che con esso la Regione ha

ecceduto dai poteri amministrativi riconosciutile dall'art. 20 Statuto

speciale, in quanto ha preteso far uso del potere generale di

annullamento degli atti amministrativi illegittimi previsto dall'art. 6

T.U. com. e prov. statale 3 marzo 1934, n. 383, che è riservato alla

competenza dello Stato; aggiungeva che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit.

riconosce, ai commi primo e secondo, tale competenza al Governo dello

Stato, mentre il terzo comma - il quale riproduce l'art. 27 legge reg.

7 dicembre 1953, n. 62 - non regola l'ipotesi di cui ai primi due

commi, e, comunque, riguarda la materia comunale e provinciale, alla

quale, invece, non attiene il decreto del quale si discute; concludeva

chiedendo che la Corte dichiari spettare esclusivamente allo Stato e

per esso al Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni

tempo gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque

autorità amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza,

eccesso di potere o violazione di legge, e conseguentemente annulli il

provvedimento impugnato.

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 15 luglio 1959,

per resistere al ricorso, premesso che al Governo regionale fu

attribuito (art. 2 legge reg. 14 dicembre 1953, n. 67) il compito di

coordinare le preesistenti disposizioni statali in materia comunale e

provinciale con quelle emanate con la legge 7 dicembre 1953, n. 62, e

che il Governo regionale non si ritenne investito, in virtù dei poteri

conferitigli, della potestà di modificare i singoli testi legislativi

in vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiegava che appunto e

soltanto perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe

carattere amministrativo e non legislativo) le antiche competenze

statali anche dove sono sottentrate quelle regionali - onde l'art. 6

T.U. n. 9, mentre ripete ai primi due commi l'art. 6 T.U. com. e prov.

nazionale, nel comma successivo ripete l'art. 27 legge reg. n. 62 del

1953, secondo il quale le relative competenze devono intendersi

riferite agli organi regionali sostituiti a quelli statali -; e osserva

che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U. n. 9,

relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a suo

tempo formato oggetto d'impugnativa, la questione proposta dallo Stato

in sede applicativa sarebbe stata inammissibile.

Aggiungeva nel merito la Regione che il ricorso era infondato: a)

perché il decreto di cui trattasi non era stato emanato nell'esercizio

del potere di cui all'art. 6, bensì in base a un potere di natura

gerarchica; b) perché, subordinatamente, esso era stato emanato non in

virtù dell'art. 6 del T.U. statale, bensì in virtù dell'art. 6 del

T.U. regionale; c) perché, del resto, il potere governativo previsto

dall'art. 6 T.U. statale era venuto meno in relazione agli atti degli

uffici della Regione siciliana e degli enti locali di questa.

2. - Con altro ricorso, notificato al Presidente della Regione

siciliana il 28 luglio 1959, e corrispondente nei motivi e nelle

conclusioni al ricorso di cui si è detto, il Presidente del Consiglio

dei Ministri elevava altro conflitto di attribuzione nei confronti

della Regione siciliana, in riferimento al decreto 22 maggio 1959, n.

184-A, col quale il Presidente della Regione aveva esteso all'ultimo

comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'ospedale

circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre

l'annullamento pronunciato col proprio decreto 15 febbraio 1959, n.

77-A, nei confronti del visto di approvazione concesso il 24 gennaio

1958 dal Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica di Catania

all'anzidetto regolamento organico; e uno actu elevava conflitto di

attribuzione in riferimento allo stesso decreto presidenziale 15

febbraio 1959, n. 77-A, ora menzionato.

In questo secondo giudizio la Regione non si costituiva. In

relazione a esso, nella memoria in data 15 febbraio 1960, dopo aver

fatto presente che, nelle more del giudizio, con decreto 27 luglio

1959, n. 261-A, il Presidente della Regione ha annullato sia il decreto

n. 77-A che il decreto n. 184-A, l'Avvocatura dello Stato si

richiamava agli art. 22 e 27 delle Norme integrative per i giudizi

innanzi a questa Corte per sostenere che il giudizio deve essere

ugualmente trattato, e chiedeva la riunione dei due ricorsi, "che hanno

ad oggetto la stessa questione".

