Corte costituzionale

Sentenza n. 731/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 100d.P.R. 753/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia

notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e

il 19 successivi ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi

1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del

Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1984, avente per oggetto:

"Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Antonio Rogazzini per la Regione Toscana,

Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 17 ottobre 1984

la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni lamentando

che lo Stato, con decreto del Ministro dei Trasporti del primo agosto

1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1984,

disciplinando il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle

ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici

e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale, ha invaso

la sfera di competenza ad essa attribuita in materia di trasporti a

norma dell'art. 117 Cost.

Espone la ricorrente che l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, in attuazione del precetto costituzionale, precisa che le

funzioni amministrative relative alle tramvie e linee

automobilistiche di interesse regionale trasferite alle Regioni

concernono i servizi pubblici esercitati con linee tramviarie,

metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed

automobilistiche; e che l'art. 86 riserva allo Stato, prevedendo una

partecipazione della Regione all'attività, "il controllo della

sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio

dei trasporti regionali".

In tale quadro normativo il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante

"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto",

facoltizza, all'art. 100, n. 8, il Ministro dei Trasporti ad emanare

norme regolamentari riguardanti "la libera circolazione, nell'ambito

delle disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle

funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della

M.C.T.C., per quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta

la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione

con la M.C.T.C. nonché per coloro che, nell'interesse della stessa,

svolgono attività di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le

competenze delle Regioni in ordine alla libera circolazione,

nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto o rientrante nelle

attribuzioni delle Regioni stesse, per il personale addetto alla

vigilanza di tali servizi".

La disposizione, rileva la Regione, contiene un duplice limite al

potere regolamentare: il primo di natura teleologica, in quanto il

rilascio delle tessere è finalizzato all'espletamento delle funzioni

di controllo della sicurezza e della regolarità dell'esercizio dei

trasporti e di polizia; il secondo soggettivo, consistente

nell'individuazione dei soggetti destinatari.

Tali limiti, ad avviso della ricorrente, non sono stati rispettati

dal provvedimento impugnato, con conseguente violazione delle

competenze della Regione Toscana.

Tra le varie categorie di tessere previste dal d.m. primo agosto

1984 e distinte per colore, solo una, di colore amaranto, è

contemplato possa costituire tessera di servizio, abilitando quindi

alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia; essa è infatti

rilasciata a dirigenti e funzionari in servizio attivo presso la

Direzione Generale M.C.T.C. specificamente investiti di funzioni di

vigilanza.

Per tutti gli altri tipi di tessera, al contrario, il nesso con le

funzioni previste dal d.P.R. n. 753 del 1980 è escluso ovvero il

rilascio non è collegato dal regolamento impugnato all'esercizio

delle funzioni stesse.

Tale nesso risulta escluso, ad avviso della Regione, per le

tessere rilasciabili al Ministro dei Trasporti, ai Sottosegretari ed

al Capo di Gabinetto (art. 4); è altresì escluso per alcune

categorie di soggetti enumerate all'art. 5, come il personale in

attività di servizio di Gabinetto e di Segreteria designato dal

Ministro o dai Sottosegretari (lettera b), il Presidente del

Consiglio di Stato (lett. d), il Presidente della seconda Sezione

consultiva del Consiglio di Stato (lett. e), il personale in servizio

dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti presso il Ministero

dei Trasporti (lett. f), il personale dell'Ufficio distaccato

dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dei Trasporti (lett. g),

il personale in attività di servizio della Ragioneria centrale

presso il Ministero dei Trasporti (lett. h), i Consigli di

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (lett. l), il personale in

attività di servizio della Direzione Generale del coordinamento e

programmazione (lett. m), il Presidente e gli Assessori ai trasporti

delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano (lett. n), i

membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (lett. q); per

altri soggetti contemplati alle lettere a), c), i), o) e p)

l'attribuzione non è collegata all'esplicazione di una attività di

controllo della sicurezza e di polizia.

Per altri soggetti, contemplati dagli artt. 6 e 7 (ex Ministri, ex

Sottosegretari di Stato ai Trasporti, pensionati di altre

Amministrazioni che siano stati in servizio presso la Direzione

Generale della M.C.T.C., personale in quiescenza di tale Direzione

generale), risulterebbe escluso non solo il nesso con le funzioni, ma

anche il requisito personale, in quanto non rientranti in alcuna

delle categorie previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. n. 753

del 1980.

