Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1958 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 29 aprile 1957 emessa dal Pretore di Como nel

procedimento penale a carico di Maccarrone Giovanni, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed

iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Fratesi Luigi, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed

iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1958;

3) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Monti Alberto, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed

iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1958.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Su denuncia 26 marzo 1956 dell'Autorità di P. S. di Como, il

Pretore di Como, con decreto penale l settembre 1956 condannava alla

pena di L. 10.000 di ammenda il giovane Maccarrone Giovanni quale

responsabile di contravvenzione all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n.

645, per avere il 25 marzo 1956, in occasione di un comizio del M.S.I.

tenuto dall'on. Almirante in Como nel Cinema Araldo, compiuto

pubblicamente manifestazione usuale del disciolto partito fascista,

tendendo il braccio nel saluto fascista-romano al momento del congedo

del predetto deputato. Avendo il Maccarrone proposto opposizione,

veniva rinviato a giudizio all'udienza del 29 aprile 1957. Al

dibattimento il difensore preliminarmente eccepiva

l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e

chiedeva il rinvio degli atti alla Corte costituzionale e ciò in

riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione. Il Pretore,

sentito il P. M., pronunciava la seguente ordinanza: "Dato atto della

richiesta del difensore perché sia sospeso il giudizio e siano inviati

gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità

costituzionale dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione

all'art. 21 della Costituzione. Ritenuto che la questione sollevata

non appare manifestamente infondata e che il presente giudizio non può

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n.

87, sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale".

Dietro denuncia dell'Autorità di p. s. il Pretore di Forlì

rinviava a giudizio il giovane Fratesi Luigi quale imputato della

contravvenzione di cui all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, "per

avere in Forlì il 22 settembre 1957 salutato romanamente una comitiva

di persone che su un'autocorriera si stava recando a Predappio a

visitare la tomba del defunto Benito Mussolini". All'udienza del 7

dicembre 1957 la difesa dell'imputato eccepì in via preliminare la

incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, e perché

in urto ed in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione

che garantisce la libertà di pensiero e di manifestazione, e perché

il detto articolo 5 non può considerarsi norma di attuazione della XII

disposizione transitoria e finale della Costituzione. Il Pretore

pronunciava la seguente ordinanza: " Omissis .... ritenuto che la

questione di incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n.

645, non è manifestamente infondata in quanto detto articolo è in

contrasto con la XII disposizione transitoria della Costituzione, la

quale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e nulla

dispone nel caso vengano compiute manifestazioni usuali al disciolto

partito, come nel caso in esame; ritenuto altresì, stante la sentenza

16 gennaio 1957 della Corte costituzionale con la quale veniva

dichiarata la incostituzionalità dell'art. 4 legge 20 giugno 1952, n.

645, che appare opportuno che la Corte si pronunci anche sulla

costituzionalità o meno dell'art. 5 stessa legge; P. q. m. ordina

trasmettersi gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale

disponendo la sospensione del procedimento".

A seguito di denuncia dei carabinieri della stazione di Predappio,

il Pretore di Forlì rinviava a giudizio il giovane Monti Alberto quale

imputato della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 20 giugno

1952, n. 645, "per aver in Predappio il 22 settembre 1957 indossato la

camicia nera mentre si accingeva a visitare la tomba del defunto Benito

Mussolini". All'udienza del 7 dicembre 1957 la difesa del Monti

sollevava l'identica eccezione di incostituzionalità già sollevata

per l'imputato Fratesi e il Pretore pronunciava ordinanza identica a

quella già sopra trascritta per il predetto Fratesi.

Le surriferite ordinanze venivano regolarmente notificate e

pubblicate.

Nel giudizio avanti questa Corte non si costituivano le parti

private; proponeva intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In tutte e tre le cause l'Avvocatura dello Stato concludeva perché

venisse respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata

dalla difesa degli imputati. Al riguardo faceva le seguenti

osservazioni e deduzioni.

L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, non può che essere

considerato una ulteriore specificazione della stessa ipotesi già

prevista nel precedente art. 1 della legge, la quale ha inteso

ricollegarsi al divieto contenuto nella XII disposizione transitoria

della Costituzione concernente la riorganizzazione del disciolto

partito fascista. Pertanto, continua l'Avvocatura, la legge 20 giugno

1952, n. 645, non può essere definita anticostituzionale perché attua

una norma della Costituzione. L'esigenza poi di dare attuazione al

divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non può, sempre

secondo l'Avvocatura, ritenersi limitata alla repressione

dell'associazione o del movimento già sorto, ma deve intendersi

logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che in qualunque modo

possano favorire la riorganizzazione di cui trattasi. Al riguardo

l'Avvocatura, come già le ordinanze di rinvio, cita la sentenza n. 1

del 16 gennaio 1957 di questa Corte. In proposito non è inopportuno

specificare che detta sentenza si occupava dell'art. 4 della legge 20

giugno 1952, n. 645, e affermò che l'apologia del fascismo prevista da

tale articolo è stata legittimamente vietata costituendo una

istigazione indiretta alla riorganizzazione del disciolto partito

fascista e ciò in relazione alla XII disposizione transitoria della

Costituzione.