3. - Nell'anzidetta memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e

sviluppare le tesi enunciate in entrambi i ricorsi, e nel negare nel

modo più assoluto alla Regione il potere esercitato, aggiungeva che,

ove all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953 e all'art. 6 T.U. reg. n. 9

del 1954 avesse potuto attribuirsi il significato affermato dalla

difesa regionale, la Corte avrebbe dovuto valutarne incidentalmente la

legittimità costituzionale, ai fini della eventuale disapplicazione.

Nell'unico giudizio in cui era costituita, la Regione, in un'ampia

memoria depositata il 3 marzo 1960, ribadiva le proprie tesi e

contrastava l'affermazione che la Corte potesse sollevare essa stessa

in occasione di giudizi per conflitto di attribuzione, incidenti di

legittimità costituzionale delle leggi regolatrici della materia.

4. - Le due cause furono trattate congiuntamente all'udienza del 16

marzo 1960; e con ordinanza 5 aprile 1960, n. 22, questa Corte ne

dispose la riunione e il rinvio, perché potessero essere trattate

congiuntamente alla questione pregiudiziale - ritenuta sollevabile e

sollevata in tale sede - relativa alla legittimità costituzionale

dell'art. 6 T. U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, nonché dell'art. 27

legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62 (limitatamente agli aspetti per

cui questo è stato trasfuso nel citato art. 6), in relazione agli

artt. 20, 14 e 15 Statuto speciale per la Regione siciliana.

5. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato un'altra memoria in

data 19 ottobre 1960. In essa vengono esaminate, congiuntamente, la

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte e le

questioni relative ai due conflitti di attribuzione. Per quanto

riguarda questi ultimi, la memoria ribadisce le precedenti

argomentazioni.

L'Avvocatura dello Stato ha concluso, oltre che per la

dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg.

sic. 9 giugno 1954, n. 9, e dell'art. 27 legge reg. sic. 7 dicembre

1953, n. 62, limitatamente agli aspetti per cui è trasfuso nel citato

art. 6, per l'annullamento dei provvedimenti regionali nei confronti

dei quali è stato elevato conflitto di attribuzione.

La difesa della Regione ha concluso per la dichiarazione di

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e per il

rigetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione.

6. - All'udienza di trattazione sono state discusse congiuntamente

le due cause relative ai conflitti di attribuzione, riunite con

l'ordinanza 5 aprile 1960, n. 22, e la causa relativa alla questione

di legittimità costituzionale sollevata con quest'ultima ordinanza.

Nella discussione orale le difese hanno insistito nelle opposte

tesi. Considerato in diritto :

1. - Sebbene, per evidenti ragioni di opportunità, i due giudizi

sui conflitti di attribuzione, introdotti coi ricorsi del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1959 e del 28 luglio 1959, e

riuniti con l'ordinanza di questa Corte del 5 aprile 1960, n. 22, siano

stati discussi congiuntamente alla questione sollevata con la stessa

ordinanza, relativa alla legittimità costituzionale delle norme

invocate dalla Regione siciliana a fondamento del potere esercitato con

i decreti impugnati dallo Stato coi menzionati ricorsi, la Corte

ritiene che, data la diversità dei rispettivi oggetti, le due cause

già riunite relative ai conflitti di attribuzione e quella relativa

alla questione di legittimità costituzionale siano da decidere con

separate sentenze. Pertanto, mentre con altra sentenza di pari data

viene decisa quella relativa alla questione di legittimità

costituzionale, la presente sentenza riguarda unicamente i due giudizi

per conflitto di attribuzione.

2. - In relazione al ricorso notificato il 28 luglio 1959 deve

però esser dichiarata in parte l'inammissibilità, in parte la

cessazione della materia del contendere.

Esso è inammissibile per tardività, per quanto riguarda

l'impugnativa del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio

1959, n. 77-A. Quest'ultimo fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione del 7 marzo 1959, n. 13; né doveva essere notificato

allo Stato, dato che non si riferiva in alcun modo a questo (art. 2

R.D. 17 agosto 1907, n. 642). Non risulta pertanto osservato il termine

fissato per l'impugnativa dall'art. 39, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87.

