Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1957

Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre

1951, n. 1022, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio

1950, n. 230, promosso con ordinanza 4 aprile 1956 del Tribunale di

Cosenza nella causa civile vertente tra Cosentino Giuseppe e l'Opera

valorizzazione Sila, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 197 del

Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che la illegittimità del

D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, dedotta da Giuseppe Cosentino sul

fondamento che l'espropriazione avrebbe colpito terreni in quantità

superiore a quella consentita dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, si risolvesse in una questione di legittimità costituzionale,

e pertanto con ordinanza 4-18 aprile 1956 ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,

all'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, nonché ai Presidenti del

Senato e della Camera, è stata pubblicata, per disposizione del

Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale del 23

giugno 1956, ma, prima ancora di questa data, l'Opera per la

valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello

Stato, ha depositato l'11 maggio 1956 nella cancelleria della Corte le

sue deduzioni, chiedendo che la Corte dichiari:

a) l'improponibilità o quanto meno l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del

giudizio;

b) subordinatamente la piena legittimità del decreto legislativo

delegato sopra ricordato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel presente

giudizio, depositando le sue deduzioni l'11 maggio 1956.

In queste deduzioni l'Avvocatura dello Stato ha riproposto

l'eccezione preliminare d'improponibilità della questione di

legittimità costituzionale per la sua natura di questione principale e

non incidentale.

Più particolarmente e nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha

sostenuto che il limite di rispetto dei 300 ettari, contenuto nell'art.

2 della c. d. legge Sila, non deve essere considerato come assoluto e

inderogabile, ma soltanto come un principio direttivo da attuare con

una certa discrezionalità, tanto più che il breve termine di sei mesi

dall'entrata in vigore della legge, assegnato per la compilazione dei

piani di esproprio, non consente troppo minuziosi accertamenti.

3. - Il Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. Grimaldi,

nelle deduzioni, depositate il 12 luglio 1956, sostiene che il limite

di rispetto dei 300 ettari costituisce per il Governo un canone

inderogabile nell'esercizio della delega e che, in conseguenza, il

D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sarebbe affetto da illegittimità

costituzionale per la parte riguardante la estensione di terreno

eccedente il limite di 300 ettari.

4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 14

marzo 1957, ha ribadito le proprie tesi, insistendo soprattutto

sull'improponibilità ed inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale. Per parte sua il Cosentino, con memoria

depositata il 14 marzo di quest'anno, illustra la propria tesi nel

merito della controversia e respinge l'eccezione di improponibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

5. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957, le parti hanno

illustrato le tesi e gli argomenti svolti negli scritti e nelle memorie

difensive. Considerato in diritto :

1. - La Corte con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 ha già

respinto l'eccezione di improponibilità della questione di

legittimità costituzionale dei decreti delegati di esproprio,

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo infondata la tesi che

essa coincida con l'oggetto principale del giudizio nel quale è sorta.

I motivi largamente svolti nella ricordata sentenza valgono anche nei

confronti del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, e ad essi si intende

fare riferimento.

2. - La questione oggetto del presente giudizio si riduce tutta a

stabilire l'interpretazione di quella parte dell'art. 2 della legge 12

maggio 1950, n. 230 (la c. d. legge Sila), che stabilisce: "... sono

soggetti alla espropriazione i terreni di proprietà privata... i

quali... appartengono a qualsiasi titolo, in comunione o pro indiviso,

a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di

300 ettari". Ora alla Corte non pare dubbio che l'art. 2, nella parte

richiamata, non soltanto stabilisce che nessuno il quale possegga

terreni in misura inferiore ai 300 ettari, possa essere soggetto ad

esproprio, ma anche che l'espropriazione deve arrestarsi davanti al

limite dei 300 ettari. Tra le limitazioni quantitative, variamente

determinate, che sono poste, nelle leggi di riforma fondiaria,

all'attività espropriatrice dello Stato, v'è anche questa,

particolare al territorio dove trova applicazione la legge 12 maggio

1950, n. 230, del rispetto assoluto della proprietà privata che non

superi i 300 ettari. Ogni altra interpretazione dell'art. 2 urta contro

il chiarissimo disposto della norma e rivela la sua arbitrarietà anche

nelle conseguenze inique che comporterebbe, per la disparità di

trattamento che subirebbero proprietari di terreni di estensione appena

superiore ai 300 ettari e proprietari di terreni che si avvicinino da

presso a questo limite o lo tocchino, senza superarlo: colpiti i primi

dall'esproprio, al sicuro da questo i secondi.

Breve può essere la risposta agli argomenti che contro questa

interpretazione sono stati avanzati dall'Avvocatura dello Stato. Il

primo, secondo il quale quel limite dovrebbe essere inteso come un

criterio direttivo o orientativo per il legislatore delegato che

potrebbe, perciò, nella sua discrezionalità, non osservarlo, si fonda

su una singolare interpretazione delle norme che regolano la

delegazione legislativa, secondo la quale "tutte le condizioni poste

nella legge di delega" sarebbero da ritenersi "equivalenti a principi o

criteri direttivi", mentre, come si sa, niente vieta che vengano posti

all'esercizio del potere legislativo delegato limiti precisi e

rigorosi, per alcuni aspetti della delega, anzi, esplicitamente

richiesti dalla norma costituzionale. Il secondo muove dalla

considerazione che al legislatore delegato sarebbe mancata la

possibilità di compiere con esattezza i piani particolareggiati di

esproprio nel termine che gli fu imposto di sei mesi dall'entrata in

vigore della legge, ed è argomento che mostra la sua inconsistenza sol

che sia enunciato, perché dalla difficoltà di compiere l'opera non si

può trarre la conseguenza che chi è delegato a compierla possa

compierla contro le norme fissate dalla legge di delegazione. E lo

stesso è da dire del terzo argomento secondo il quale il limite

avrebbe potuto essere rispettato qualora il legislatore delegato avesse

dovuto emanare uno solo, ma non, come dové fare, numerosi decreti di

esproprio, perché è fin troppo evidente che quel limite stabilito a

tutela della singola proprietà privata, non può essere travolto per

il fatto che si doveva procedere alla espropriazione nei confronti di

molti proprietari.

In conseguenza, il decreto 16 settembre 1951, n. 1022, nella parte

nella quale ha disposto l'esproprio dei terreni di proprietà del

Cosentino non rispettando il limite dell'art. 2 della legge 12 maggio

1950, n. 230, ha ecceduto dai confini della legge delega e deve per

questa parte essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre

1951, n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nel

limite di 300 ettari, in riferimento alle norme contenute negli artt.

76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12

maggio 1950, n. 230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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