L'Avvocatura ricorda poi che, anteriormente all'entrata in funzione

della Corte costituzionale, la Cassazione aveva ritenuto legittima la

legge 3 dicembre 1947, n. 1546, e in particolare l'art. 7 che

costituisce l'antecedente della disposizione in esame. Secondo la

Cassazione la figura di reato prevista da tale articolo fu dalla legge

20 giugno 1952 scissa in una ipotesi delittuosa per quanto attiene alla

previsione della esaltazione delle persone e delle ideologie del

fascismo ed in una ipotesi contravvenzionale per quanto attiene alla

previsione delle manifestazioni di carattere fascista, specificando

queste ultime anche in semplici parole o gesti usuali al partito

fascista.

L'Avvocatura conclude per la legittimità costituzionale in quanto

le manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno

la capacità di suscitare sentimenti nostalgici che potrebbero

incoraggiare e favorire il risorgere di movimenti totalitari

antidemocratici la cui organizzazione è stata, invece, vietata dalla

Costituzione. Considerato in diritto :

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause

per la loro decisione con un'unica sentenza, trattandosi

sostanzialmente di una stessa questione di legittimità costituzionale.

La norma, della cui legittimità si discute, è infatti in tutte

quella contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche

se nella ordinanza del Pretore di Como la incostituzionalità è

prospettata solo con riferimento all'art. 21, primo comma, della

Costituzione, mentre nelle due ordinanze del Pretore di Forlì si

aggiunge che detta norma è in contrasto con la XII disposizione

transitoria della Costituzione e si fa inoltre richiamo, seppure non

esattamente, alla sentenza 16 gennaio 1957, n. 1, di questa Corte.

In tale sentenza, nella quale, contrariamente a quanto è affermato

nell'ordinanza del Pretore di Forlì, fu dichiarata infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20

giugno 1952, n. 645, si osserva che: "Come risulta dal contesto stesso

della legge 1952... l'apologia del fascismo, per assumere carattere di

reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una

esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito

fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e

per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla

XII disposizione".

Questa disposizione pone sì un divieto, ma ciò non deve indurre

nell'errore di farla considerare quasi come un divieto penale,

costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione

espressa. Le norme penali sono venute successivamente, con le leggi

del 1947 e del 1952, sia nella parte sanzionatoria sia in quella

precettiva. La XII disposizione transitoria va pertanto interpretata

per quella che è, cioè quale norma costituzionale che enuncia un

principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se

non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu

ispirata.

Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di

impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava

ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito

fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non

potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi

della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente

causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento

che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di

riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente

idoneità a produrre gli atti stessi. Non è infatti concepibile che,

mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore

costituente intendesse consentire atti che costituissero un

apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento. Ciò risulta non

soltanto dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti,

della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione. Nel primo

comma l'inciso "in qualsiasi forma" sta appunto a significare la

preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro

limiti formali e di mirare al di là degli atti di riorganizzazione

strettamente intesi. Ciò si desume anche dal secondo comma della

disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potestà

di fissare, per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni

temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità, mostrava di dare

piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo. Ne

deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta

attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era

autorizzato a spingere i suoi divieti al di là degli atti veri e

propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche

quelli idonei a creare un effettivo pericolo. Posto un tale principio

è irrilevante che trattisi di delitto o di contravvenzione, perché,

richiedendosi la obbiettività degli atti, può essere legittimamente

oggetto di divieto penale ogni atto nel quale, sia pure in diverse

proporzioni, quella idoneità si manifesti. Per le ipotesi previste

dalla impugnata norma dell'art. 5 della legge del 1952, è noto che,

trattandosi di fatti contravvenzionali, basta la volontarietà

dell'azione, e - ben si intende - non dell'azione soltanto

materialmente intesa, ma dell'azione in quanto costituisca

manifestazione usuale del disciolto partito fascista. Sulla base dei

limiti della volontarietà così intesa, non è escluso che anche

siffatte minori manifestazioni possano in taluni casi essere tali da

costituire, obbiettivamente, quel pericolo che, secondo lo spirito

della norma costituzionale, si è inteso prevenire.

Chi esamini il testo dell'art. 5 della legge isolatamente dalle

altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale,

può essere indotto, come è accaduto alle autorità giudiziarie che

hanno proposto la questione di legittimità costituzionale, a supporre

che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o

gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e

gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o

il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo,

il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido.

Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme

alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di

voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha

inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del

pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle

manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto

prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare.

La denominazione di "manifestazioni fasciste" adottata dalla legge

del 1952 e l'uso dell'avverbio "pubblicamente" fanno chiaramente

intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola

persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è

compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e

consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla

ricostituzione di organizzazioni fasciste.

La ratio della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di

una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della

Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del

partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni

pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le

manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il

pericolo di tale ricostituzione.

Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte

costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all'art. 4 della stessa

legge, la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle

sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione

transitoria, né contravviene al principio dell'art. 21, primo comma,

della Costituzione.

In tal senso la norma dell'art. 5 è stata interpretata anche dalla

Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, 16

gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte

costituzionale, ha testualmente detto: "Si comprende che una volta

dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale di

una legge, il giudice dovrà applicarla secondo lo spirito della

Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto. Non crede

questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia

portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di

modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non

trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma

si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti,

poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di

carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne

il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della

idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della

ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti

sussistono, l'ipotesi di cui all'art. 5 legge citata è

costituzionalmente legittima. Questo principio è fondato sulla stessa

ratio legis, che è quella di evitare, attraverso l'apologia e le

manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi

forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato:

esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone

la legge 20 giugno 1952".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti

indicati in epigrafe:

dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della

legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella

XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGL1NI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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