Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1973

Altra decisione · depositata il 06/06/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 6 giugno 1972, depositato in cancelleria il 9

successivo ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,

n. 12/3506/71, del Ministero delle finanze, con la quale è stata

negata alla Regione l'attribuzione dei proventi dell'imposta generale

sull'entrata riscossa in abbonamento da uffici finanziari dello Stato

per atti economici compiuti nel territorio siciliano da filiali,

depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di credito aventi

la sede centrale in altra parte del territorio dello Stato.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il

6 giugno 1972 la Regione siciliana, in persona del suo Presidente,

previa delibera della Giunta regionale n. 152 del 26 aprile 1972, ha

proposto conflitto di attribuzione contro lo Stato, impugnando la nota

30 dicembre 1971 (protocollo n. 12/3506/71) del Ministero delle

finanze, con la quale è stata respinta la richiesta, avanzata dalla

Regione medesima il 5 febbraio 1968 (con atto n. 54088), di versamento

a proprio favore dell'ammontare dell'imposta generale sull'entrata

riscossa dagli uffici statali per atti economici compiuti nel

territorio siciliano da filiali e depositi di società, enti ed

istituti di credito aventi la sede centrale fuori dell'Isola.

La Regione ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del predetto

Ministero, dell'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante

norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, e

la conseguente violazione del proprio diritto a percepire i proventi

dell'I.G E. pertinenti entrate verificatesi nell'ambito del suo

territorio, a favore degli enti ed istituti sopra ricordati.

L'art. 4 delle norme di attuazione - ha precisato la Regione - deve

essere interpretato in correlazione sia con gli artt. 2 e 7 dello

stesso decreto, sia soprattutto con l'art. 37 dello Statuto, dal quale

pretende trarre il principio fondamentale che, per le imprese

industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dell'Isola,

ma in questa stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi

operato dagli organi statali, deve determinarsi la quota del reddito

prodotto dagli stabilimenti ed impianti medesimi, affinché la relativa

imposta, di spettanza regionale, possa essere percepita dalla Regione.

A tale principio è conformato l'art. 4 del ricordato decreto

legislativo di attuazione. Questo, nella parte in cui stabilisce che

fra le entrate spettanti alla Regione debbano comprendersi quelle che,

sebbene relative a fattispecie tributane maturate nell'ambito

regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici ubicati

in altra parte del territorio dello Stato, dovrebbe essere interpretata

nel senso che a questa devono essere versati i tributi, il cui

presupposto consista in redditi o manifestazioni di ricchezza

direttamente o indirettamente prodotti nell'ambito regionale.

In riferimento al disposto dell'art. 4 delle norme di attuazione la

difesa della Regione ha contestato la tesi, espressa nella impugnata

nota del Ministero delle finanze, secondo la quale "si hanno entrate

che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari fuori

del territorio regionale, solo se l'Amministrazione può stabilire a

sua discrezione il luogo della riscossione" e non quando detto luogo

risulti determinato in base al sistema impositivo di ciascun tributo.

Sarebbe stato fuori di luogo - obietta la difesa della Regione -

dettare una apposita norma di attuazione per il caso che un atto

discrezionale dell'Amministrazione statale fosse risultato in contrasto

con la norma statutaria concernente il riparto dei tributi tra lo Stato

e la Regione.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri con atto 20 giugno 1972, ha

sostenuto essere il ricorso non fondato.

Alle argomentazioni della difesa regionale l'Avvocatura ha

replicato che nell'interpretare l'art. 4 del citato decreto 26 luglio

1965, n. 1074, in connessione con l'art. 37 dello Statuto siciliano e

col successivo art. 7 dello stesso decreto, non è stata considerata

la profonda diversità esistente tra il presupposto dell'imposta

diretta mobiliare sul reddito (cui si richiama sostanzialmente la

Regione) ed il presupposto dell'I.G.E., che invece ha natura di imposta

indiretta.

Ha ricordato, a questo proposito, che, secondo anche la

giurisprudenza, mentre nel caso dell'imposta mobiliare il soggetto

dell'imposizione risulterebbe determinato dalla sua relazione col fatto

economico produttivo del reddito, costituente il presupposto

dell'imposta, il soggetto passivo dell'imposta indiretta, quale,

appunto, l'I.G.E., viene ad identificarsi con quello cui spetta la

disponibilità, in senso economico, del patrimonio sul quale rifluisce

l'entrata, indipendentemente dalla definizione giuridica della natura

del rapporto intercorrente fra i patrimoni tra i quali si realizza il

trasferimento di ricchezza.

