Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1965 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, della legge regionale siciliana 5 agosto 1957, n. 51, promosso

con ordinanza emessa il 25 febbraio 1964 dal Tribunale di Messina nel

procedimento civile vertente tra Mobilia Francesco, l'Istituto

regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e

la Curatela del fallimento della Società Plastimber, iscritta al n.

127 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, n. 34 dell'8 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di Mobilia Francesco, della Società

Plastimber e dell'I.R.F.I.S., e l'atto di intervento del Presidente

della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi gli avvocati Enzo Silvestri, per la Soc. Plastimber,

Salvatore Pugliatti, per il Mobilia, Salvatore Orlando Cascio, per

l'I.R.F.I.S., e Rosario Nicolò, per il Presidente della Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 25 febbraio 1964, emessa nel giudizio civile

tra Mobilia Francesco, l'Istituto regionale per il finanziamento alle

industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e la Curatela del fallimento della

Società Plastimber, il Tribunale di Messina ha rimesso a questa Corte,

in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto per la Regione

siciliana, la questione, sollevata dal Mobilia, relativa alla

legittimità costituzionale della disposizione del terzo comma

dell'art. 12 della legge n. 51 di detta Regione, promulgata il 5

agosto 1957, con la quale è stato esteso, a tutela dei finanziamenti

operati dall'I.R.F.I.S. in favore di imprese industriali residenti in

Sicilia in vista della formazione di scorte di materie prime e di

prodotti finiti, il privilegio col grado indicato all'art. 2778, n. 3,

del Codice civile, previsto dall'art. 5 della legge statale 16 aprile

1954, n. 135, a tutela degli analoghi finanziamenti operati da altri

istituti di credito, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti

che si trovino nel patrimonio dell'impresa debitrice.

L'ordinanza solleva il dubbio che l'impugnata disposizione,

incidendo direttamente sui diritti privati, contrasti con l'art. 14,

lett. d, dello Statuto regionale, il quale esclude che la legislazione

della Regione in materia di industria e commercio possa regolare

rapporti privatistici ed interferire in essi. Del resto - aggiunge

l'ordinanza - la incidenza nei rapporti privati non potrebbe ritenersi

legittimata neanche se la materia dovesse esser considerata rientrante

nella voce "credito" cui ha riguardo l'art. 17, lett. e, dello Statuto

regionale.

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa,

rispettivamente il 29 e il 30 aprile 1964 e al Presidente della Regione

siciliana il 7 luglio successivo. Essa è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 34 dell'8 agosto.

Tutte le parti del giudizio a quo e inoltre il Presidente della

Regione si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte.

Nelle deduzioni depositate il 17 settembre 1964 la difesa del

Mobilia insiste sulle argomentazioni contenute nell'ordinanza,

sottolineando in particolare che la legge impugnata riguarda la materia

dell'industria, per la quale espressamente l'art. 14 dello Statuto

esclude che la disciplina regionale possa estendersi ai rapporti

privati; ma, quand'anche dovesse ritenersi che la materia trattata

dalla legge attenga al credito, non per ciò le norme regionali

potrebbero estendersi ai rapporti di diritto privato, essendo questi,

in via di principio, esclusi dalla potestà normativa regionale.

Aggiunge poi che gli scopi perseguiti nella specie dal legislatore

regionale ben avrebbero potuto esser raggiunti, senza incorrere in

straripamenti, attraverso i privilegi "convenzionali" già consentiti

all'I.R.F.I.S. dalla legge statale 11 aprile 1953, n. 298.

Analoghe considerazioni sono formulate nelle deduzioni della difesa

della Curatela del fallimento Plastimber, depositate il 29 agosto 1964,

nelle quali si insiste specialmente sul fatto che l'autonomia normativa

delle Regioni, essendo stata concessa in vista del perseguimento di

fini pubblici, non potrebbe, in via di principio, estendere la propria

azione ai rapporti interprivati e in particolare a quelli regolati dal

Codice civile, e ancor meno a delicati istituti privatistici come

quello dei privilegi, che abbisognano necessariamente di una disciplina

uniforme in tutto il paese.

