Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1964 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 aprile

1952, n. 372, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1963 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ghera Giovanni e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al

n. 210 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 2 novembre 1963 ha

sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo dello

Stato 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.

102 del 2 maggio 1952), con il quale al sig. Giovanni Ghera furono

espropriati terreni per una superficie di ettari 51.94.55 e per un

reddito imponibile dominicale di lire 9.224,38.

Nell'ordinanza si dà come pacifico in atti che, per la

compilazione del piano particolareggiato, in applicazione della tabella

allegata alla legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), per il

classamento dei terreni si tenne conto dei dati del nuovo catasto,

anziché di quelli del vecchio, ancora in vigore, nella zona, al 15

novembre 1949. Donde la violazione dell'art. 4 della citata legge n.

841 del 1950 per eccesso di delega e il conseguente contrasto con i

principi sanciti dalla Costituzione circa la potestà normativa

delegata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.

In questa sede si è costituito l'Ente Maremma rappresentato

dall'avv. Guido Astuti.

Nelle deduzioni depositate il 14 febbraio 1964, la difesa dell'Ente

riconosce che la quota di scorporo è stata calcolata tenendo conto dei

dati del nuovo catasto, vigente alla data della compilazione del piano

particolareggiato, anziché dei dati del vecchio catasto, che come si

è detto, era ancora in vigore nella zona il 15 novembre 1949.

Rileva tuttavia che il Tribunale avrebbe omesso di accertare quale

fosse il reddito dominicale imponibile effettivo (complessivo ed

unitario) della proprietà terriera del sig. Ghera, alla data del 15

novembre 1949.

E ciò al fine di stabilire, sia se il proprietario fosse esente

dall'esproprio, oppure dovesse subirlo in misura minore, sia per

stabilire la rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto alla

effettiva situazione della proprietà alla data anzidetta.

Chiede quindi che, nell'eventualità che, in questa sede, non sia

esibita la necessaria documentazione, pur dichiarandosi la

illegittimità costituzionale del decreto impugnato, si faccia riserva

circa i definitivi accertamenti da parte del giudice del merito,

relativamente all'effettiva consistenza della proprietà Ghera.

Indagine che, secondo la difesa dell'Ente, ai fini di commisurare la

superficie da espropriare, sarebbe richiesta dall'art. 6 della legge n.

841 del 1950 per il caso di una non rispondenza in estensione, classe e

qualità dei terreni rispetto ai dati catastali. La quale indagine non

sarebbe stata compiuta in sede amministrativa, per ragioni formali,

dato che il piano particolareggiato non fu compilato e pubblicato con i

dati del vecchio catasto.

Con memoria depositata il 20 maggio 1964 l'Ente Maremma conferma

quanto esposto nelle deduzioni circa la illegittimità del decreto di

scorporo, per quella parte dei terreni che eventualmente superasse le

percentuali calcolate in base alla consistenza della proprietà al 15

novembre 1949. Insiste peraltro nel sostenere che, sebbene l'Ente

espropriante non abbia potuto ricorrere alla Commissione centrale ai

sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, ciò tuttavia, dato il

carattere amministrativo delle decisioni della Commissione emesse in

applicazione del citato art. 6, non precluderebbe al giudice ordinario,

nell'ulteriore corso del giudizio, di accertare la effettiva

consistenza della proprietà terriera al 15 novembre 1949, procedendo

all'eventuale rettificazione dei dati del vecchio catasto,

eventualmente non più corrispondenti, per qualità di coltura e classe

di produttività dei terreni, allo stato di fatto nella data anzidetta.

Siffatta indagine, secondo la difesa dell'espropriante, sarebbe

necessaria al fine di evitare, nell'applicazione della legge di

scorporo, sperequazione fra proprietari, dipendente dal fatto che in

alcune zone, al 15 novembre 1949, era ancora in vigore il vecchio

catasto. E ciò tanto più nella specie, in quanto i nuovi accertamenti

catastali risalirebbero a data anteriore al 15 novembre 1949 e quindi

si avrebbe la certezza morale della non rispondenza dei dati del

vecchio catasto alla effettiva consistenza della proprietà.

La difesa dell'Ente non richiede pertanto che, per la definitiva

decisione del merito, si prendano per base i dati del nuovo catasto,

attivato dopo il 15 novembre 1949, bensì l'eventuale rettificazione

dei dati del vecchio catasto più non rispondenti alla realtà. Considerato in diritto :

1. - Anche in questa sede l'Ente Maremma non disconosce che, nella

formazione del piano particolareggiato di espropriazione della

proprietà terriera del signor Giovanni Ghera, si tenne conto dei dati

del nuovo catasto, anziché di quelli del vecchio, (ancora in vigore,

nella zona, il 15 novembre 1949), ai fini della determinazione della

quota di scorporo, in applicazione della legge 20 ottobre 1950, n. 841

(legge stralcio). Ammette quindi che il decreto di espropriazione del 2

aprile 1952, n. 372, sotto tale aspetto, debba essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo.