Sotto tale prospettiva - si assume - l'imposta generale

sull'entrata relativa ad atti economici compiuti da filiali e

stabilimenti aventi sede in Sicilia, di società, istituti di credito,

enti, aziende e comunque imprese che hanno la loro sede centrale fuori

del territorio della Sicilia, si riferirebbe a "fattispecie tributarie

maturate" fuori dell'ambito regionale e, per ciò stesso, il relativo

gettito dovrebbe spettare allo Stato.

Ciò, non tanto e non solo perché "l'accertamento" dell'I.G.E.,

nella ipotesi sopra considerata, avviene, specialmente quando si tratti

di I.G.E. in abbonamento, mediante canoni ragguagliati al volume degli

affari, nel luogo in cui è ubicata la sede principale o centrale del

"soggetto cui spetta la disponibilità" patrimoniale della ricchezza

colpita, ma anche, e soprattutto, perché in tale luogo si realizza

compiutamente ("si matura") la "fattispecie" preveduta per la

imposizione dell'I.G.E. Considerato in diritto :

1. - La controversia promossa in via di conflitto di attribuzione

con ricorso della Regione siciliana trae origine dalla nota 30 dicembre

1971 (prot. n. 12/3506/71) del Ministro per le finanze, con la quale

si è assunto spettare allo Stato e non alla Regione i proventi

dell'imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento da

società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale fuori del

territorio siciliano, nella parte relativa ad atti economici compiuti

in Sicilia da filiali delle società, enti ed istituti suddetti.

2. - La controversia va decisa in base alle vigenti norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,

n. 1074. Essa prende le mosse dal testo dell'art. 2, in virtù del

quale spettano, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, alla Regione

siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate,

tutte le entrate tributarie erariali, dirette e indirette, riscosse

nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate dallo

stesso articolo specificate. In particolare, si incentra, alla stregua

delle opposte argomentazioni della Regione e dello Stato, sulla

interpretazione dell'art. 4 di detto decreto, in forza del quale alla

Regione spettano anche quelle entrate che, sebbene relative a

"fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale", affluiscono

per esigenze amministrative ad uffici finanziari statali situati fuori

del territorio della Regione.

Secondo la prospettazione del conflitto si pone, quindi, il quesito

se gli atti economici compiuti nel territorio siciliano possano

correttamente configurarsi, ai fini della applicazione del predetto

art. 4, come fattispecie tributarie maturate in Sicilia, ancorché

l'imposta, nella specie l'I.G.E., con riferimento al complessivo volume

di affari del soggetto avente sede centrale fuori del territorio

regionale, sia assoggettata al regime di abbonamento, con pagamento (e

quindi con riscossione nel luogo ove trovasi la detta sede centrale) di

canoni ragguagliati, in base a denunzia, a determinati periodi di

tempo, salvo i successivi conguagli e gli eventuali controlli degli

uffici finanziari.

Al fine del decidere, l'art. 4 delle norme di attuazione non può

non essere considerato in stretta relazione col menzionato art. 2, nel

contesto della disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e la

Regione siciliana, quale risulta delineato dal citato decreto n. 1074

del 1965, in coerenza con le norme statutarie, di cui costituisce

completamento e attuazione.

3. - Va rilevato preliminarmente che con l'art. 36 dello Statuto

siciliano, volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far

fronte alle sue esigenze finanziarie, sono, tra l'altro, con le

eccezioni stabilite nel secondo comma, ad essa assegnati i "tributi

deliberati dalla medesima"; che alla Regione è, pertanto, conferita

competenza legislativa in materia tributaria; che da ciò si ricava

spettare alla Regione la potestà di acquisire le entrate tributarie, e

solo quelle, sulle quali essa può legittimamente legiferare.

E va, al contempo, ricordato che la potestà legislativa regionale

siciliana in materia tributaria, secondo un'interpretazione ormai

consolidata (si confronti fra le altre la sentenza n. 9 del 1957), non

è esclusiva, ma concorrente o sussidiaria, nel senso che essa deve

rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali,

ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui

si informano le lcggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima

parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano. La legislazione regionale

deve sempre, come fra l'altro è affermato nella sopracitata sentenza

di questa Corte, risultare coordinata con la finanza dello Stato,

affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del

territorio nazionale.

In particolare, quindi, la legislazione regionale non può

disconoscere i principi cui si informano le leggi tributarie dello

Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la disciplina dei soggetti

passivi dell'obbligazione tributaria in relazione alla tipologia dei

singoli tributi.