La fondatezza della questione di legittimità costituzionale

proposta viene contestata dalla difesa dell'I.R.F.I.S., nelle deduzioni

depositate il 22 maggio 1964. Questa osserva, in primo luogo, non

essere esatto che la legge impugnata avrebbe esteso a favore delle

operazioni finanziarie da essa previste un privilegio prima mancante,

e, in secondo luogo, che, quand'anche tale estensione avesse operato,

la legge non sarebbe illegittima. Con riferimento al primo punto la

difesa sostiene che il privilegio sulle scorte di materie prime e

prodotti finiti accordato dalla legge impugnata già spettava

all'I.R.F.I.S. in base al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075,

applicabile all'Istituto in quanto espressamente richiamato dalla legge

statale 11 aprile 1953, n. 298: infatti l'art. 3 di quel decreto del

1947 accordava ai crediti derivanti dai finanziamenti un privilegio

"preferito ad ogni altro titolo di prelazione", ed estendentesi, oltre

che agli immobili, impianti, concessioni, anche ad "ogni loro

pertinenza" (e quindi - assume l'I.R.F.I.S. - anche alle "scorte, siano

esse agrarie che industriali"), nonché agli utensili "comunque

destinati", e persino al danaro ("somme dovute all'azienda dallo Stato

per il risarcimento dei danni di guerra"); la disposizione impugnata

non avrebbe avuto perciò altra funzione che quella di circoscrivere

nell'interesse dei terzi, e limitatamente alle "scorte", la portata del

privilegio, statuendone la collocazione al n. 3 dell'art. 2778 del

Codice civile. Con riferimento al secondo punto la difesa

dell'I.R.F.I.S. sostiene, innanzi tutto, che la disposizione impugnata

avrebbe, in ogni caso, avuto la funzione di ragguagliare la disciplina

legislativa dei crediti I.R.F.I.S. derivanti da finanziamenti

industriali agli analoghi crediti degli altri istituti di credito di

diritto pubblico operanti nelle rimanenti parti dell'Italia meridionale

e insulare e nella stessa Sicilia: se la esclusione statutaria, nella

materia dell'industria, della estensione della potestà normativa

regionale ai rapporti interprivati fu voluta per rispetto

all'uniformità della legislazione attinente a tali rapporti, essa

evidentemente non può essere invocata in una situazione siffatta.

Aggiunge peraltro che la materia regolata dalla disposizione impugnata

è quella del credito; onde ad essa non si estende il divieto di

legiferazione regionale nel campo dei rapporti privati, sussistendo

invece in materia, per la legislazione regionale, soltanto il limite -

indicato nell'art. 17 dello Statuto - dei "principi ed interessi

generali cui si informa la legislazione statale": principi ed

interessi, ai quali appunto la Regione avrebbe ritenuto di uniformarsi

estendendo ai crediti I.R.F.I.S. i privilegi concessi dalla

legislazione statale ad altri istituti per gli analoghi crediti. Pur

ammesso poi che la materia regolata dalla legge del 1957 fosse soltanto

quella dell'industria, nondimeno non sarebbe preclusa - alla stregua

della giurisprudenza - la possibilità di una norma come quella

impugnata, essendo essa permeata di interessi pubblici, e interessando

rapporti tra i privati mutuatari e un istituto di credito di diritto

pubblico.

Anche la difesa della Regione, nelle deduzioni depositate il 7

agosto 1964, contesta la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta. Essa nega innanzi tutto che la norma impugnata

