Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le

funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei

magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della

Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato) e

dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel ricorso

proposto da Bonelli Giovanni Battista contro il Ministero di Grazia e

Giustizia ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 prima

serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Beria di Argentine Adolfo, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Giovanni Battista Bonelli contro il

Ministero di Grazia e Giustizia ed il Consiglio superiore della

magistratura, nonché nei confronti di Adolfo Beria di Argentine, per

ottenere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica

di nomina del procuratore generale presso la Corte d'appello di

Milano, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - per

violazione degli artt. 107, commi terzo e quarto, 112 e 108, primo

comma, della Costituzione - dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951,

n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento

economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di

Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli

avvocati e procuratori dello Stato) e dell'art. 188 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) nella parte in cui

dette norme si riferiscono alla nomina di procuratore generale della

Corte d'appello.

Nell'ordinanza di rinvio si rileva che le norme della Costituzione

relative alla magistratura prevedono una riserva di legge volta ad

assicurare al pubblico ministero operante presso la giurisdizione

ordinaria e presso le giurisdizioni speciali garanzie di indipendenza

tendenzialmente uguali a quelle dei giudici e che tale riserva

concerne gli uffici del pubblico ministero "non soltanto nel momento

del loro operare ma anche nel momento in cui vengono costituiti e

quindi anche nel momento della nomina dei capi degli uffici".

Il principio della riserva di legge in materia di ordinamento

giudiziario sarebbe violato dall'art. 6 della legge 24 maggio 1951,

n. 392 e dall'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, in quanto tali

norme non detterebbero alcuna effettiva disciplina sul conferimento

degli uffici direttivi del pubblico ministero, limitandosi a regolare

nell'identico modo il conferimento di uffici direttivi diversi fra

loro, quali gli uffici (giurisdizionali) di presidente di Corte

d'appello e gli uffici (non giurisdizionali) di procuratore generale

presso la Corte d'appello.

Il giudice a quo afferma, in particolare, che la riserva relativa

di legge comporta non soltanto che la disciplina della nomina agli

uffici direttivi del pubblico ministero trovi la sua base nella

legge, ma altresì che la legge indichi criteri idonei a delimitare

la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, così

da non lasciare all'arbitrio di tale organo la determinazione dei

criteri stessi.

Invece - sostiene sempre il Tribunale amministrativo regionale

remittente - le leggi sull'ordinamento giudiziario hanno sempre

omesso di indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità

del Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che i

criteri applicati sarebbero espressione della discrezionalità

amministrativa del Consiglio e non della discrezionalità legislativa

del Parlamento.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il dott.

Adolfo Beria di Argentine, controinteressato nel giudizio a quo, ed

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

La difesa del dott. Beria di Argentine sostiene che la garanzia

costituzionale di indipendenza del pubblico ministero non è in

sostanza diversa da quella esistente per i giudici, ma - in ragione

del fatto che l'attività dei pubblici ministeri non è

giurisdizionale - è stata espressa in una norma ad hoc (l'art. 107,

quarto comma, Cost.) posta a garanzia dell'ufficio piuttosto che dei

singoli componenti: il che non implica l'esigenza di criteri

diversificati per le nomine agli uffici giurisdizionali e per le

nomine agli uffici del pubblico ministero.

3. - Nel suo atto di intervento la Presidenza del Consiglio dei

ministri riconosce che la riserva di legge caratterizza l'intero

ordinamento giudiziario, ma esclude che tale principio renda

necessarie regole così minute e puntuali da rendere automatiche le

scelte relative agli atti che incidono sullo status dei magistrati,

dove si richiedono apprezzamenti e valutazioni assolute o

comparative.

Le disposizioni impugnate enunciano i criteri cui è tenuto ad

uniformarsi il Consiglio superiore della magistratura nel

conferimento di uffici, attraverso il richiamo ai concetti di

"professionalità", di "merito", di "anzianità" e di "attitudini"

all'incarico da assegnare.

Secondo la Presidenza del Consiglio, dunque, non può parlarsi né

di arbitrio dell'organo di autogoverno né di violazione del

principio della riserva di legge, tanto più che il Consiglio

superiore della magistratura si è anche dato regole per la

valutazione di ciascuno dei criteri suindicati.

Quanto all'altro profilo di illegittimità denunciato, relativo

alla assenza di norme specifiche per il conferimento di incarichi

direttivi nel settore requirente, la Presidenza del Consiglio osserva

che non ricorrono ragioni per una peculiare normativa, oltre quella

generale sugli incarichi direttivi, in quanto l'ordinamento

giudiziario non prevede ruoli e carriere separate, ma anzi estende ai

magistrati del pubblico ministero le medesime garanzie assicurate ad

ogni altro appartenente all'ordine giudiziario.

D'altra parte, uno dei criteri valutabili nel conferimento degli

incarichi è quello dell'attitudine all'incarico stesso e, pertanto,

nell'ipotesi di ufficio direttivo requirente, il Consiglio superiore

della magistratura dovrà valutare la specifica attitudine degli

aspiranti, attraverso le esperienze professionali di ciascuno di

essi.

Di qui la richiesta che la questione sia dichiarata infondata.