Ne discende che la Regione, come non potrebbe, legiferando

validamente, modificare tali principi, onde procurarsi entrate

tributarie che, ove fossero rispettati detti principi, non le

competerebbero, così non può pretendere che le siano attribuiti i

proventi di tributi rispetto ai quali la sua potestà legislativa

incontrerebbe i limiti sopraccennati.

4. - Né a tale conclusione osta l'art. 37 dello Statuto, a torto

invocato dalla Regione per desumerne un diverso principio direttivo

valevole per giungere a diversa soluzione.

Detto art. 37, lungi dall'esprimere un criterio applicabile ad ogni

tributo erariale, costituisce, invero, norma sicuramente eccezionale.

Basta considerare che in base ad un principio della legislazione

statale, l'imposta sui redditi grava sull'impresa nella essenziale sua

unità e sorge, secondo la regola della territorialità del tributo,

nel luogo in cui l'impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma

rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la

singola filiale.

L'art. 37 dello Statuto, per contro, ha significato e portata di

eccezione, introdotta dal legislatore statutario per dare,

limitatamente all'imposta sul reddito (o, come risulta specificato

nell'art. 7 del decreto del 1965, sulla ricchezza mobile), ciò che la

Regione non avrebbe potuto acquisire in base al ricordato art. 36,

primo comma.

5. - Procedendosi all'esame, in questo quadro, delle norme di

attuazione di cui al citato decreto n. 1074 del 1965, si deve osservare

che, in considerazione della vigenza ed operatività di leggi statali

tributarie, riaffermata dall'art. 6, primo comma, esse hanno la

funzione di stabilire i criteri del riparto dei proventi tributari, in

modo da assicurare alla Regione medesima i mezzi finanziari occorrenti

alla esplicazione delle sue competenze istituzionali.

A tale scopo è preordinato, in primo luogo, l'art. 2, primo comma,

mentre l'art. 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta

applicazione del sistema. Posto infatti che in base alla normativa

testé ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla Regione

e non allo Stato, in quanto riscuotibile nel territorio della prima, si

è voluto, con le disposizioni di attuazione, chiarire che, nel caso in

cui "esigenze amministrative" facciano "affluire" le entrate (e qui si

noti come l'espressione indichi plasticamente la materialità del

fenomeno) fuori del territorio regionale, non vi è motivo per

sottrarre alla Regione quei proventi che le sono attribuiti. Più

chiaramente si vuol dire che lo Stato può, anche con legge, a fini di

razionale organizzazione degli uffici, determinare modificazioni delle

competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità

della riscossione.

Ma, ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla

struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita

l'attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorché

la riscossione avvenga fuori del suo territorio.

6. - Facendo applicazione alla controversia in esame di quanto fin

qui si è detto, si giunge a concludere Che alla Regione (la quale non

avrebbe competenza legislativa per Conferire, in deroga ai principi

della legge statale, soggettività tributaria agli stabilimenti,

filiali, depositi, ecc. di società, enti ed istituti di credito aventi

sede centrale fuori della Sicilia) non spetta la quota del gettito

dell'imposta generale sull'entrata secondo leggi in vigore fino alla

data del 31 dicembre 1972 (art. 90 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

quota corrispondente al tributo gravante sui trasferimenti di ricchezza

conseguenti ad atti economici compiuti dagli stessi stabilimenti,

filiali, depositi, ecc. E ciò in quanto l'imputazione di atti a questi

ultimi non è e non era prevista dalla legge dello Stato ai fini della

determinazione del luogo della riscossione nel territorio della

Regione.

Si può aggiungere che questa conclusione trova ulteriore conforto

nel già ricordato art. 7 del decreto n. 1074 del 1965:

la circostanza che questo articolo si sia limitato a disciplinare

il modus procedendi del riparto dell'imposta di ricchezza mobile,

relativamente al reddito di stabilimenti ed impianti appartenenti a

soggetti tributari aventi sede principale fuori della Sicilia, conferma

che le norme di attuazione escludono analogo problema per l'I.G.E. in

abbonamento: ciò in perfetta coerenza con la natura eccezionale della

disposizione contenuta nell'art. 37 dello Statuto.

7. - Alla stregua delle considerazioni suesposte il ricorso della

Regione deve essere respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato e non alla Regione siciliana i

proventi dell'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento da

uffici finanziari dello Stato aventi sede fuori del territorio

regionale siciliano e relativa ad atti economici compiuti in Sicilia da

filiali, depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di

credito aventi la sede centrale in altra parte del territorio dello

Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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