Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 27 giugno 1975, depositato in cancelleria l'8

luglio successivo ed iscritto al n. 25 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del provvedimento 16 aprile 1975 della

Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione siciliana, con il

quale è stato confermato il diniego di visto adottato dalla sezione di

controllo della stessa Corte con deliberazione del 24 settembre 1974,

n. 135;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Silvio De Fina, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione Sicilia ricorre, per conflitto di attribuzione,

avverso la deliberazione in data 16 aprile 1975, con la quale le

Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti hanno

confermato la deliberazione n. 135 del 24 settembre 1974 adottata dalla

Sezione di controllo della stessa Corte, denegativa del visto e

conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta

regionale: con i quali erano stati annullati - sulla base della legge

regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (recante "Norme interpretative della

legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e

del personale") - altrettanti provvedimenti dell'amministrazione

regionale, per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28

dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale

statale inquadrato nei ruoli regionali.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con vari decreti, il Presidente della Regione siciliana

determinava (con decorrenza 1 luglio 1970), ai sensi degli artt. 75 e

85 della legge regionale 1971, n. 7, lo stato economico di dipendenti

regionali e di dipendenti statali inquadrati nei ruoli regionali,

tenendo conto, con la stessa decorrenza, (anche) dei benefici di cui ai

decreti statali n. 1077 e 1079 del 1970 emanati in virtù della legge

di delega 1968 n. 249.

Successivamente, con proprio atto n.59 del 23 marzo 1971, la Giunta

della stessa Regione - considerato che la decorrenza della normativa

sull'inquadramento del personale regionale era stata determinata in

coincidenza con la data di decorrenza delle disposizioni dei decreti

delegati 1077 e 1079 e che, proprio per tale coincidenza, la legge

regionale (n. 7 del 1971) si poneva "in rapporto di priorità ed

alternativa" rispetto a quella statale - deliberava, conseguentemente,

che dovessero essere ritirati tutti i provvedimenti già eventualmente

adottati che avessero tenuto conto cumulativamente delle disposizioni

regionali e statuali menzionate.

Con nuova delibera n. 155 del 1973, la Giunta invitava, poi,

l'Assessore competente a "procedere alla revoca dei decreti già

adottati concernenti l'attribuzione al personale della Regione dei

benefici previsti dai d.P.R. 1970 n. 1077 e 1079".

Seguiva a ciò una mozione dell'Assemblea regionale del 17 luglio

1973 e la presentazione di un disegno di legge "Norme interpretative

della legge 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del

personale della amministrazione regionale".

Il disegno diveniva legge della Regione n. 45 del 7 dicembre 1973:

a termini della quale "per il combinato disposto degli artt. 75, 86, 87

e 90 della legge regionale n. 7 ai dipendenti della Regione ed a quelli

dello Stato transitati nei ruoli regionali non si applicano perché

incompatibili le disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi

della legge 1968 n. 249".

Richiamandosi a detta legge, appunto, la Presidenza della Giunta

regionale annullava, quindi, i provvedimenti (di inquadramento del

proprio personale) già adottati, per la parte relativa alla

"applicazione cumulativa" dei benefici discendenti dalla normativa

statuale.

In sede di registrazione, la Sezione di controllo della Corte dei

conti per la Regione siciliana negava, però, il visto ai decreti

presidenziali di annullamento predetti: sul rilievo che il giudizio di

incompatibilità, fra normativa regionale e statuale, quale formulato

dalla menzionata legge 1973 n. 45 non poteva, in realtà, incidere su

rapporti (come quelli cui si riferivano i decreti in questione) sorti

anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana -

alle quali il Presidente di tale Regione aveva riproposto l'esame dei

suddetti provvedimenti, ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgt. 6 maggio

1948, n. 655, nella parte non dichiarata incostituzionale dalla

sentenza di questa Corte n. 121 del 1966 - hanno ritenuto di non poter

procedere ad un riesame della fondatezza delle cause per le quali la

Sezione di controllo aveva rifiutato il visto, ma di doversi limitare

ad accertare l'eventuale cessazione di tali cause o l'eventuale

sussistenza di motivi non prospettati dall'Amministrazione all'organo

di controllo; e sotto tale profilo, hanno confermato la deliberazione

della Sezione di controllo.