La Regione Toscana chiede pertanto sia dichiarata la esclusiva

spettanza, nel proprio territorio, dell'attribuzione relativa ai

trasporti regionali e quindi al rilascio delle tessere di libera

circolazione, escluse quelle rilasciate per motivi attinenti al

controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, con

conseguente annullamento del decreto del Ministro dei Trasporti primo

agosto 1984 limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. - Analogo ricorso ha sollevato la Regione Lombardia, con

ricorso notificato il 6 ottobre e depositato il 19 ottobre 1984,

censurando il medesimo d.m. primo agosto 1984 in quanto invasivo

della competenza regionale in materia, non solo in relazione ai mezzi

di trasporto le cui funzioni amministrative essa esercita a titolo di

trasferimento - tramvie e linee automobilistiche, filovie (d.P.R. n.

5 del 1972, art. 1), ferrovie in regime di concessione dismesse dallo

Stato (art. 2), linee di navigazione interna (art. 4) - ma altresì

in relazione alle linee ferroviarie in regime di concessione, le cui

funzioni amministrative sono state alle Regioni attribuite a titolo

di delega (art. 86 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in quanto

l'esercizio di tali ultime funzioni comporta la potestà della

Regione di emanare norme di "organizzazione e di spese" e tale natura

rivestirebbero le disposizioni che disciplinano le agevolazioni di

viaggio, tanto sotto il profilo della organizzazione che sotto quello

della spesa, "per una evidente rinuncia ad introitare il costo del

trasporto".

La Regione Lombardia rileva in primo luogo che la delega a

regolamentare conferita al Ministro dei Trasporti al punto 8

dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980 concerne esclusivamente le

"ferrovie in concessione" come si evince dalla lettera della norma

oltre che dal titolo del Capo III di cui l'articolo è parte

integrante, e che essa correla ogni agevolazione "all'espletamento di

funzioni", alla "prestazione di opera" ed allo "svolgimento di

attività" da parte dei soggetti cui il regolamento avrebbe potuto

riconoscere titolo per il diritto alla "libera circolazione".

Ne deriva che i limiti della delega sono stati violati in quanto

il decreto:

a) ha esteso l'ambito del regolamento ai servizi di trasporto

pubblico di competenza regionale diversi dalle ferrovie in

concessione;

b) ha comunque attribuito, anche con riferimento alle ferrovie

in concessione, titolo alla libera circolazione a soggetti diversi da

quelli previsti dalla delega di cui al punto 8 dell'art. 100 d.P.R.

n. 753 del 1980 come, tra gli altri, al personale in quiescenza, ad

"alti magistrati", vertici di organismi dotati di competenza generale

(Avvocato generale dello Stato), ovvero al personale di Direzioni

Generali del Ministero dei Trasporti che svolgono mansioni generali e

non specifiche, quali la programmazione e il coordinamento.

All'invasione delle attribuzioni della Regione, deduce la

ricorrente, si accompagna un "pregiudizio reale e sostanziale di

ordine finanziario", in quanto le Regioni ricevono, in forza della

legge 10 aprile 1981, n. 151, risorse finanziarie per il ripiano dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto", con accollo

dell'eventuale ulteriore onere risultante dalla eccedenza rispetto a

parametri fissati e - sostanzialmente - determinati sulla base della

spesa storica".

Chiede pertanto che sia dichiarata la non spettanza agli organi

dello Stato delle attribuzioni dette, con conseguente annullamento,

in parte qua, del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto

1984.

3. - Si è costituito con unica memoria per entrambi i giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità

ovvero per il rigetto delle domande.

In ordine alla sfera di applicazione delle norme della legge n.

753 del 1980 deduce preliminarmente che, come precisato dall'art. 1,

esse si riferiscono alle ferrovie gestite dall'Azienda Autonoma delle

Ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione, "ma

sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico

trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se

concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese a

quelli di competenza delle Regioni" e quindi ai servizi tramviari,

filoviari, funiviari, automobilistici e della navigazione interna,

con conseguente irrilevanza, sotto il profilo della polizia e della

sicurezza dell'esercizio, della distinzione tra servizi di competenza

statale e regionale.

In ordine alle ferrovie in regime di concessione, osserva in

particolare l'Avvocatura, la delega dell'esercizio delle relative

funzioni amministrative conferita dall'art. 86 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, è tuttora inoperante, non essendosi verificate le

condizioni cui era stata subordinata: l'assenso delle Regioni

interessate ed il risanamento tecnico-economico a cura dello Stato.

All'inoperatività di tale delega consegue la inoperatività della

delega ad emanare norme legislative di organizzazione e spesa, come

disposto dall'art. 7 del medesimo d.P.R..

Quanto ai servizi di interesse regionale, rileva il resistente,

sono rimaste ferme le funzioni degli organi statali e, quindi, del

Ministero dei Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C., in materia di

polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei

natanti, secondo il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 (si

veda la sentenza della Corte n. 58 del 1976).

