Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1958 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre

1952, n. 4363, promosso con ordinanza 26 ottobre 1957 emessa dalla

Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Sacchini Settimio e l'Ente per la colonizzazione della maremma

tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito l'avv. Paolo Barile per Sacchini Settimio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 10 novembre 1951 per notar Maccanti il signor Sacchini

Settimio acquistava dal signor Massetani Serafino quattro poderi

denominati Scopeto, Lughera, Lavalle e Caprareccia siti a Ponsano, in

comune di Volterra, della superficie complessiva di ettari 135.97.20.

Con decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3524 (Gazzetta

Ufficiale, 19 gennaio 1953, suppl. ord.) e 28 dicembre 1952, n. 4363

Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1953, suppl. ord.) parte di tali terreni,

e precisamente ettari 23.03.52, ivi comprese le quattro case coloniche,

veniva espropriata a carico del Massetani, che ne figurava proprietario

al 15 novembre 1949, e trasferita in proprietà dell'Ente per la

colonizzazione della maremma tosco-laziale.

Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati

promosso dal Sacchini contro l'Ente Maremma innanzi al Tribunale di

Pisa con atto di citazione 21 luglio 1955, l'attore sollevò questione

di legittimità costituzionale avverso i citati decreti presidenziali

per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per i seguenti

motivi:

1) l'intera proprietà del Massetani, nella sua consistenza

catastale al 15 novembre 1949, aveva un reddito dominicale considerato

al 1 gennaio 1943 inferiore a L. 30.000, e non era quindi soggetta ad

esproprio ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e dell'annessa tabella di scorporo.

2) per soli 23 ettari di terreno erano state espropriate tutte e

quattro le case coloniche che servivano 136 ettari di terreni

lasciandone privi ben 113, con ciò esulandosi dal fine del

miglioramento fondiario costituente il limite segnato dall'art. 2 della

citata legge n. 841.

L'Ente convenuto contestava la fondatezza della domanda attrice.

Con sentenza 24 maggio-16 luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la

manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rigettava

la domanda del Sacchini. Contro la predetta sentenza veniva proposta

impugnazione dall'attore soccombente e la Corte di appello di Firenze

con ordinanza del 26 ottobre 1957 rimetteva alla cognizione della Corte

costituzionale la questione di costituzionalità nei termini indicati

dal Sacchini.

Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1958.

L'ordinanza della Corte di appello di Firenze pone a fuoco la

questione di legittimità costituzionale nei seguenti termini: "La

questione si riduce nel vedere se, per la norma dell'art. 4 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, il reddito dell'intera proprietà deve essere

determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1

gennaio 1943, con riferimento ai dati catastali dei terreni al 15

novembre 1949, così come sostiene il Sacchini, oppure con riferimento

alla titolarità dei beni al 15 novembre 1949 e ai dati catastali

all'epoca dell'esproprio, così come assume l'Ente Maremma".

Inoltre l'ordinanza stessa ha rimesso alla cognizione della Corte

costituzionale l'altra eccezione di incostituzionalità sollevata dal

Sacchini per l'espropriazione delle quattro case coloniche.

Costituitosi nel presente giudizio, il Sacchini nella sua difesa

prende le mosse dalla sentenza n. 81 del 16 maggio 1957 della Corte

costituzionale.

Nell'atto del 17 gennaio 1958 il Sacchini deduce l'illegittimità

costituzionale dei due decreti presidenziali per eccesso di delega.

In particolare:

a) violazione dell'art. 4 della legge 1950, n. 841, perché il

reddito dominicale della proprietà secondo il catasto al 15 novembre

1949 e con applicazione delle tariffe di estimo vigenti al 1 gennaio

1943 era di L. 4.720,21, cioè inferiore a L. 30.000, così che non

doveva farsi luogo ad espropriazione;

b) violazione dell'art. 2 della legge 1950, n. 841, quanto ai fini

di trasformazione in rapporto alle finalità della riforma fondiaria ed

agraria, perché per i 23 ettari di terreni trasferiti in proprietà

dell'Ente Maremma erano state espropriate tutte e quattro le case

coloniche, lasciandone privi gli altri 113 ettari.

Nella sua memoria il Sacchini sostiene che dalle sentenze della

Corte costituzionale 67 e 126, rispettivamente del 14 maggio 1957 e del

28 novembre 1957, appare evidente che la Corte costituzionale ha

interpretato l'art. 4 della legge n. 841 nel senso che il reddito della

proprietà, ai fini della determinazione della quota di scorporo, si

ricava dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio

1943 con riferimento alla consistenza, cioè al classamento dei terreni

nella situazione stabilizzata al 15 novembre 1949.

La realtà di fatto, cui fa riferimento la sentenza n. 81 del 16

maggio 1957, è quella del 15 novembre 1949. "L'entrata in

conservazione del nuovo catasto a Volterra nel 1951 è un fatto del

tutto irrilevante, essendo quella del 15 novembre 1949 la data fissata

dalla legge per il congelamento sia della estensione che del

classamento della proprietà terriera. L'Ente non doveva adagiarsi sui

dati che il nuovo catasto gli forniva alla data del 1951, e doveva far

ricorso, se credeva, all'art. 6 della legge n. 841".

Sul secondo motivo la memoria ribadisce che la espropriazione di

quattro case coloniche per 23 ettari, lasciandone privi gli altri 113

ettari, concreta non un vizio di merito, ma un autentico eccesso di

potere che redundat in violazione della norma costituzionale. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dei due decreti del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre

1952, n. 4363, che dispongono l'esproprio di terreni in confronto del

sig. Sacchini Settimio ed in favore dell'Ente Maremma, consiste

nell'interpretazione dell'art. 4, primo comma, della legge 21 ottobre

1950, n. 841.

Questa Corte aveva già, nelle sentenze nn. 65, 67, 81 e 126 del

1957, interpretato l'art. 4 nel senso che, agli effetti dello scorporo,

si debba fare riferimento alla data del 15 novembre 1949 per la

determinazione della consistenza dei terreni soggetti all'esproprio,

sia rispetto alla loro estensione che alla qualità e classe di essi.

Con la sentenza in pari data n. 70, alla quale è sufficiente

rinviare, la Corte ha ribadito questa interpretazione risolvendo la

questione per una fattispecie del tutto identica a quella che ha dato

luogo al presente giudizio.

Tanto premesso, va rilevato che è fuori discussione, in via di

fatto, che i due decreti presidenziali, per i quali è stata proposta

la questione di legittimità costituzionale, hanno fatto riferimento,

ai fini dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge

stralcio, ai dati catastali del tempo dell'esproprio e precisamente ai

dati risultanti dal nuovo catasto entrato in conservazione in loco alla

data del 1 settembre 1951, e non ai dati risultanti dal vecchio catasto

alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè indicata dall'art. 4

per la determinazione della "consistenza" della proprietà terriera

privata.

È altresì fuori contestazione che il reddito dominicale della

proprietà del Massetani Serafino (dante causa del Sacchini ed

intestatario della proprietà al 15 novembre 1949) a questa data era

complessivamente di L. 4.720,21, e cioè inferiore alla cifra di L.

30.000 stabilita dalla legge come il minimo per lo scorporo.

Deve quindi concludersi, al lume dell'interpretazione data all'art.

4 della legge stralcio del 1950, n. 841, dalla Corte nelle suindicate

sentenze e qui riaffermata, che i due decreti presidenziali in

questione sono viziati da illegittimità costituzionale per eccesso di

delega.

Accolto il motivo principale di contestazione della legittimità

costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica, non

occorre esaminare il motivo subordinato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28

dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953,

suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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