Corte costituzionale

Sentenza n. 738/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 4 febbraio 1982, depositato in Cancelleria il 16

febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1982,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza

n.6830/1981/R.G. del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Trieste relativa alla esibizione di documentazione e

delibere della Regione.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n.

6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il Sostituto Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai

sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative

alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni

consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile

concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV

legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a

tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio

regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi.

Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando

l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia - che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali

per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro

funzioni - invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente

riservata alla Regione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato

memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del

contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

- dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di

Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare

responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni

adottate nell'esercizio delle loro funzioni - ha provveduto ad

esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi

si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13

febbraio 1988. Considerato in diritto Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato

chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza

emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere

sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2°

co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia), non era in grado di menomare la sfera

di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha

riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione.

Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per

sopravvenuta carenza di interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:738 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari