Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32r.d. 12/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941,

n. 12, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal tribunale di

Trieste nel procedimento penale a carico di Lo Martire Pompeo ed altri,

iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 13 maggio 1969, nel corso del giudizio di appello

proposto dall'imputato Lo Martire Pompeo avverso la sentenza del

pretore di Trieste, che lo aveva condannato per il reato continuato di

atti osceni, il tribunale di detta città, accogliendo l'eccezione

della difesa, ha denunziato l'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario

(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), prospettandone il

contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Premesso che nella specie la sentenza di primo grado era stata

pronunziata, a seguito di dibattimento, da un vice pretore onorario,

iscritto nell'albo dei procuratori legali ed esercente la professione

forense nella stessa circoscrizione di Trieste, il tribunale ha

ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio sull'impugnazione,

a motivo della quale risultava dedotta, fra l'altro, ai sensi dell'art.

185, n. 1 cod. proc. pen., la nullità del procedimento per

l'inosservanza dei requisiti di capacità del giudice.

Nel merito il tribunale ha osservato che non senza fondamento può

dubitarsi, in riferimento al principio costituzionale della

indipendenza del giudice, della legittimità dell'art. 32

dell'Ordinamento giudiziario, nella parte concernente la possibilità

che procuratori esercenti siano nominati vice pretori onorari.

Anche ai giudici onorari, ancorché appartengano solo

temporaneamente all'ordine giudiziario, dovrebbe infatti, essere esteso

il divieto, stabilito per i magistrati ordinari e speciali, di

assumere, durante la carica, impieghi ed uffici pubblici e privati e,

in particolare, di esercitare attività professionali che, per gli

interessi ad esse connessi, possano incidere sulla obiettività e

indipendenza dei giudizi.

Costituitasi davanti a questa Corte in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato ha sostenuto essere la questione infondata.

Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge,

espressamente enunciato nel secondo comma dell'art. 101 della

Costituzione, sarebbe erroneamente richiamato dal tribunale di Trieste,

che non ne avrebbe colto l'esatto significato, volto unicamente ad

escludere che il giudice possa essere subordinato o vincolato ad altri

soggetti ed in particolare agli altri poteri dello Stato.

Nella specie, si è argomentato, il vice pretore onorario, nominato

in base ai requisiti preveduti dal menzionato art. 32 dell'Ordinamento

giudiziario, non potrebbe dirsi privo di autonomia, solo perché

esercente la professione di procuratore legale.

L'esercizio di tale attività professionale non importerebbe

infatti vincoli, giuridicamente rilevanti, di dipendenza da altri

soggetti, essendone, anzi, preveduta dalle leggi professionali

l'incompatibilità assoluta con attività di lavoro subordinato,

particolarmente di tipo impiegatizio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del tribunale di Trieste viene sollevata, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciante

il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,

dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.

12), in quanto prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori

legali esercenti, ai quali non è vietato, quindi, di esercitare

attività professionali; con la conseguenza che gli interessi a queste

connessi possano incidere sulla obiettività ed imparzialità dei

giudizi.

Dall'oggetto della questione esorbita, pertanto, il secondo comma

di detta norma, concernente la destinazione temporanea, in luogo di

uditori giudiziari e nelle preture ove questi manchino, di vice pretori

onorari, ai quali è inibito, per la durata dell'incarico, l'esercizio

della professione forense.

In correlazione, poi, col giudizio di rilevanza espresso nella

specie dal tribunale con riguardo esclusivo alla posizione giuridica di

un procuratore legale investito delle funzioni di vice pretore, va

anche chiarito, sempre in via preliminare, che l'attuale contestazione,

ancorché genericamente rivolta dall'ordinanza al primo comma dell'art.

32, è in effetti diretta alla sola disposizione concernente detta

categoria di soggetti, e non a quella relativa ai notai, il cui assetto

professionale ha caratteri istituzionalmente propri e peculiari.

2. - Nel merito la questione non è fondata.

Il vigente ordinamento prevede la nomina, da parte del Consiglio

superiore della magistratura, su proposta dei Presidenti delle Corti

d'appello, per la durata di un triennio e con la possibilità di

conferma per ulteriori periodi, di vice pretori onorari scelti fra i

detti procuratori legali, nonché fra laureati in giurisprudenza e

notai, nel numero massimo di due per ciascuna pretura, salvo

particolari esigenze di servizio.

Per l'importanza e delicatezza delle funzioni giudiziarie, cui i

vice pretori onorari sono chiamati, è richiesto l'accertamento che

essi, per la loro condotta, diano sicuro affidamento di poter

degnamente esercitare le funzioni medesime. In particolare e in

conseguenza del carattere non retribuito dell'attività demandata ai

detti magistrati onorari, che non esclude lo svolgimento di altra

attività professionale, ogni cautela è posta nell'accertarsi che la

detta attività non possa determinare, tenendosi conto anche delle

caratteristiche dell'ambiente, pericoli di parzialità nell'esercizio

delle funzioni giudiziarie. In proposito va menzionata la circostanza

che ai requisiti comuni ad ogni altro pubblico funzionario, riguardanti

la preparazione tecnica e la irreprensibilità della condotta morale e

civile, nonché la inesistenza delle cause di incompatibilità

derivanti da attività industriali e commerciali, comprovate mediante i

rituali certificati e le informazioni delle autorità amministrative,

il Consiglio superiore della magistratura richiede, nei confronti di

coloro che aspirano alle funzioni di vice pretore onorario, il parere

del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e la

dichiarazione con la quale gli stessi interessati si impegnano, in

quanto esercenti la professione forense, a non trattare cause innanzi

alla pretura presso la quale chiedono di essere nominati (sempre quando

questo non sia l'unico ufficio del luogo), ovvero alla sezione di

pretura cui venissero destinati, ove si tratti di pretura divisa in piu

sezioni.

In conseguenza e pur escludendosi, secondo le istruzioni impartite

dal Consiglio superiore, nei riguardi dei vice pretori onorari non

reggenti, le disposizioni in materia di incompatibilità di funzioni

riguardanti i magistrati dell'ordine giudiziario, ad eccezione di

quelle sopramenzionate, la nomina dei vice pretori onorari, così come

la loro conferma, è subordinata a caute valutazioni miranti ad

assicurare che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, il

giudice rimanga soggetto soltanto alla legge, secondo il precetto

dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e, quindi, sottratto a

pressioni od ingerenze che valgano a diminuirne le garanzie di

imparzialità.

A questo stesso fine è preordinata la revoca dell'incarico, quando

vengano meno i requisiti legittimanti la stessa attribuzione

dell'ufficio o si manifestino nuove circostanze che ne sconsiglino

l'ulteriore esplicazione.

Con riferimento ai singoli processi affidati al magistrato

onorario, non vanno trascurati, infine, i rimedi previsti dai codici di

rito penale e civile, concernenti le incompatibilità specifiche, i

doveri di astensione e le cause di ricusazione.

Orbene, in base a tale complessa normativa, non può ammettersi che

non risulti garantita in concreto la posizione assolutamente super

partes del giudice onorario, con l'esclusione, come esige il precetto

della Costituzione sopra ricordato, di qualsiasi anche indiretto

interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di

vantaggi quanto di pregiudizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la nomina a

vice pretori onorari di procuratori.esercenti; questione sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 101, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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