2. - La difesa dell'Ente peraltro, come si è accennato, chiede che

sia demandato al giudice del merito, nell'ulteriore corso del giudizio,

l'accertamento della rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto

all'effettiva consistenza del compendio terriero del proprietario al 15

novembre 1949, apportando le eventuali rettificazioni. Accertamento che

non fu fatto nella fase amministrativa, non essendosi adita la

Commissione centrale, in base all'art. 6 della legge n. 841 del 1950,

dato che il piano era stato compilato in base ai dati del nuovo

catasto.

La richiesta non può essere accolta.

A parte il rilievo che, se l'espropriante non ha potuto adire la

Commissione centrale, ciò è dipeso dall'erronea applicazione dei dati

catastali e quindi dal comportamento illegittimo dell'Ente, è da

considerare che, nella specie, si discute della qualità di coltura e

della classe di produttività dei terreni, di questioni cioè attinenti

all'estimo catastale che, per l'art. 6 della legge sul contenzioso

amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) ed anche in base

all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, sono

sottratte alla competenza della giurisdizione ordinaria. Resta, invece,

a questa riservata, in coerenza col sistema, secondo quanto ha gia

ritenuto questa Corte (sentenza n. 60 del 1960), la questione attinente

alla estensione dei terreni soggetti allo scorporo, circa la quale

peraltro, nella specie, non sorge contestazione.

3. - La tesi sostenuta dall'Ente, d'altra parte, non trova appoggio

nella giurisprudenza, cui fa riferimento.

È da rilevare in proposito che, nel caso deciso con la sentenza n.

81 del 1957, il proprietario espropriato sosteneva che la valutazione

del reddito dominicale si dovesse effettuare non soltanto tenendo conto

delle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, come prescrive l'art. 4

della legge n. 841 del 1950, ma anche dei dati catastali vigenti a

quella data. La Corte, disattendendo tale richiesta, ha ritenuto che,

nelle espropriazioni prevedute da detta legge, occorre riferirsi al

sistema delle leggi catastali, tenendo bensì conto, per il calcolo del

reddito, delle tariffe al 1 gennaio 1943, ma in relazione alla

situazione catastale e cioè all'estensione e classamento dei terreni,

riportata al 15 novembre 1949, secondo il procedimento che, in quel

caso, era stato correttamente adottato dall'Ente espropriante. Quella

parte della motivazione della sentenza quindi (circa la rispondenza

alla situazione di fatto al 15 novembre 1949), alla quale si fa

richiamo nella memoria difensiva, non può essere intesa se non come un

ulteriore argomento a giustificazione del principio, fin da allora

enunciato, della necessità che, a base della espropriazione, debbono

tenersi presenti i dati catastali vigenti alla data anzidetta;

principio che è stato ulteriormente affermato in varie sentenze (nn.

70 del 1958,17, 56 e 75 del 1960 e 77 del 1961); ed è stato confermato

nelle più recenti nn. 9 e 104 del 1963, pure ricordate dalla difesa

dell'Ente. Nella prima invero è stata ritenuta la retroattività al 15

novembre 1949 dei dati catastali verificati nel 1950, in seguito

all'accoglimento del reclamo dell'interessato proposto prima di tale

data; e, nella seconda, è stata dichiarata la illegittimità del

decreto di espropriazione, perché, nella decisione della Commissione

centrale, emessa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950,

quanto all'estensione si erano applicati i dati del nuovo catasto non

ancora in vigore.

4. - In base ai rilievi esposti si deve quindi concludere che, nel

caso in esame, il calcolo del reddito dominicale della proprietà

esproprianda doveva essere effettuato in base agli elementi del vecchio

catasto, vigenti appunto al 15 novembre 1949; alla rettificazione dei

quali, per quanto attiene in particolare alla qualità e classe dei

terreni da assoggettare allo scorporo, si sarebbe dovuto procedere da

parte dell'organo competente, secondo la procedura speciale stabilita

dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950.

In caso diverso, poiché per la formazione del piano

particolareggiato occorre riferirsi necessariamente, come si è detto,

alle risultanze catastali, si perverrebbe, nella specie, in sostanza,

all'applicazione dei dati del nuovo catasto, il che è inammissibile,

come non disconosce la difesa dell'Ente.

Date peraltro le deduzioni e le controdeduzioni delle parti, al

giudice del merito, per definire l'attuale controversia, resta

demandata l'indagine (che non risulta sia stata compiuta) volta ad

accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la

proprietà del sig. Ghera fosse esente del tutto dallo scorporo, come

egli sostiene, ovvero se, in relazione al reddito dominicale, fosse

soggetta al procedimento espropriativo e in quale misura, come invece

deduce la difesa dell'Ente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione

del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto

non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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