4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione ha presentato

memoria la difesa del dott. Beria di Argentine insistendo sulle

deduzioni già formulate. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le

funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei

magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della

Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato) e

dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), nella parte in cui si riferiscono alla nomina di

procuratore generale della Corte d'appello, per violazione degli

artt. 107, commi terzo e quarto, 112 e 108, primo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del Tribunale remittente le norme denunciate verrebbero

a contrastare:

a) con il principio della riserva di legge in materia di

ordinamento giudiziario, in quanto non detterebbero alcuna effettiva

disciplina suscettibile di individuare criteri idonei a delimitare la

discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura nel

conferimento degli uffici direttivi del pubblico ministero (con

riferimento particolare alla nomina di procuratore generale presso le

Corti d'appello);

b) con la particolare posizione di indipendenza riconosciuta

dalla Costituzione al pubblico ministero, avendo stabilito identici

criteri di scelta per il conferimento di tutti gli uffici direttivi,

senza porre alcuna distinzione tra uffici direttivi giurisdizionali e

uffici direttivi del pubblico ministero.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 108, primo comma, della Costituzione stabilisce - a

garanzia dell'indipendenza della magistratura - una riserva di legge

in materia di ordinamento giudiziario. Ed alle norme sull'ordinamento

giudiziario rinvia l'art. 107, quarto comma, Cost. per

l'individuazione delle garanzie riconosciute al pubblico ministero,

che, nel nostro ordinamento, è "magistrato appartenente all'ordine

giudiziario, collocato come tale in posizione di istituzionale

indipendenza rispetto ad ogni potere" (v. sent. n. 190/1970).

La riserva di legge che è stata posta dalla Costituzione a

fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di

garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante

che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni

giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni,

ivi compresa la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. Con

specifico riguardo al conferimento di tali uffici, dalla riserva di

legge discende la necessità che sia la fonte primaria a stabilire i

criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti e le

conseguenti modalità della nomina. La riserva non implica, invece,

che tali criteri debbano essere predeterminati dal legislatore in

termini così analitici e dettagliati da rendere strettamente

esecutive e vincolate le scelte relative alle persone cui affidare la

direzione degli stessi uffici, annullando di conseguenza ogni margine

di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o

comparativa, dei requisiti dei diversi candidati. Pertanto, nella

materia in esame, la riserva di legge sancita dalla Costituzione può

dirsi rispettata ove il legislatore abbia provveduto ad enunciare

criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la

discrezionalità dell'organo decidente verso la scelta della persona

più idonea.

Ora, l'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede che, per

il conferimento degli uffici direttivi in esso elencati (tra cui

rientra quello di procuratore generale presso la Corte d'appello), si

deve tener conto dei criteri dell'"anzianità" e del "merito". A sua

volta l'art. 193 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel dettare

disposizioni sull'assegnazione delle sedi per promozione, opera un

esplicito riferimento alle "attitudini" del magistrato in relazione

al posto da assegnarsi. Ed alle attitudini all'esercizio di funzioni

direttive fa anche riferimento il nucleo precettivo tuttora valido

dell'art. 188 del citato r.d. n. 12 del 1941, come sostituito

dall'art. 41 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511. I criteri così

delineati si presentano - rispetto agli uffici da coprire - definiti

e razionali, idonei cioè a condurre, attraverso una loro valutazione

sia analitica che globale, alla corretta individuazione del più

idoneo degli aspiranti.

Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da

incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di

legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario,

sotto il profilo della insufficiente delimitazione della

discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. - Anche la censura di incostituzionalità riferita alla mancata

previsione di una disciplina differenziata per la nomina del

procuratore generale della Corte di appello rispetto a quella

prevista per il presidente della stessa Corte non risulta fondata.

E invero il fatto che i criteri per la nomina degli uffici

direttivi requirenti siano identici a quelli previsti per il

conferimento di uffici direttivi giurisdizionali è frutto di una

scelta del legislatore che non contrasta con la Costituzione, ove si

consideri che l'art.107, ultimo comma, Cost., non impone, per questo

aspetto, un trattamento differenziato tra magistratura giudicante e

magistratura requirente. Del resto, risulta anche evidente come

l'identità dei criteri generali fissati dal legislatore non venga

necessariamente a tradursi nella uniformità delle valutazioni

concrete, dal momento che lo spazio riservato al giudizio del

Consiglio superiore della magistratura consente pur sempre di

effettuare valutazioni differenziate per le due categorie di

funzioni, tenendo conto delle attitudini e della idoneità dei

candidati all'assolvimento dei compiti di direzione connessi,

rispettivamente, agli uffici giurisdizionali e agli uffici

requirenti.

Di qui l'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale

prospettate, sotto il profilo in esame, in riferimento agli artt.

107, commi terzo e quarto, e 108, della Costituzione.

Del tutto inconferente rispetto alla normativa impugnata appare,

infine, il riferimento al principio costituzionale di obbligatorietà

dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., che attiene

all'esercizio delle funzioni del pubblico ministero e non

all'organizzazione ed alla direzione degli uffici del settore

requirente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei

magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della

magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della

Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e

procuratori dello Stato), e dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941,

n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui si riferiscono

alla nomina all'ufficio di procuratore generale della Corte

d'appello, sollevata, in riferimento agli artt. 107, commi terzo e

quarto, 112 e 108, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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