Corte costituzionale

Sentenza n. 737/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio successivo

ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio

dei Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della

conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della

Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale è stata

annullata la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del

18 novembre 1980, recante la partecipazione di un delegato della

Regione al Forum sul disarmo indetto dal Comitato olandese per la

pace.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco

D'Onofrio per la Regione Umbria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione in

relazione al telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ufficio Regioni, datato 22 novembre 1980 n. 200/8761 ed alla

conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della

Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719, con la quale, in

esecuzione del suddetto telegramma, è stata annullata la delibera

della Giunta regionale del 18 novembre 1980 n. 6427 avente ad oggetto

la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo,

indetto ad Amsterdam dal Comitato olandese per la pace.

La delibera della Giunta regionale umbra del 18 novembre 1980 era

stata adottata nel quadro delle iniziative di promozione e di

sostegno della pace, iniziative ripetutamente attivate dalla Regione

in Umbria e all'estero, con la costante cooperazione dei

rappresentanti regionali e delle autorità statali responsabili della

politica estera.

Contrariamente a questi precedenti, la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, in relazione alla detta partecipazione al Forum di

Amsterdam, comunicava con il telegramma di cui è causa che vi era la

necessità di soprassedere a detta partecipazione "non trattandosi di

attività promozionale relativa at materia competenza regionale sensi

art. 4 d.P.R. 616/77". La Commissione di controllo sugli atti

regionali, a sua volta, annullava la delibera in oggetto, collegando

espressamente tale decisione al suddetto telegramma.

A proposito di tali atti la ricorrente rileva che la natura

internazionale del Forum in oggetto consisteva esclusivamente nel

fatto che esso si teneva in territorio estero e con la partecipazione

di persone provenienti da vari Paesi. Il Forum non era comunque

destinato ad aprire trattative tra Stati o tra soggetti di diritto

internazionale, né comportava assunzioni di responsabilità o

vincoli da parte dello Stato. La Regione intendeva, invece, soltanto

acquisire elementi di riflessione e di dibattito sul tema della pace

al quale essa ha sempre attribuito grande significato.

A sostegno del conflitto la ricorrente rileva la natura di enti

politici delle Regioni, in quanto dotate di autonomia

costituzionalmente garantita ai sensi degli articoli 5, 114, 115,

117, 118 e 122 Cost. Viene, poi, posto in rilievo come dalla sfera

afferente il potere estero dello Stato debbano essere tenute distinte

svariate attività che le Regioni possono svolgere al di fuori dei

confini nazionali senza incidere su tale potere. Vengono, infine,

richiamati precedenti di giurisprudenza costituzionale ed

amministrativa dai quali si evincerebbe che non esistono ostacoli di

ordine costituzionale allo svolgimento all'estero di attività

regionali, fermi restando i limiti connessi alla spettanza esclusiva

allo Stato della rappresentanza internazionale dell'ordinamento nella

sua unità.

Alla luce delle suddette considerazioni la Regione chiede a questa

Corte di voler dichiarare che spetta ad essa Regione la facoltà di

inviare delegati ad incontri che si svolgono all'estero sul tema

della pace, in modi e forme che non impegnino la personalità

internazionale dello Stato, e quindi di annullare il telegramma della

Presidenza del Consiglio ed il conseguente provvedimento della

Commissione di controllo.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Dopo aver esposto i termini della controversia, l'Avvocatura

ritiene il ricorso infondato ed inaccettabile la tesi della

ricorrente, secondo cui spetterebbe alle Regioni la rappresentanza

politica di tutti gli interessi, orientamenti ed aspirazioni delle

rispettive popolazioni.

Anche la semplice partecipazione a convegni del tipo di quello di

Amsterdam sarebbe idonea ad interferire con la politica

internazionale dello Stato potendo contrastare con gli impegni e le

posizioni assunte dal Governo, in particolare nei confronti dei Paesi

alleati.

Pertanto - conclude l'Avvocatura - la partecipazione della Regione

Umbria al Forum di Amsterdam non avrebbe potuto essere consentita

neanche nei limiti posti dall'art. 4 del d.P.R. 612/77. Considerato in diritto

1. - La Regione Umbria, con il ricorso di cui è causa, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per il

diniego da questi opposto - prima, mediante il telegramma della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, del 22

novembre 1980 n. 200.8761 e, poi, mediante la delibera di

annullamento della Commissione di controllo sugli atti della Regione

Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719 - alla delibera adottata dalla

Giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n. 6427, relativa

alla partecipazione di un delegato regionale al Forum promosso ad

Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal Comitato olandese

per la pace ed il disarmo.

2. - Il ricorso merita accoglimento.

Nelle more del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza di

questa Corte n. 179 del 1987, che ha enunciato nuovi princìpi in

tema di attività internazionali delle Regioni. In tale pronuncia è

stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che è

possibile riscontrare nell'ambito della realtà internazionale

"alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle

Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per

oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche)

oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad

agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero

infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare

unilateralmente le rispettive condotte".

Attraverso tali attività le Regioni "non pongono in essere veri

accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la

responsabilità internazionale dello Stato", ma si limitano a

prevedere "lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento

di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad

enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne

unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più,

mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali". A giudizio

di questa Corte, pertanto, "non sussiste ostacolo alcuno nel nostro

sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali

attività, per le quali può essere accolta la denominazione,

proposta dalla dottrina, di "attività di mero rilievo internazionale

delle Regioni".

3. - Tali princìpi possono essere correttamente adottati anche nel

caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un

delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal

Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra

quelle "attività di mero rilievo internazionale" consentite alle

Regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rapporti

internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale dello

Stato. Né tale partecipazione - date le finalità umanitarie

connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate

- avrebbe potuto, di per sé, determinare quel "pericolo di un

pregiudizio agli interessi del Paese" in cui questa Corte, nella

sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di

dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello

Stato nei confronti delle attività regionali di "mero rilievo

internazionale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso

alla partecipazione di un delegato della Regione Umbria al Forum di

Amsterdam del 22-23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il

telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio

Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della

Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del

28 novembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:737 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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