Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 23 aprile 1980 e riapprovata il 30 dicembre 1980 dal Consiglio

regionale della Campania, recante "Nuova normativa per la

classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri

notificato il 16 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

l'avv. Francesco D'Onofrio per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 16 e depositato il 26 gennaio 1981,

il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di

legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio

regionale della Campania il 23 aprile e riapprovata il 30 dicembre

1980, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende

ricettive alberghiere e all'aria aperta": con cui tali aziende sono

classificate in categorie contraddistinte dal numero di stelle - da uno

a cinque - sulla base di determinati requisiti, indicati in apposite

tabelle allegate alla legge medesima.

Detta disciplina contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, della

Costituzione, ledendo l'esigenza di omogeneità su tutto il territorio

nazionale - dei criteri di classificazione delle aziende alberghiere,

già posti dalle leggi dello Stato (r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, e 5

settembre 1938, n. 1729), e violando pertanto il limite dei principi

fondamentali stabiliti in materia di turismo ed industria alberghiera.

2. - La Regione Campania, costituitasi il 20 febbraio 1981, al di

là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte" (ma invocando la

sospensione disposta dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.

776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), contesta in toto

il fondamento del ricorso.

In particolare, "l'assoluta indeterminatezza" dei rilievi mossi

dallo Stato non consentirebbe di procedere a puntuali confutazioni

dell'asserita violazione dei principi della legislazione statale; e

dimostrerebbe invece - al di là della forma "la volontà dello Stato

di impedire l'esercizio delle potestà legislative regionali in attesa

di una propria disciplina in materia di classificazione alberghiera". Considerato in diritto :

1. - Va anzitutto precisato che la Regione Campania si è

costituita fuori termine, anche a voler tenere conto della sospensione

disposta dall'art. 4 del d.l. n. 776 del 1980, convertito nella legge

n. 874 del medesimo anno.

Vero è che l'art. 4, primo e secondo comma, del predetto decreto

come modificato dalla legge di conversione, ha previsto la sospensione

- fino al 31 gennaio 1981 - di tutti i termini processuali, "a favore

delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede

nelle regioni Basilicata e Campania. Ma il quarto comma dell'articolo

stesso aggiunge che "la sospensione opera per i soli termini che

scadono nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio

1981"; mentre i venti giorni dal deposito del ricorso, fissati

nell'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte", venivano a scadere al di là di tale periodo, dal

momento che il deposito è stato effettuato come già si è chiarito in

narrativa - il 26 gennaio 1981.

2. - Nel merito, la questione può dirsi in sostanza già risolta

dalla Corte - secondo l'avviso concordemente espresso dalle parti nella

pubblica udienza - mediante la sentenza n. 70 del 1981.

Quella decisione ha infatti dichiarato non fondate le impugnative

della legge della Regione Puglia riapprovata il 26 aprile 1979, in tema

di "disciplina della classificazione alberghiera", della legge della

Regione Piemonte riapprovata il 10 ottobre 1979, in tema di

"classificazione delle aziende alberghiere", e della legge della

Regione Umbria riapprovata il 4 febbraio 1980, in tema di "disciplina

della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria

aperta", promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in

riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost.. Rispetto al caso in

esame, identiche erano le censure allora formulate dal Governo ed

analoghi i contenuti normativi degli atti impugnati (con particolare

riguardo alla predetta legge umbra): sicché, per le stesse ragioni

allora addotte, anche il presente ricorso dev'essere respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Campania

il 30 dicembre 1980, recante "Nuova normativa per la classificazione

delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta", promossa dal

Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117,

primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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