Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1978

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/06/1978 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,

n. 2, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 30 giugno, il 20 maggio e il 24 maggio 1976

dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti penali a carico di Gori

Antonello ed altro, Pinna Elena ed altri, Rossi Sergio ed altri,

iscritte ai nn. 674, 675, 676 del registro ordinanze 1976 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 dell'anno 1976 e n. 4

dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 12 aprile 1977 dalla Corte d'appello di Roma

nel procedimento penale a carico di Villa Sergio ed altro, iscritta al

n. 310 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 193 dell'anno 1977;

3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento penale a carico di Sansalone Giuseppe, iscritta

al n. 528 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;

4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1977 dalla Corte d'appello di Roma

nel procedimento penale a carico di Frateiacci Angelo ed altro,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1978 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con varie ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e di Milano,

emesse a seguito di appelli proposti avverso sentenze di Tribunale che

avevano prosciolto gli imputati dai reati loro ascritti in applicazione

di amnistia resa possibile dal giudizio di comparazione tra circostanze

aggravanti ed attenuanti, è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dei

soli imputati contro siffatte sentenze di proscioglimento.

Tutte le ordinanze, con motivazione sintetica e pressoché

uniforme, rilevano, conformemente a quanto già osservato da questa

Corte con la sentenza n. 70 del 1975, che la forma impugnata,

escludendo l'appello dell'imputato avverso le sentenze di

proscioglimento per amnistia applicata a seguito di comparazione tra

circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli invocati

principi costituzionali perché siffatto tipo di proscioglimento

implica un giudizio affermativo di colpevolezza, con eventuali

pregiudizi morali e giuridici per il soggetto prosciolto, risultando

pertanto ingiustificata la soppressione, per il solo imputato, di

taluni modi generali d'esercizio della difesa.

Si osserva infine che le ragioni che hanno indotto la Corte a

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p.

- contenente una disposizione del tutto corrispondente circa il divieto

di appellare le sentenze del Pretore - dovrebbe valere anche per la

norma impugnata, che si diversifica da quella già esaminata soltanto

perché si applica alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. Considerato in diritto :

1) Poiché le ordinanze in epigrafe indicate sollevano la medesima

questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per esser definiti con

unica sentenza.

2) La Corte deve decidere se contrasti o meno con il principio

d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, Cost.) l'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la

sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito

del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

La questione è fondata.

Oggetto del presente giudizio - come di quello deciso con la

sentenza di questa Corte n. 70 del 1975 - non è la disposizione

escludente il diritto di appellare ogni sentenza dibattimentale che

abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, ma la

norma che inibisce l'appello quando l'amnistia sia stata applicata per

effetto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed

attenuanti.

Invero, come questa Corte ha già osservato, in tale ultima ipotesi

non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli

atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine

di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo

abbia commesso, e se sia previsto dalla legge come reato. Soltanto sul

presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il

giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e

l'estinzione del reato per amnistia.

Da ciò consegue che siffatte sentenze di proscioglimento possono

implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto.

La norma impugnata, che consente il prodursi di effetti negativi in

altri giudizi civili e amministrativi, priva il solo imputato di taluni

modi generali d'esercizio del diritto di difesa, contrastando quindi

con gli invocati principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado

che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di

comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari