Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 1814/1927

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo

comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (Disposizioni di attuazione e

transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), in relazione agli artt.

13, secondo comma, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla

disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed

istituzione del pubblico registro automobilistico, convertito in legge

19 febbraio 1928, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre

1971 dal pretore di Castelbaronia nel procedimento civile vertente tra

Benincasa Tommaso e Cardone Antonio, iscritta al n. 468 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27 del 29 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 10 settembre 1971 Tommaso Benincasa offriva in vendita e

consegnava ad Antonio Cardone un autoveicolo usato. Il successivo 23

settembre il Benincasa trasmetteva all'acquirente una dichiarazione

unilaterale di vendita, a sua firma autenticata dal notaio, per fare

annotare il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo nel pubblico

registro automobilistico, ma il Cardone contestava la validità di

detta dichiarazione eccependo che le trattative intercorse non potevano

considerarsi definitive.

Il Benincasa allora citava in giudizio l'acquirente dinanzi al

pretore di Castelbaronia per sentir dichiarare validi il contratto

verbale di vendita e la relativa dichiarazione e ottenere,

conseguentemente, il prezzo pattuito. Costituitosi in giudizio il

convenuto eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 13,

secondo capoverso (rectius secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo

1927, n. 436, contenente la "disciplina dei contratti di compravendita

degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro

automobilistico", nonché dell'art. 6 del r.d. 29 luglio I927, n. 1814,

recante "disposizioni di attuazione e transitorie" del predetto r.d.l.,

per contrasto con gli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.

Con ordinanza 3 dicembre 1971 il pretore ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata detta eccezione "per le diverse

conseguenze che derivano, nel caso concreto, dalla possibilità o meno

di effettuare la trascrizione della dichiarazione unilaterale di

avvenuta vendita al P.R.A.".

Sostiene il giudice a quo che la disposizione contenuta nell'art.

13 del r.d. n. 1814 del 1927 - la quale richiede, ai fini

dell'annotazione nel P.R.A. del trasferimento di proprietà di un

autoveicolo venduto verbalmente, in luogo dell'atto scritto, una

semplice dichiarazione con firma del venditore debitamente autenticata

- non rientra nella delega conferita al Governo col r.d.l. n. 436 del

1927, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510. Gli artt. 13 e 30

del citato r.d.l., che rinviavano ad un regolamento di esecuzione la

disciplina riguardante l'immatricolazione di veicolo nuovo e

l'annotazione di trasferimento di un veicolo usato non avrebbero né

autorizzato, né previsto la possibilità di sostituire, sia pure ai

soli fini di iscrizione al P.R.A., il titolo costitutivo di acquisto o

di trasferimento con una dichiarazione unilaterale del solo venditore,

né avrebbero delegato al Governo la facoltà di conferire al notaio il

potere - dovere di autenticare la sottoscrizione di un siffatto atto

sostitutivo del contratto scritto.

Le norme deleganti, nonché l'art. 6 (rectius 13) del r.d. n.

1814, per la parte che riguarda la disciplina dell'iscrizione ed

annotazione degli autoveicoli al P.R.A., sarebbero in contrasto, ad

avviso del pretore, sia con l'art. 3, comma primo, n. 1, della legge

31 gennaio 1926, n. 100, sia con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Osserva, infine, il pretore che l'attribuzione al notaio del potere

di autentica delle firme sulla dichiarazione di vendita, fatta con

regolamento al di fuori della delega, costituirebbe una prestazione

imposta in contrasto con l'art. 23 Cost., a norma del quale non possono

essere imposte prestazioni personali se non in base alla legge.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. Ha spiegato, invece, intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 18 febbraio

1972, l'Avvocatura ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza di

questa Corte, tra i limiti delle deleghe legislative anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione non era compresa la

determinazione di principi e criteri direttivi oggi imposti dall'art.

76 Cost.; era, per contro, sufficiente l'esistenza di una legge di

delegazione ed il rispetto delle limitazioni insite in questa. Sulla

base di tali decisioni non fondata deve ritenersi la proposta questione

di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 30 del r.d.l. n. 436

del 1927.

Detto decreto, emanato in base all'art. 3, n. 2, della legge 31

gennaio 1926, n. 100, e quindi convertito in legge 19 febbraio 1928, n.

510, attribuì all'Esecutivo il potere di emanare (art. 30) norme

transitorie ed altre necessarie per l'esecuzione della disciplina dei

contratti di compravendita degli autoveicoli e per il funzionamento del

pubblico registro automobilistico, nonché norme (art. 13) concernenti

l'iscrizione nel P.R.A. degli atti di acquisto e dei successivi

trasferimenti di proprietà degli autoveicoli.

Vi era quindi una delega con la predeterminazione dei relativi

limiti e, non richiedendosi l'indicazione di principi e criteri

direttivi, non è ipotizzabile il ravvisato contrasto con l'art. 76

della Costituzione.

Del pari non ipotizzabile è il denunciato contrasto con l'art. 77

Cost. dell'art. 6 del r.d. n. 1814 del 1927 basato sulla pretesa

inesistenza di una delega nei riguardi della previsione concernente

l'iscrizione e l'annotazione degli autoveicoli al P.R.A. La delega

conferita era molto ampia e rientrava sicuramente negli insindacabili

poteri di scelta del Governo stabilire sulla base di quale

documentazione, piuttosto che di un'altra, dovesse avvenire

l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Privo di fondamento, secondo l'Avvocatura, sarebbe infine,

l'asserito contrasto dell'art. 6 del r.d. n. 1814 con l'art. 23 della

Costituzione.

L'autentica da parte del notaio della firma apposta sulla

dichiarazione di vendita non è assimilabile alla prestazione personale

o patrimoniale prevista dal citato precetto costituzionale giacché

l'attività notarile è retribuita secondo tariffa.

Ma a parte ciò non è esatta l'affermazione che la norma

denunciata avrebbe natura regolamentare. Il r.d. n. 1814 è

provvedimento delegato, emanato in base all'art. 30 del r.d.l. n. 436

del 1927 e all'art. 3 della legge n. 100 del 1926.

Trattasi pertanto di decreto avente forza di legge. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Castelbaronia si articola in due distinte proposizioni.

Nella prima si afferma che la dichiarazione unilaterale di vendita, con

firma del venditore autenticata dal notaio, richiesta dall'art. 6

(rectius: art. 13, ultimo comma) del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, ai

fini dell'annotazione del trasferimento di proprietà di un autoveicolo

nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.), non rientrerebbe nella

delega conferita al Governo con gli artt. 13, secondo capoverso

(rectius: secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436,

convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, sicché le norme

denunciate sarebbero in contrasto con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione. Nella seconda si sostiene che il potere di autenticazione

attribuito al notaio - anch'esso con norma regolamentare al di fuori

della delega - costituirebbe prestazione imposta in violazione

dell'art. 23 della Costituzione ai sensi del quale, invece, le

prestazioni personali possono essere stabilite solo con legge.

2. - Non è dato alla Corte scendere all'esame delle dedotte

eccezioni, giacché la soluzione delle stesse appare manifestamente

irrilevante per la definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice

a quo. I fatti di causa, desumibili dall'ordinanza, indicano che tal

Benincasa Tommaso, ritenendo di aver concluso verbalmente con Cardone

Antonio un contratto di vendita di un'autovettura usata, inviava al

presunto acquirente la dichiarazione unilaterale relativa a detta

vendita, con propria firma autenticata dal notaio, richiesta dal citato

art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927.

Il Cardone, dal canto suo, contestava che la vendita si fosse

perfezionata, asserendo che l'auto gli era stata consegnata perché

accertasse se era di suo gradimento prima del definitivo passaggio di

proprietà e rifiutava pertanto di corrispondere il prezzo fissato nel

corso delle trattative.

Ora è di tutta evidenza come l'oggetto della causa verta su un

punto ben preciso: accertare se, in ordine al trasferimento di

proprietà dell'autoveicolo, potesse considerarsi intervenuto

l'incontro dei consensi delle parti, se cioè tra le stesse si fosse o

non perfezionato il contratto verbale di vendita. Riguardo a tale

specifico punto nessun rilievo e influenza può spiegare la

dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio, poiché la

stessa non ha contenuto negoziale, essendo stata preordinata dalla

legge unicamente come formalità necessaria - ove il contratto sia

stato stipulato verbalmente - per ottenere l'annotazione

dell'intervenuto passaggio di proprietà nel pubblico registro

automobilistico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, del r.d. 29

luglio 1927, n. 1814, contenente "Disposizioni di attuazione e

transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436", in relazione agli artt.

13, comma secondo, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla

disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed

istituzione del pubblico registro automobilistico, sollevata dal

pretore di Castelbaronia con ordinanza 3 dicembre 1971, in riferimento

agli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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