Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1993

Altra decisione · depositata il 26/02/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il

15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n.

224, (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo

dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al n.

22 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione Toscana

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Regolamento recante criteri e

modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la

promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel

Mezzogiorno), con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128

della Costituzione.

La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto impugnato delimita

l'ambito territoriale di applicazione dei benefici previsti per le

zone del Mezzogiorno dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed

ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli

artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attività finanziabili,

nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei

servizi, e la tipologia dei contributi, anche in relazione alla

dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie.

Dalla suddetta delimitazione territoriale - che comprende le

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia - risultano escluse quelle aree della Regione

Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del Mezzogiorno,

ai fini delle relative agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo

1978, n. 218, e precisamente i territori dei Comuni dell'Isola

d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

In tal modo, secondo la ricorrente, per effetto di una norma di

carattere regolamentare sarebbero state indebitamente eliminate

dall'applicazione dei benefici per il Mezzogiorno quelle parti del

territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma

regolamentare pretende di essere attuazione, ha, invece, ricompreso

tra i destinatari dei suddetti benefici, in ragione della loro

obbiettiva realtà economica e sociale.

A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente lesi

i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché le competenze

regionali costituzionalmente garantite, per essere stato

immotivatamente differenziato in sede di normazione secondaria il

trattamento di zone che erano state considerate unitariamente da

fonti legislative primarie, in relazione ad interventi direttamente

incidenti in materie di competenza regionale, quali l'artigianato e

l'agricoltura.

L'esclusione delle suddette aree operata dal decreto impugnato

sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che nessuna

delle norme primarie di riferimento - d.-l. n. 786 del 1985; legge di

conversione n. 44 del 1986; legge n. 275 del 1991; nonché legge n.

400 del 1988 - peraltro citate nelle premesse dello stesso decreto,

avrebbe autorizzato il Ministro a limitare l'ambito territoriale di

applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1, primo

comma, del citato d.-l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere

quello dei "territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico

approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218", tra i quali sono,

appunto, ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato

ha, invece, escluso.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito

nel giudizio. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei

confronti del regolamento adottato con il decreto del Ministro per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992 n. 224,

che, nel disciplinare i criteri e le modalità per la concessione

delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo

dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - agevolazioni

disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 786, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 - non ha

incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese operanti nei

territori compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio

e di Capraia Isola.

Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5, 97,

117, 118 e 128 della Costituzione, stante l'incidenza del decreto

impugnato nella sfera dell'economia regionale nonché in materie

affidate alla competenza regionale, quali l'agricoltura e

l'artigianato.

2. - Il ricorso è fondato.

L'atto nei cui confronti viene proposto il conflitto (d.m. 17

gennaio 1992 n. 224) è un regolamento ministeriale emanato ai sensi

dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400:

regolamento che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo

comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44), dove è stato

conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

il compito di stabilire "criteri" e "modalità" per la concessione

delle agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a

favore dell'imprenditorialità giovanile operante nel Mezzogiorno.

Tale regolamento - che è stato adottato al fine di eseguire e

attuare la disciplina primaria posta dal decreto-legge n. 786 -

individua, all'art. 1, i soggetti che possono beneficiare delle

agevolazioni in questione richiamandosi alle società aventi sede

legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,

con esclusione di ogni altro territorio. Senonché il decreto-legge

n. 786, nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti

beneficiari delle agevolazioni dallo stesso previste, aveva fatto

riferimento alle imprese "aventi sede ed operanti nei territori

meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6

marzo 1978 n. 218", territori nel cui ambito la norma richiamata include anche parti del territorio regionale toscano, quali i Comuni

dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del

conflitto - quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato i soggetti

beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 786 del

1985 - ha indebitamente delimitato l'ambito di applicazione della

disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto-legge: ma così disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle

attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt. 117

e 118 della Costituzione, stante l'incidenza della disciplina in

questione sia nell'assetto di settori, quali l'agricoltura e

l'artigianato, di spettanza regionale, sia, più in generale, nello

sviluppo economico della popolazione regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto

del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17

gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di

Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle

agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità

giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n.

786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n.

44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto

ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti

beneficiari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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