Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul

patrocinio legale nelle preture, promossi con due ordinanze emesse il

19 febbraio 1973 dal presidente del tribunale di Brescia sulle istanze

di Boghi Alberto e di Guarneri Ferdinando, iscritte ai nn. 132 e 133

del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il presidente del tribunale di Brescia, dovendo provvedere sulle

istanze di iscrizione nell'albo dei patrocinatori legali della pretura

di Breno, presentate da Alberto Boghi e Ferdinando Guarneri, ha

sollevato, di ufficio, con due ordinanze di identico contenuto,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7

luglio 1901, n. 283, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della

Costituzione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale non vi è stata

costituzione delle parti private né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con due ordinanze di identico contenuto il presidente del

tribunale di Brescia solleva di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art.6 della legge 7 luglio 1901, n.283, sugli

onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, in

riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. La

disposizione denunciata, che ammette al patrocinio nei giudizi innanzi

ai pretori, sia in materia civile che in materia penale, oltre agli

avvocati e procuratori, anche le categorie di persone in possesso di

determinati requisiti, indicate alle lettere a e b dell'art. 6, sarebbe

in aperto contrasto con la norma costituzionale che espressamente

prescrive un esame di Stato "per l'abilitazione all'esercizio

professionale". Sebbene la questione sia già stata dichiarata non

fondata da questa Corte, con sentenza n. 58 del 1963, le ordinanze di

rimessione osservano che i patrocinatori legali esercitano una vera e

propria professione intellettuale, per cui anche l'art. 2229 del codice

civile prescrive la necessaria iscrizione nell'apposito albo, ed una

professione che richiede particolare preparazione tecnico- giuridica,

specie considerando la molteplicità e delicatezza delle materie che la

legge attribuisce alla competenza del pretore, talché per essa non

potrebbe ritenersi ammissibile una eccezione al chiaro disposto della

Costituzione circa la inderogabile necessità dell'esame di Stato.

2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per

mancanza, nella specie, del presupposto processuale necessario per la

sua proposizione a norma degli artt. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti

entrambe le ordinanze di rimessione sono state emanate dal presidente

del tribunale di Brescia sulle istanze presentate da due laureati in

giurisprudenza, per ottenere l'iscrizione nell'albo dei patrocinatori

legali della pretura di Breno, a norma dell'art. 6, lett. a, della

legge 7 luglio 1901, n. 283; e in tale ipotesi, come risulta con

sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per

l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre 1901, n.

547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito

necessario (ossia del titolo che dà diritto alla iscrizione), "ordina

la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o

provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per

l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. h, delle persone aventi i

requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge n. 283 del 1901.

È pertanto evidente il difetto di legittimazione del presidente

del tribunale a proporre, sulla semplice domanda di iscrizione ai sensi

dell'art. 6, lett. a, una questione di legittimità costituzionale,

nell'assenza di un giudizio. E non si esamina qui se la disposizione

denunciata possa ritenersi tuttora in vigore, poiché ciò appartiene

all'esclusiva competenza dell'organo chiamato ad applicarla nel caso

concreto, ed esorbita - di massima - dal giudizio di competenza di

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei

procuratori e sul patrocinio legale nelle preture, sollevata in

riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal

presidente del tribunale di Brescia con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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