Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. a,

del contratto collettivo nazionale 5 gennaio 1939 (costituzione e

funzionamento delle mutue per le assicurazioni contro le malattie in

favore degli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e

cooperative), richiamato dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n.

213, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1969 dal tribunale di

Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni Arnoldo e

l'INAM, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visti gli atti di costituzione di Bagni Arnoldo e dell'INAM, e

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per il Bagni,

l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Bagni Arnoldo, premesso di avere sofferto una malattia conseguente

ad un incidente stradale, ha citato in giudizio l'INAM davanti il

tribunale di Reggio Emilia, chiedendo, fra l'altro, la declaratoria di

illegittimità del provvedimento con cui l'INAM gli aveva chiesto il

rimborso dell'acconto di lire 35.000 versatogli sull'indennità di

malattia e la condanna dell'Istituto alla corresponsione totale di

questa.

L'INAM, che presto al Bagni l'assistenza sanitaria, ha contestato

di essere tenuto a tale corresponsione, invocando la norma di cui

all'art. 19 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, secondo

la quale "non compete l'indennità di malattia, ferme rimanendo le

altre assistenze, all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa

propria..." ed ha chiesto altresì, riconvenzionalmente, la condanna

alla restituzione delle sopradette lire 35.000.

Il Bagni, pur riconoscendo di avere cagionato colposamente

l'incidente, ha tuttavia eccepito che tale norma: a) è stata abrogata

dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione; b) essendo di natura

corporativa, deve essere dichiarata illegittima, ai sensi dell'art. 7

delle preleggi, per contrasto con norme imperative di legge; c) deve

ritenersi, in ogni caso, costituzionalmente illegittima per contrasto

con il ripetuto art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Il tribunale, con ordinanza del 6 giugno 1969, premesso che, a suo

avviso, le norme del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939

hanno acquistato natura legislativa per essere state espressamente

richiamate dall'art. 1 del d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, ha

escluso la fondatezza delle altre eccezioni del Bagni, ma ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del detto art. 19 in riferimento all'art. 38, secondo

comma, della Costituzione.

L'ordinanza osserva che l'art. 38, comma secondo, disponendo che "i

lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso... di malattia" ha

stabilito un principio che non pare possa soffrire l'eccezione

costituita dal comportamento involontario del lavoratore nella

eziologia della malattia. E, secondo il tribunale, l'azione colposa

sarebbe azione contro l'intenzione.

Nel giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti l'INAM ed il

Bagni, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa dell'INAM rileva che la questione è inammissibile in

quanto i contratti collettivi nazionali c.d. corporativi non hanno

forza di legge. Nel merito, poi, osserva che l'art. 38 della

Costituzione pone un principio generale che deve avere la sua

regolamentazione attraverso atti legislativi o contratti collettivi.

Per il contratto oggi impugnato, al lavoratore ammalatosi per propria

colpa viene a mancare soltanto quella particolare forma di assistenza,

che è l'"indennità", permanendo le cure mediche, ospedaliere,

ambulatoriali. E non può dirsi in contrasto col menzionato principio

un trattamento differenziato, a seconda che la malattia sia dovuta a

forza maggiore, oppure ad un comportamento, sia pure colposo, del

lavoratore.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato nega che il d.lg.lgt. 19

aprile 1946, n. 213, abbia conferito forza di legge al contratto

collettivo in questione, e conclude per la inammissibilità della

questione.

Le parti private hanno presentato memorie illustrative nelle quali

ribadiscono le argomentazioni svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto :

L'art. 19 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939

(costituzione e funzionamento delle mutue per l'assistenza contro le

malattie in favore degli operai dipendenti da aziende industriali,

artigiane e cooperative) è stato denunziato - per violazione dell'art.

38, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui prescrive

che, pur rimanendo ferme le altre assistenze, non compete l'indennità

di malattia all'iscritto che abbia contratto malattia per colpa

propria. Il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, non

consentirebbe l'eccezione di cui sopra, costituita da un comportamento

involontario del lavoratore nella eziologia della malattia.

La questione è inammissibile.

I contratti collettivi c.d. corporativi non ebbero forza di legge

nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono neppure

allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944, n. 369, dispose che le norme

corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che,

a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, si

determinasse un vuoto nella disciplina dei rapporti contrattuali in

materia di lavoro (sent. n. 1/1963 e n. 76/1969).

Anche il d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213 (modificazioni alle

vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori

dell'industria) non ha mutato la natura ed il valore dei suindicati

contratti collettivi. Esso dispone infatti che le prestazioni in denaro

dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dell'industria,

regolata dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1

luglio 1936 e 29 dicembre 1939, nonché i contributi dovuti per

l'assicurazione predetta sono stabiliti nella maggiore misura indicata

nella tabella allegata al decreto. L'intervento del legislatore in

questa materia non aveva quindi il fine di dare una diversa struttura o

di conferire nuova forza ai contratti collettivi nazionali, ma si rese

necessario in conseguenza del mutamento verificatosi nel potere di

acquisto della moneta. Siffatta necessità viene chiarita anche nella

relazione ministeriale che fa cenno della nuova situazione salariale e

della realtà dei costi che avevano creato una profonda sperequazione

fra entrate dell'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia per

i lavoratori dell'industria e le corrispondenti voci di uscita.

Orbene, siffatta limitazione dell'ambito della legge alla misura

dei contributi e delle prestazioni in denaro; l'avere modificato su

questo punto, con unico provvedimento, parecchi contratti; il non avere

apportato innovazioni né alla normativa generale né ad alcuna

disposizione relativa agli elementi essenziali del contratto; e le

sopracennate ragioni di carattere eccezionale che hanno determinato il

legislatore ad intervenire, sono tutte circostanze che dimostrano

chiaramente come la legge non ha recepito tutto il contratto collettivo

in parola.

Il contratto collettivo denunziato non è dunque atto avente forza

di legge, e - come tale - non può essere sottoposto al controllo di

legittimità di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio

1939 (costituzione e funzionamento delle mutue per l'assicurazione

contro le malattie in favore degli operai dipendenti da aziende

industriali, artigiane e cooperative) richiamato dall'art. 1 del

d.lg.lgt. 19 aprile 1946, n. 213, questione sollevata in riferimento

all'art. 38, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza del

tribunale di Reggio Emilia del 6 giugno 1969.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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