Corte costituzionale

Sentenza n. 735/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo 29 dicembre 1977 riapprovata il 30 dicembre 1977, avente per

oggetto: "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme

associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese

operanti nel territorio della Regione", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 gennaio 1978,

depositato in cancelleria il 24 gennaio successivo ed iscritto al n.

2 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 19 gennaio 1978, il Presidente

del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost.,

della legge della Regione Abruzzo approvata il 29 dicembre 1976 e

riapprovata il 30 dicembre 1977, recante "Disposizioni dirette a

favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia

fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della

Regione".

Con tale legge è stata prevista la possibilità per la Regione di

"integrare, mediante la concessione di contributi, il Fondo Rischi

costituito dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio

della Regione, riunite in forme associative consortili di garanzia

fidi, con il concorso finanziario di enti pubblici e di

organizzazioni di categoria" (art. 1) e sono state disciplinate sia

le modalità per l'erogazione del contributo regionale (artt. 2 e 3),

sia gli obblighi che il Consorzio è tenuto ad assumere (art. 4), con

uno stanziamento, per le finalità previste dalla legge, di 100

milioni di lire (art. 5).

La costituzionalità di tale disciplina è stata contestata dal

Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che le

provvidenze previste dalla legge impugnata verrebbero ad incidere

"nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art.

117 Cost.", mentre la competenza regionale non potrebbe neppure

desumersi dalle disposizioni contenute nel titolo primo dello Statuto

regionale, richiamate nella relazione illustrativa "sia perché nel

titolo stesso (art. 9, comma 4°) sono indicate soltanto le finalità

e gli obiettivi dell'azione regionale, sia perché le disposizioni

statutarie vanno interpretate nell'unico senso conforme alla

Costituzione, cioè come direttive rivolte alla Amministrazione

regionale affinché la sua azione, nell'ambito delle materie di

competenza, si armonizzi con le finalità statutarie".

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere

il rigetto del ricorso.

La Regione, dopo aver richiamato le finalità della legge

enunciate nella relazione illustrativa, eccepisce l'infondatezza del

vizio di incompetenza prospettato dallo Stato, dal momento che le

Regioni dispongono di competenza legislativa e amministrativa in una

vasta gamma di settori economici aperti all'attività d'impresa,

mentre l'incentivazione all'attività imprenditoriale, specialmente

se esercitata in forme associative, viene considerata dalla stessa

legislazione statale come uno dei compiti di maggior rilievo

assegnati alle Regioni.

A questo proposito la Regione Abruzzo richiama varie norme del

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, soffermandosi in particolare sull'art.

109, che ha compreso fra le funzioni amministrative trasferite alle

Regioni ordinarie nelle materie di cui allo stesso decreto "anche

quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al

credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato"

(comma primo), prevedendo altresì il trasferimento delle "funzioni

di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali

di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di

assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati

all'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza

regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione

definiti in sede statale o comunitaria".

La difesa regionale conclude, pertanto, per il rigetto del

ricorso. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa, la Presidenza del Consiglio

dei ministri contesta, ai sensi dell'art. 117 Cost., la legittimità

costituzionale della disciplina posta con la legge della Regione

Abruzzo riapprovata, in seconda lettura, il 30 dicembre 1977, in tema

di "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme

associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese

operanti nel territorio della Regione".

L'unico motivo di impugnativa addotto viene fondato sul fatto che

"le provvidenze previste dalla legge impugnata incidono nel settore

dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.".

2. - Il ricorso è infondato.

Dopo il rinvio governativo e prima della seconda approvazione da

parte del Consiglio regionale della legge in esame è intervenuto il

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di trasferimento alle Regioni

ordinarie delle funzioni amministrative statali, dove, all'art. 109,

è stato puntualmente regolato l'ambito delle attribuzioni regionali

in tema di "agevolazioni al credito".

Tale disciplina, nella sua corretta interpretazione, non configura

negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una

materia a sé, da aggiungere all'elencazione espressa dall'art. 117

Cost., bensì un'attività strumentale che viene a far parte

integrante delle varie materie di competenza regionale a contenuto

economico (agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli;

industria turistica e alberghiera; artigianato; trasporti etc.).

Spetta, pertanto, alle Regioni ordinarie il potere di adottare misure

legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, attraverso la

prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi,

l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi

ecc., purché tali interventi risultino collegati alle materie di

competenza regionale, elencate nell'art. 117 Cost. e ulteriormente

precisate nel D.P.R. n. 616 del 1977.

La legge impugnata non deroga a tali princìpi, dal momento che si

limita a prevedere la concessione di contributi regionali al "Fondo

Rischi" costituito tra piccole e medie imprese operanti nel

territorio regionale nei vari settori economici connessi alle materie

assegnate alla sfera regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta in riferimento all'art. 117 Cost. con il ricorso indicato in

epigrafe nei confronti della legge della Regione Abruzzo approvata in

seconda lettura il 30 dicembre 1977 e recante "Disposizioni dirette a

favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia

fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della

Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:735 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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