La disposizione del terzo comma dell'art. 86, d.P.R. n. 616 del

1977, richiamata dalla Regione Toscana, che ammetteva le Regioni a

partecipare al controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli

operato dagli organi statali, è stata poi espressamente abrogata

dall'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980, ristabilendosi così la

esclusività delle funzioni dello Stato in materia, rispetto a tutti

i servizi di trasporto; l'intervento regionale è infatti considerato

dall'art. 100 del citato d.P.R. "sussidiario rispetto a quello

principale dello Stato".

In particolare, riguardo al ricorso della Regione Lombardia

osserva quanto segue:

a) l'inciso contenuto al punto 8 del menzionato art. 100

("nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge") ha un autonomo

valore, rispetto al limite dell'"espletamento delle funzioni", nel

senso che la norma ha inteso far salve le disposizioni di legge

esistenti in materia di libera circolazione, precisando che sono

ancora in vigore, sicché deve escludersi che, nell'attribuzione

della delega al Ministro potesse non tenersene conto. Il legislatore,

in caso contrario, le avrebbe espressamente abrogate, qualora non

avesse inteso tenerne conto nella disciplina della libera

circolazione;

b) in ordine al nesso con le funzioni ispettive va esclusa una

interpretazione strettamente letterale della disposizione: "personale

della M.C.T.C." e "in relazione all'espletamento delle funzioni

previste dalla presenti norme" sono invero espressioni di assai ampia

portata e rivelano l'intenzione del legislatore di estendere

l'applicazione della norma "a tutto il personale che, a vari livelli,

in una complessa organizzazione concorre, ancorché in diversa

misura, all'esercizio della funzione amministrativa tendente ad

assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei servizi

pubblici". Il contenuto delle "funzioni" non si esaurisce nelle mere

operazioni di controllo per cui è necessario avere accesso alle

vetture ed il concetto di "relazione" ("in relazione all'espletamento

delle funzioni...") va riferito all'intera disciplina "delle funzioni

istituzionali dell'Amministrazione dei trasporti ed anche di altre

Amministrazioni statali competenti in materia di polizia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio, considerate ad ogni livello, da quello

decisionale a quello operativo, sicché "tutto" il personale

dell'Amministrazione (e non solo il singolo operatore) in quanto

partecipe, a qualsiasi livello, delle dette funzioni, deve

considerarsi "destinatario" della norma".

L'immediatezza del nesso tra operatore e funzione ispettiva

preteso dalla Regione Lombardia, ad avviso dell'Avvocatura, risulta

escluso dalla stessa norma dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980,

che ha previsto l'estensione del beneficio "al personale di altre

Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il

Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonché a

coloro che, nell'interesse della stessa svolgono attività di

ricerca, studio e consulenza.

In ogni caso, poi, quanto al personale in quiescenza, le norme

dettate dal decreto sono meramente riproduttive di disposizioni

contenute in "leggi vigenti" che, come detto, conservano piena

validità.

4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato la Regione Toscana.

In ordine al rapporto tra soggetti cui sono concesse le tessere di

libera circolazione e funzioni attinenti alla polizia, sicurezza e

regolarità dei trasporti, replica la ricorrente che esso, se pure

non immediato, deve tuttavia esistere e non può essere presunto,

sicché risultano evidentemente illegittime le norme del decreto che

non precrivono alcun nesso tra rilascio delle tessere ed esercizio

delle funzioni.

La Regione contesta altresì l'interpretazione offerta

dall'Avvocatura del richiamo alle "vigenti disposizioni di legge",

osservando che l'inciso costituisce un ulteriore limite al rilascio

delle tessere e non legittima il Ministro a riprodurre norme

esistenti che concedano agevolazioni.

Rileva infine che non viene contestata l'esistenza di un potere di

controllo, ma si denuncia il d.m. in quanto non riconducibile al

potere in questione.

5. - Ha altresì depositato memoria l'Avvocatura dello Stato

deducendo, tra l'altro, che le statuizioni del d.m. ritenute contra

legem riguardano "rapporti civilistici di trasporto" tra soggetti

beneficiari ed imprese di trasporto e sono quindi estranee alle

Regioni ed alle loro attribuzioni. Quanto alla "materie delegate" cui

fa riferimento la Regione Lombardia, la relativa competenza della

Regione non è tutelabile, in quanto tale, con lo strumento del

conflitto di attribuzioni. Considerato in diritto

1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti

a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto,

vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 1984, con

il quale è regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione

sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi

automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio

nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica decisione.

2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio

1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6

dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di

trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare

in via regolamentare la libera circolazione (e particolarmente il

rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100

punto 8 del detto d.P.R. sia invasivo delle loro competenze in

materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.)

per aver violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.

