Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 13 giugno 1975, depositato in cancelleria il 21

giugno 1975 ed iscritto al n. 20 del registro 1975, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212,

dell'Assessore alla sanità della Regione Puglia relativo alla

deliberazione 6 novembre 1974, n. 4319, della Giunta regionale della

stessa Regione, che autorizzava l'istituzione di due posti di

assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio

Sorrentino, per la Regione Puglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il

Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo

1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con

cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di

cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6

novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di

due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi"

di Lecce.

Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125

Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme

citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come

anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n.

853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli

regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa,

siano esenti dalla revisione della Commissione.

2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il

Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Sorrentino, per resistere al ricorso promosso dal Presidente

del Consiglio.

La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso

perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre

1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra

delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.

Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione

con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B.

Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.

Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da

ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta

espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente

quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio

1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame.

Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui

all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere

sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del

disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.

3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno

ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione. Considerato in diritto :

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi

contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso

medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile

1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) è

inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione

l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo

della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad

altra Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del

Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con

atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo

1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla

deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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