Corte costituzionale

Sentenza n. 736/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.3 lett. a), e

4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il 23

settembre 1982, avente per oggetto: "Ulteriori agevolazioni

contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da

avversità atmosferiche e/o calamità naturali", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 ottobre

1982, depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto

al n. 44 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 14 ottobre 1982 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale - per violazione degli artt. 117 e 3 della

Costituzione, in relazione agli artt. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.

616 ed 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 - degli artt. 3 lett. a)

e 4, secondo comma, della legge regionale recante "Ulteriori

agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori

agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali",

riapprovata, dopo rinvio governativo, il 23 settembre 1982 dal

Consiglio regionale della Puglia.

Espone il Presidente del Consiglio che l'art. 3 lett. a) della

delibera legislativa impugnata dispone la dilazione fino a sette anni

del periodo di ammortamento dei prestiti concessi - ai sensi del

punto 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979 n. 19 - ai

conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati,

e finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione o alla

provvista dei capitali di esercizio, mentre l'art. 4, secondo comma,

della stessa delibera dispone che le agevolazioni creditizie in

favore delle associazioni di produttori, da valere sul Fondo di

solidarietà nazionale, possono essere concesse ad associazioni di

produttori agricoli che, per effetto di calamità naturali, subiscano

una riduzione dei conferimenti da parte degli associati non inferiore

al 30% rispetto alla media dei conferimenti nel triennio precedente.

Secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni impugnate

avrebbero l'effetto di modificare "la portata delle misure previste

dalla normativa statale in favore dell'agricoltura, conseguenti a

calamità naturali o avversità atmosferiche" nonché "la

destinazione attribuita a somme prelevate dal Fondo di solidarietà

nazionale con le leggi statali 15 ottobre 1981 n. 590 e 25 maggio

1970 n. 364". Tali modificazioni violerebbero, pertanto, i limiti

della competenza amministrativa trasferita alla Regione dall'art. 70

del d.P.R. n. 616 del 1977 nonché il limite generale dei princi'pi

stabiliti dalle leggi dello Stato, posto alla potestà normativa

regionale dall'art. 117, primo comma, Cost., determinando una

utilizzazione non uniforme sul territorio nazionale del Fondo di

solidarietà nazionale predisposto a favore delle aziende agricole

danneggiate da calamità naturali.

In particolare la Presidenza del Consiglio sostiene che l'art. 3

lett. a) della legge regionale impugnata - fissando un periodo di

dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale

stabilisce un periodo di dilazione quinquennale - violerebbe "il

principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato per il quale

l'utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale a sollievo delle

aziende agricole danneggiate da calamità naturali deve avvenire

uniformemente in tutto il territorio della Repubblica, con l'adozione

di misure che, quanto meno nelle loro fondamentali caratteristiche,

sono precisate dalle leggi dello Stato".

Per analoghe ragioni sarebbe da considerare costituzionalmente

illegittimo l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata, il quale

stabilisce che le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di

conduzione possono essere concesse alle associazioni dei produttori

agricoli che abbiano subìto, per effetto dei danni arrecati alle

aziende agricole dei soci, una riduzione dei conferimenti non

inferiore al 30% anziché al 35%, come previsto dalla legge

nazionale, ponendosi così in contrasto con il principio della

uniformità della utilizzazione in tutto il territorio nazionale del

Fondo di solidarietà.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Puglia si è

costituita fuori termine, depositando memoria.

3. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Presidenza del

Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella quale si fa

presente che, nelle more del giudizio, è stata emanata la legge

della Regione Puglia 10 dicembre 1982 n.38 avente ad oggetto

"Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità

atmosferiche o calamità naturali" che ha riprodotto le disposizioni

del disegno di legge impugnato ma ha eliminato o rettificato le

disposizioni che erano state oggetto di specifica impugnazione del

Governo.

Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Successivamente alla proposizione del ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione

Puglia del 23 settembre 1982 recante "Ulteriori agevolazioni

contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da

avversità atmosferiche e/o calamità naturali", la stessa Regione ha

emanato la legge 10 dicembre 1982 n. 38, avente ad oggetto

"Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità

atmosferiche o calamità naturali".

Tale legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera

legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano state

oggetto di specifica impugnativa da parte del Governo. In

particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 è stata espunta la

statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa

del 23 settembre 1982 che prevedeva, a favore dei conduttori di

aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, "la dilazione

fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti

finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla

provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del punto 2)

dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 e ammessi al

concorso regionale". Inoltre, l'art. 4, secondo comma, della stessa

legge n.38 del 1982 ha stabilito che possono essere concessi

contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie alle

associazioni di produttori agricoli che abbiano subìto "una

riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%" rispetto alla media

del triennio precedente, disponendo pertanto un adeguamento della

norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale.

Nell'emanare la legge 10 dicembre 1982 n.38, la Regione Puglia si

è dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del

Consiglio, come viene del resto riconosciuto nella stessa memoria

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:736 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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