sia destinata a produrre in via diretta effetti nella sfera di soggetti

privati: la norma, nell'autorizzare un istituto di diritto pubblico a

effettuare finanziamenti in vista di una finalità pubblicistica, quale

il potenziamento di aziende industriali, concede infatti ai

finanziamenti in tal modo effettuati una garanzia particolare

attraverso la esclusione della possibilità che i beni acquistati in

base ai finanziamenti abbiano diversa destinazione; in tal modo essa

non inciderebbe minimamente nelle posizioni soggettive dei terzi. A

parte ciò, la disposizione impugnata regolando operazioni di credito,

non atterrebbe alla industria, bensì al credito, ricadendo perciò non

sotto la disciplina dell'art. 14, lett. d, dello Statuto regionale,

bensì sotto quella dell'art. 17, lett. e; di conseguenza, essendosi

ispirata ai principi e interessi generali cui si ispira nella stessa

materia la legislazione statale, essa sarebbe da ritenere pienamente

legittima. Inoltre la disposizione non avrebbe introdotto altra

innovazione rispetto alla disciplina risultante dall'art. 15 della

legge statale 11 aprile 1953, n. 298, se non quella di trasformare da

convenzionale in legale il privilegio in favore dell'ente finanziatore,

il quale già riguardava le pertinenze dell'azienda, e perciò le

scorte. Per di più, essendo stato il privilegio introdotto nella

legislazione statale con riguardo alla causa del credito e non alla

persona del creditore, non potrebbe esserne contestata l'estensibilità

all'I.R.F.I.S. nell'esercizio di operazioni di credito di identica

natura: in sostanza la portata della disposizione impugnata non sarebbe

tanto quella di estendere il privilegio all'I.R.F.I.S., quanto quella

di autorizzare quest'ultimo alle stesse operazioni di credito previste

dalla legislazione statale per altri istituti.

In una memoria depositata il 25 maggio 1965 la difesa della Regione

si sofferma poi diffusamente a spiegare che il secondo comma - non

impugnato - dell'art. 12 della legge di cui è stato impugnato il comma

successivo, richiamandosi alle garanzie che regolano l'attività

dell'I.R.F.I.S., a loro volta indicate nell'art. 15 della legge statale

n. 298 del 1953, il quale fa rinvio al D. L. 1 ottobre 1947, n. 1075 -

secondo il cui art. 3 i crediti finanziari avrebbero privilegio

"sostanzialmente sull'intera azienda" -, avrebbe voluto istituire, per

relationem, un privilegio di identica portata rispetto a quello di

quest'ultimo testo legislativo, ed esteso - secondo la formula di

questo - anche alle pertinenze immobiliari, e quindi certamente alle

scorte industriali. La sola innovazione introdotta dalla legge

regionale del 1957 - non impugnata, e perciò non discutibile in questa

sede - sarebbe stata quella di estendere le operazioni di credito

dell'I.R.F.I.S. al credito per scorte, continuando per il resto ad

applicarsi la preesistente normativa statale.

Osserva ancora la difesa regionale che nella legge statale del 1954

in tanto non si parlò di un privilegio dell'I.R.F.I.S. sulle scorte,

in quanto all'epoca quell'istituto non si occupava dei finanziamenti

per le scorte, dei quali fu autorizzato a occuparsi solo con la legge

del 1957; ma, una volta estesa ad esso tale possibilità di

finanziamento, il privilegio in questione si sarebbe esteso

automaticamente, escludendo ogni "ingiustificabile disarmonia" del

sistema. Data l'identità funzionale dell'I.R.F.I.S. col Credito

industriale sardo (C.I.S.), una diversità del regime delle garanzie

dei finanziamenti si risolverebbe, del resto, in uno "stridente

contrasto con tutto il nostro attuale sistema politico, economico e

legislativo, nei riguardi dell'Italia meridionale e insulare".

La difesa regionale conclude sottolineando che il privilegio

dell'I.R.F.I.S. sulle scorte riguarda esclusivamente beni acquistati

dalle aziende finanziate col fondo di 15 miliardi di lire istituito con

la legge impugnata. Di conseguenza nessun danno potrebbero ricevere gli

altri creditori dalla esistenza del privilegio in favore

dell'I.R.F.I.S., rimanendo la loro posizione e le loro possibilità di

soddisfacimento economicamente invariate rispetto a quelle che

sarebbero state senza il finanziamento e il privilegio I.R.F.I.S.,

poiché rimarrebbe invariata la "somma algebrica degli elementi

patrimoniali, attivi e passivi, dell'impresa debitrice".