2. - Contro il diniego di visto della Sezione di controllo

(confermato dalle Sezioni riunite della Corte stessa) ricorre, dunque,

sostanzialmente la Regione Sicilia, per conflitto di attribuzione.

Sostiene, infatti, la ricorrente che l'organo statuale -

disconoscendo il carattere interpretativo della legge regionale 1973,

n. 45 e la sua retroattività - avrebbe, in pratica, disapplicato la

legge stessa e con ciò, "sicuramente esorbitato dal suo potere ed

arbitrariamente sacrificato il potere legislativo, amministrativo e di

governo della Regione siciliana, in violazione dell'autonomia ad essa

riconosciuta dalle norme statutarie (artt. 14 lett. q, 20, 21, 23

cpv.)".

3. - Il ricorso è fondato.

Non è certo denegabile che, nello svolgimento della funzione di

controllo sugli atti amministrativi della Regione siciliana, la

(apposita Sezione della) Corte dei conti, possa - in relazione a quella

che è la premessa maggiore del sillogismo, che si conclude con il

giudizio sulla legittimità o meno dell'atto di controllo -

interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o

riporti: senza che, per ciò, l'eventuale errore del processo

ermeneutico si converta in violazione della sfera di attribuzioni

costituzionalmente garantite della Regione.

Gli è, però, che nella specie, la Corte dei conti non si è

limitata a tale consentita opera di esegesi; giacché, in pratica -

invece di interpretare la legge regionale 1973, n. 45 citata in

funzione del controllo da svolgere sui decreti del Presidente della

Giunta in base ad essa adottati - ha fatto cadere il suo controllo

proprio e direttamente sulla legge: derivando, poi, da tale sindacato

della norma le conseguenze in ordine alla validità degli atti

applicativi.

Ciò è dimostrato dal fatto che l'affermazione della Corte dei

conti, motivativa del diniego di visto, in ordine al carattere

"innovativo e non retroattivo" della legge regionale in parola, non

già si correla alla enucleazione di una conforme "volontà " del

legislatore regionale (che, anzi, la stessa Corte ammette che la legge

intendeva proprio "dirimere le questioni nascenti dalle pretese già

avanzate" dal personale regionale, quanto all'applicabilità di

benefici previsti dai decreti statuali delegati); sibbene conclude un

ragionamento in termini di "possibilità " giuridica. Nel senso che -

con la motivazione anzidetta, solo apparentemente svolta sotto il

profilo della interpretazione - la Corte dei conti ha in realtà e in

definitiva affermato che al legislatore (nella specie regionale) non

potesse riconoscersi la "potestà " di incidere, con la legge in

questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della

Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della

normativa regionale e di quella statale. Il che, evidentemente,

equivale a contestazione di legittimità della legge regionale.

4. - Ora, proprio l'estensione così attuata del controllo

dell'organo statuale su atto normativo della Regione (soggetto al

diverso regime della impugnazione delle leggi innanzi alla Corte

costituzionale) dà conferma della effettività della lesione di

competenze costituzionalmente garantite, quale dalla Regione lamentata:

in conformità a quanto, in analoga fattispecie, questa Corte già, del

resto, ha avuto occasione di ritenere, con sentenza n. 162 del 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Sezione di controllo della Corte dei

conti per la Regione siciliana assoggettare al proprio controllo la

legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della

legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del

personale dell'amministrazione regionale"); e, pertanto, annulla la

deliberazione della detta Sezione di controllo n. 135 del 24 settembre

1974 e di conseguenza la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16

aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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