Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso dall'ordinanza 25 maggio 1956

della Corte di appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile

vertente fra Romanazzi Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la

riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al

n. 255 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Francesco Santoro

Passarelli, M. S. Giannini e Saverio Nisio, per l'Ente di riforma, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atti di citazione 19 novembre 1951 e 26 aprile e 5 maggio 1952

il principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro conveniva

l'Ente Puglia e Lucania davanti al Tribunale di Bari per rivendicare i

terreni a lui espropriati per oltre 400 ettari in varie tenute,

contestando la legittimità di due decreti presidenziali 30 agosto

1951, n. 838, e 2 aprile 1952, n. 293 (pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 e n. 93 del 19

aprile 1952).

Le cause ebbero varie vicende e furono decise dal Tribunale con tre

sentenze: 29 aprile-21 maggio 1952, 30 dicembre 1952-5 febbraio 1953

(n. 101) e 30 dicembre 1952-5 febbraio 1953 (n. 102).

Contro dette sentenze, l'attore propose appello; e la Corte di

appello di Bari, con sentenza 25 maggio-13 luglio 1956, non definitiva,

riunì i gravami e dichiarò manifestamente infondate varie questioni

di legittimità sollevate dall'attore, fatta eccezione per le seguenti,

che rimise poi a questa Corte con l'ordinanza emessa il 25 maggio 1956:

a) se le disposizioni dell'art. 18 della legge stralcio, in virtù

delle quali l'indennità di espropriazione non si determina in base al

valore venale dei beni espropriati, ma in base al valore accertato per

l'imposta sul patrimonio, né viene pagata in contanti, ma in titoli di

Stato redimibili in 25 anni, siano compatibili con le norme contenute

negli artt. 42 e 44 della Costituzione;

b) se, ancora, le indicate disposizioni, per aver fatto riferimento

ai valori del 1946, siano compatibili con la norma dello art. 73, terzo

comma, della Costituzione.

Tale ordinanza, regolarmente notificata e comunicata a norma di

legge, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8

settembre 1956.

Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Nisio, ha

chiesto che si dichiarino infondate le suddette questioni e ha dedotto

a riguardo:

a) che i criteri per la liquidazione dell'indennità, adottati

dalla legge stralcio, si giustificano in relazione alla natura e alla

portata della riforma agraria;

b) che il principio dell'irretroattività della legge civile non è

sancito né nell'art. 73 né in altro articolo della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del

Consiglio dei Ministri, ha chiesto che le questioni siano dichiarate

improponibili o, subordinatamente infondate. Tutte le parti hanno

illustrato più ampiamente le loro deduzioni in memorie e nella

discussione orale dell'udienza. Considerato in diritto :

La Corte ha avuto già occasione di pronunciare sulla eccezione

pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, con la

sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 e non rileva ragioni sufficienti per

indurla a modificare il proprio convincimento.

In quanto alle due questioni di legittimità costituzionale della

legge, 21 ottobre 1950, n. 841, sollevate dalla Corte di appello di

Bari con l'ordinanza di rinvio, si osserva che la prima di esse,

concernente i criteri adottati dalla legge per la determinazione delle

indennità di espropriazione, forma oggetto della sentenza n. 61 del 13

maggio 1956, alla quale si fa espresso riferimento.

Nella presente pronuncia la Corte deve pertanto risolvere solamente

la questione, se la disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, la quale fa riferimento al valore definitivo accertato ai

fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita

con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, per determinare la

indennità per i terreni espropriati, debba considerarsi

costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 73 della

Costituzione "per quanto concerne" - secondo il testo dell'ordinanza

della Corte di appello di Bari - "la determinazione delle indennità di

espropriazione e la irretroattività della loro commisurazione".

La Corte costituzionale ritiene che tale questione non possa essere

considerata fondata, perché nel caso della disposizione denunciata il

problema della retroattività della legge non si pone neppure. Si può

quindi prescindere dall'esame della questione se la esclusione della

efficacia retroattiva delle leggi in materia penale, disposta

espressamente nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

costituisca manifestazione di un principio costituzionale più generale

avverso alla retroattività di tutte le leggi, anche su materie non

penali; e si può anche omettere il rilievo, che comunque siffatto

principio non potrebbe essere ricavato dall'art. 73, menzionato

nell'ordinanza, perché il terzo comma di tale disposizione disciplina

semplicemente il momento della entrata in vigore delle leggi, e più

precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di

quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità

di eccezioni.

Nella specie il problema della retroattività della legge è del

tutto fuori luogo, perché la disposizione dell'art. 18 della legge

stralcio non disciplina situazioni od eventi trascorsi, non dispone per

il passato, ma per il presente e l'avvenire, secondo la formulazione

dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al

Codice civile; essa fa bensì riferimento ad atti, di dichiarazione e

di accertamento di valori, compiuti in tempo precedente, e alle

situazioni giuridiche ad essi conseguenti, però non già per

disciplinarli nuovamente e in modo diverso, ma per assumerli quali

elementi di fatto rilevanti per la determinazione di certe conseguenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 42, 44 e 73, terzo comma, della

Costituzione, proposte con la ordinanza 25 maggio 1956 della Corte di

appello di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra Romanazzi

Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria

dell'Ente Puglia e Lucania.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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