In particolare la Regione Toscana premette che sono attribuite

alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, l efunzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto

"di interesse regionale" esercitati con linee tramviarie,

metrolpolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed

automobilistiche, e che sono riservate allo Stato, a norma del

successivo art. 86, le funzioni di controllo sulla sicurezza degli

impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti

regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato

dall'art. 100, n. 8, del d.P.R. n. 753 del 1980, a porre norme

regolamentari con riferimento alle dette funzioni, e quindi con il

duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto al fine

dell'espletamento dei controlli sulla sicurezza e regolarità dei

trasporti e di polizia e nei confronti di date categorie

espressamente indicate, investiti delle relative attribuzioni o di

compiti accessori, come il personale della Direzione generale della

motorizzazione civile (MCTC), quello di altre amministrazioni dello

Stato che presti la propria opera presso il Ministero dei trasporti

in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse

della stessa svolgono attività di ricerca, studio o consulenza. Ciò

posto, deduce che l'atto impugnato, prevedendo il rilascio delle

tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed estranei ai

compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto.

Da canto suo la Regione Lombardia, oltre a formulare censure

analoghe, rileva che il Ministro era abilitato a porre norme

regolamentari in materia di rilascio delle tessere per le sole

ferrovie in concessione (art. 100, comma primo, d.P.R. n. 753 del

1980) e prospetta ancora che a causa delle dedotte violazioni di

legge, consistenti nel rilascio di tessere al di fuori dei casi

previsti, si sarebbe determinato un "pregiudizio reale e sostanziale

di ordine finanziario" per essa regione, attributaria, ex lege 10

aprile 1981, n. 151, di risorse destinate al ripianamento dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, con accollo

dell'eventuale ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai

parametri stabiliti (sulla base della spesa storica).

3. - I conflitti sono inammissibili.

Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza, nel

senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza

esercitata dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo

di questa è derivato un turbamento per l'esercizio di una loro

competenza, è necessaria, per la rilevanza delle denunciate

violazioni, non solo la configurabilità della competenza, che si

assume in tal modo incisa, come competenza costituzionalmente

garantita, ma anche la configurabilità della stessa incisione.

Occorre, cioè, che fra la competenza che si asserisce incidente e

quella (sempreché costituzionalmente garantita) che si asserisce

incisa intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un

oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli

o sotto dati aspetti, cioè l'essere entrambe destinate ad essere

esercitate nel medesimo procedimento, o comunque l'una nel

presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento

di un certo risultato, tanto più se l'ente portatore della

competenza incisa sia di questo complessivamente responsabile o vi

abbia preminente interesse.

Orbene un siffatto rapporto non è configurabile nel settore in

argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di

(rilascio di tessere) di libera circolazione ai fini di controlli

sulla sicurezza e sulla regolarità dei trasporti due competenze a

oggetto ben distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una

competenza dello Stato per quel che concerne il personale della

M.C.T.C. e altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8,

prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda il

personale regionale addetto alla vigilanza sui servizi di pubblico

trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse (n. 8,

seconda parte). Tanto meno può parlarsi di un risultato ascrivibile

alla regione o di preminente interesse della medesima, alla cui

produzione Stato e regione debbano concorrere, con riferimento a un

servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e regolarità

dei trasporti pubblici considerato nel suo complesso, giacché un

siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una

competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R.

n. 616 del 1977 - abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980

- ma gli artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto

d.P.R. n. 753 e la stessa abrogazione dell'art. 86, comma terzo

d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).

Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente

l'asserito "pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario"

derivante dalle denunciate illegittimità nel rilascio delle tessere

di libera circolazione, va considerato che esso - riconosciuto dalla

stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto -

non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione

dell'autonomia finanziaria regionale, tenuto conto del carattere

indiretto del nesso istituibile fra le illegittimità denunciate e un

eventuale disavanzo di gestione. Va peraltro osservato che nel

sistema della legge n. 151 del 1981, (recante princìpi fondamentali

nella materia e istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non

sono posti a carico delle regioni nel senso indicato dalla

ricorrente. Al riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi

terzo e quarto della detta legge, il quale precisa che rimangono a

carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali, i

disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui è tenuta la

regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non

inferiore a quanto a tale scopo ad esse è attribuito dallo Stato

attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per il

ripiano dei disavanzi (cfr. altresì l'art. 9, che delinea il ruolo

svolto dalla regione nel circuito di distribuzione e di successiva

assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme del

Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va ricordata la

sentenza di questa Corte n. 307 del 1983, la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo del

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26

aprile 1983, n. 131, perché, non conformandosi alla legge n. 151,

aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i

mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con "il

maggior gettito dei tributi propri") l'onere, peraltro per l'anno in

corso, del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresì la

sentenza di questa Corte n. 245 del 1984, la quale, per analoghi

motivi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua,

dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n.

730).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato

contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 1°

agosto 1984 (Emanazione di norme regolamentari previste dall'art.

100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera

circolazione) dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i

ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:731 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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