Anche la difesa del Mobilia ha depositato una memoria in data 1

giugno 1965, volta soprattutto a confutare le argomentazioni della

Regione. In essa si riafferma l'attinenza della legge impugnata alla

materia dell'industria e non del credito, avendo l'I.R.F.I.S., come

fine istituzionale, esclusivamente il finanziamento dell'industria; si

sottolinea l'incidenza della legge nel campo dei rapporti privati,

preclusi alla Regione, particolarmente nella materia dell'industria; si

contesta, attraverso la disamina della preesistente legislazione, che

la legge abbia un contenuto non innovativo.

All'udienza di trattazione della causa i patroni delle parti hanno

insistito nelle rispettive tesi, confermando le conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - La legge della Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51 - della

quale l'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di

legittimità costituzionale ha impugnato il terzo comma dell'art. 12-,

nell'intento di agevolare la gestione delle imprese industriali che

svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio della Regione

ed hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle

possibilità di lavoro in essa esistenti, istituì (art. 5) presso

l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia

(I.R.F.I.S.) un fondo di lire 15 miliardi a gestione separata, a

carico della Regione, sul quale effettuare e garantire prestiti ed

aperture di credito in favore delle anzidette imprese, destinati alla

formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti rese

necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e

alla natura delle imprese. La costituzione di tale fondo veniva

effettuata, dalla legge regionale, richiamandosi all'art. 7 dello

statuto dell'I.R.F.I.S., approvato con decreto del Ministro del tesoro

10 febbraio 1954, secondo il quale quell'istituto "può costituire

gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli

venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge

nazionale o regionale".

La "forma di credito" in questione, destinata a consentire alle

imprese la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti,

nuova per l'I.R.F.I.S., era stata introdotta per la prima volta nella

legislazione nazionale dall'art. 4 della legge statale 16 aprile 1954,

n. 135 (cui appunto la disposizione impugnata si richiama), la quale

aveva autorizzato per un quinquennio le sezioni di credito industriale

del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e il Credito industriale

sardo a consentirla alle piccole e medie industrie operanti nel

Mezzogiorno e nelle Isole. A garanzia di tale forma di credito l'art. 5

prevedeva il privilegio contemplato dall'art. 2 della legge 29 dicembre

1948, n. 1482, (riguardante l'industrializzazione del Mezzogiorno) -

coincidente con quello introdotto con l'art. 7 del decreto legislativo

1 novembre 1944, n. 367, modificato con decreto legislativo 1 ottobre

1947, n. 1075 - "sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni,

comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma

delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di

invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda

finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio,

nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il

risarcimento dei danni di guerra". A tale privilegio - costituente

ormai tradizionale garanzia dei finanziamenti industriali del

Mezzogiorno - il ricordato art. 5 ne aggiungeva però, con il grado

indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, un altro,

assolutamente nuovo: quello - strettamente correlato con l'oggetto

della nuova forma di finanziamento che la legge introduceva - "sulle

scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio

dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle

cose stesse".

Nel creare presso l'I.R.F.I.S. il fondo speciale per il

finanziamento delle industrie nella formazione di scorte di materie

prime e prodotti finiti, la legge siciliana del 1957 estese a tale

nuova forma di finanziamento consentita all'I.R.F.I.S., i privilegi

previsti dalla legge statale del 1954 per gli analoghi finanziamenti

operati dai tre istituti di credito industriale in essa considerati, e

perciò anche il privilegio "sulle scorte di materie prime e prodotti

finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice".

Privilegio, quest'ultimo, la novità della cui introduzione non può -

contrariamente all'assunto della difesa dell'I.R.F.I.S. e di quella

della Regione - esser contestata, dato che esso non poteva spettare

all'I.R.F.I.S. già in base all'art. 15 della legge statale 11 aprile

1953, n. 298, il quale, a garanzia dei finanziamenti previsti da quella

legge, si limita ad attribuire a tale istituto (come agli altri due

istituti di diritto pubblico di credito industriale a medio termine

creati nel Mezzogiorno: l'Istituto per lo sviluppo economico

dell'Italia meridionale e il Credito industriale sardo) la possibilità

di "convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari".