È, invece, cessata la materia del contendere per la parte in cui

il ricorso impugna il decreto del Presidente della Regione 22 maggio

1959, n.184 - A. Tale decreto è stato, infatti, annullato

(congiuntamente, del resto, al decreto n. 77-A) dal successivo decreto

del Presidente della Regione 27 luglio 1959, n. 261-A, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 14 agosto 1959 e

non impugnato dallo Stato. È venuto meno, pertanto, ex tunc, l'atto

che lo Stato faceva oggetto di denuncia per invasione della propria

sfera di attribuzioni, e con ciò è venuto anche a mancare l'interesse

dello Stato a coltivare l'impugnativa. A torto perciò l'Avvocatura

dello Stato insiste perché venga emessa una pronuncia di merito sul

conflitto di attribuzione. Essa invoca al riguardo gli artt. 22 e 27

delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte. Di dette

norme, però, la prima si riferisce alle questioni di legittimità

costituzionale e non ai conflitti di attribuzione. Quanto alla seconda,

è vero che essa ammette la possibilità dell'estinzione del processo

per conflitto di attribuzione unicamente in caso di rinuncia al

ricorso. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere

non è però una pronuncia di estinzione del giudizio, bensì una vera

e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio. Onde essa non

trova alcun impedimento nel citato art. 27.

3. - Venendo ora a trattare del ricorso notificato il 28 giugno

1959, che investe il decreto di annullamento delle deliberazioni

dell'azienda autonoma per le terme di Acireale e dell'approvazione

accordata a tali deliberazioni dall'Assessore regionale del ramo, non

v'ha dubbio - come già questa Corte ebbe a osservare nell'ordinanza di

cui sopra - che il provvedimento impugnato è stato posto in essere

dalla Regione nell'esercizio del potere generale di annullamento

contemplato dall'art. 6 del T.U. appr. col D. Pres. Reg. 9 giugno

1954, n. 9: ne fa fede, oltre che l'espresso richiamo, nel preambolo

del provvedimento, di quest'ultima disposizione come titolo di

legittimazione del provvedimento stesso, il fatto che il provvedimento

è stato adottato con decreto del Presidente della Regione, previa

deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio

di giustizia amministrativa. Di fronte a tale evidenza, non hanno

alcuna base nella realtà le affermazioni con le quali la difesa della

Regione tenta di sostenere che il provvedimento impugnato fu adottato

nell'esercizio dei comuni poteri amministrativi di vigilanza o di

gerarchia.

Orbene, con sentenza di pari data, il citato art. 6 del T.U. reg.

n. 9 del 1954 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per

aver preteso di avocare alla Regione il potere generale di annullamento

- proprio ed esclusivo dello Stato - previsto e regolato dall'art. 6

del T.U. com. e prov. approvato col R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Non

avendo, dunque, la Regione alcun titolo di legittimazione per

esercitare il potere generale di annullamento che in concreto ha

preteso di esercitare, e spettando, nello attuale ordinamento,

unicamente allo Stato il potere stesso (né importa stabilire in questa

sede quale sia l'ambito di tale potere statale, e se esso spetti allo

Stato anche nei confronti degli atti delle Regioni e in particolare di

quelli della Regione siciliana), è evidente l'uso, da parte della

Regione siciliana, di un potere esclusivo dello Stato, del quale in

nessun modo essa è chiamata a partecipare.

Ciò è sufficiente per l'accoglimento del ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri avverso il decreto del Presidente della

Regione siciliana 23 aprile 1959, n. 146-A.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sui due ricorsi per conflitto di attribuzione indicati

in epigrafe, riuniti con propria ordinanza 5 aprile 1960, n. 22,

a) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri il 26 giugno 1959:

dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere generale di

annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov. approvato col R.D.

3 marzo 1934, n. 383, e di conseguenza annulla il decreto del

Presidente della Regione siciliana 23 aprile 1959) n. 146-A;

b) in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio

dei Ministri il 28 luglio 1959:

dichiara inammissibile per tardività l'impugnativa del decreto del

Presidente della Regione siciliana 15 febbraio 1959) n. 77-A;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine

all'impugnativa del decreto del Presidente della Regione siciliana 22

maggio 1959, n. 184-A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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