Che il privilegio previsto dal citato art. 15 abbia tale limitata

portata risulta, del resto, anche dal fatto che la successiva legge

statale del 1954 (riguardante tra l'altro il Credito industriale sardo,

già fruente del privilegio previsto dal citato art. 15), se volle

estendere, per i finanziamenti delle scorte, l'applicazione dei

privilegi ad oggetti diversi dagli "impianti e macchinari", dovette,

con l'art. 5, farlo - come si è visto - espressamente e con formula

ben diversa da quella del citato art. 15.

2. - Occorre ora stabilire se la Regione siciliana avesse il potere

di introdurre, con una propria legge in deroga al Codice civile, il

nuovo privilegio di cui trattasi.

La disposizione costituzionale da tener presente è quella

dell'art. 17, lett. e, dello Statuto regionale, in base alla quale è

consentito alla Regione di legiferare in materia di "disciplina del

credito". Non v'ha dubbio infatti che l'I.R.F.I.S. sia un istituto di

credito e che i finanziamenti cui esso provvede, e in particolare

quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata, ineriscano alla

funzione creditizia. Né per affermare che si versa in materia di

industria e non di credito è sufficiente opporre - come sostengono le

difese delle parti private - che i finanziamenti di cui trattasi

assolvono a compiti di sollecitazione industriale. Questa Corte ha

sempre escluso che alla individuazione delle materie che le norme

costituzionali attribuiscono alla competenza regionale si possa, di

regola, far luogo in base a criteri finalistici, dovendo invece valere

generalmente il criterio contenutistico (v. specialmente la sentenza n.

124 del 1957). Del resto l'I.R.F.I.S. è indubbiamente uno degli

istituti di credito cui hanno riguardo le norme di attuazione dello

Statuto siciliano in materia di credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno

1952, n. 1133), tanto che, tra l'altro, il suo statuto, come già si è

ricordato, fu approvato, appunto in base a dette norme (art. 4), dal

Ministro del tesoro, e la sua attività di finanziamento si è sempre

svolta nell'ambito di quelle norme e nel quadro dei controlli da esse

predisposti.

Il riconoscimento che i finanziamenti di cui trattasi attengono

alla materia del credito non importa peraltro che le leggi regionali

che li concernono possano liberamente spaziare nel campo dei rapporti

privati. È stato da tempo chiarito che l'inclusione, nell'art. 14,

lett. d, dello Statuto siciliano, del divieto, per la Regione, di

estendere ai rapporti di diritto privato la legiferazione,

statutariamente riconosciutale, in materia di industria e commercio,

non importa che nelle altre materie rientranti nella sua competenza la

Regione possa senz'altro legiferare nel campo dei rapporti di diritto

privato. Questa Corte ha anzi avuto ripetute occasioni di affermare il

principio che, per norma, solo in presenza di situazioni straordinarie,

nelle quali la disciplina comune dei rapporti privati sarebbe in grado

di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di diritto

pubblico ai quali la Regione è preposta, questa può, nelle materie di

sua competenza, dettar norme destinate a operare, entro i limiti

strettamente necessari, nel campo del diritto privato (v., tra le più

recenti, le sentenze nn. 37 del 1961 e 34 e 53 del 1962). E ritiene di

doversi mantenere ferma a tale direttiva. La disciplina uniforme dei

rapporti di diritto privato attiene all'unità dell'ordinamento

statale; e, in via di principio, non può ammettersi che essa sia

intaccata dalle autonomie regionali, il cui ambito naturale è

costituito dai rapporti di diritto pubblico.

L'applicazione dell'anzidetto principio al caso in esame non

comporta però che la disposizione impugnata debba esser considerata

illegittima.

Il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie

locali, che rappresenta la funzione istituzionale dell'I.R.F.I.S. (art.

6 della legge statale 11 aprile 1953, n. 298, e art. 2 dello statuto

dell'ente), si inserisce tra le misure straordinarie destinate, nella

situazione storica contingente, a stimolare la rinascita economica

dell'isola, in armonia con un più vasto disegno che abbraccia le

analoghe forme di finanziamento, a mezzo di altri consimili istituti

appositamente costituiti, previste dalla legislazione straordinaria per

il Mezzogiorno. È lo stesso legislatore statale a dar atto

dell'esigenza, in materia, nell'attuale fase storica, di interventi di

politica economica di carattere particolare: le norme fondamentali

sull'I.R.F.I.S., sulla sua dotazione e sui finanziamenti di sua

competenza sono infatti contenute nella più volte ricordata legge

statale 11 aprile 1953, n. 298.

Ma l'art. 7 dello statuto di questo ente di diritto pubblico -

approvato con decreto ministeriale sulla base delle norme di attuazione

dello statuto regionale - prevede la possibilità che - sempre,

naturalmente, nel quadro dei compiti d'istituto - vengano affidate

all'I.R.F.I.S., da parte della Regione (come dello Stato), altre

speciali forme di credito industriale, a carico di fondi aventi

gestione separata. E appare chiaro che l'affidamento di tali nuove

forme creditizie, destinate per principio a inserirsi nel sistema delle

straordinarie provvidenze in favore dell'industria regionale, in

funzione del conseguimento di quei più intensi impulsi di cui, per

generale riconoscimento, la rinascita dell'isola (come in generale

quella del Mezzogiorno) abbisogna in questa fase storica, rimarrebbe

svuotato di vitalità e rischierebbe addirittura di restare frustrato,

qualora ad esso non si accompagnassero forme di garanzie idonee a

salvaguardare lo speciale fondo preordinato alle nuove forme di

credito, evitando che questo rimanga irreparabilmente esposto a

pericolosi assottigliamenti.

La disposizione impugnata, la quale palesemente si dà carico di

tale esigenza, non ha fatto altro, se non estendere alla nuova forma di

finanziamento che (nel quadro della politica economica di cui si è

detto, e in applicazione delle norme statutarie dell'ente) ha ritenuto

di affidare all'I.R.F.I.S., quelle stesse forme di privilegio che per

gli identici tipi extra ordinem di finanziamenti all'industria

meridionale da parte degli istituti specializzati a ciò deputati erano

state introdotte dalla legge statale 16 aprile 1954, n. 135. Così

operando essa ha, indubbiamente inciso nel campo dei rapporti di

diritto privato. Ma occorre tener presente che trattasi di una garanzia

considerata come essenziale dallo stesso legislatore statale per i

finanziamenti dello stesso genere, e necessaria ad assicurare a un ente

di diritto pubblico operante in vista di obbiettivi ai quali è

preposta statutariamente la Regione e aventi fondamentale importanza

per l'economia della collettività regionale, di svolgere in condizioni

di sufficiente e appropriata sicurezza i propri compiti d'istituto.

Compiti posti al servizio di risultati il cui carattere straordinario

appare avvertito dalla stessa legislazione statale, e l'ambito limitato

della cui portata risulta dalla entità del fondo messo a disposizione

della gestione speciale destinata ai finanziamenti di cui è questione.

È da aggiungere che la disposizione impugnata si è uniformata,

secondo il dettato dell'art. 17 dello Statuto siciliano, ai "principi e

interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".

Infatti, da un lato, essa si è inspirata al medesimo criterio che è

alla base dell'art. 2756 del Codice civile, richiamato dall'art. 2778,

n. 3; dall'altro, si è riportata puntualmente alla disposizione

dell'art. 5 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135, dettata per

introdurre una identica garanzia in relazione a fattispecie

assolutamente identiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe della legge della Regione

siciliana 5 agosto 1957, n. 51, contenente provvedimenti straordinari

per lo sviluppo industriale, in riferimento agli artt. 14, lett. d, e

17, lett. e, dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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