Corte costituzionale

Sentenza n. 701/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 139legge 89/1913

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.139, n.1, della

legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile), promosso con

ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Giudice Istruttore presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bellelli Elvira

ed altri, iscritta al n.717 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 prima ss. dell'anno

1987;

Visti gli atti di costituzione di Bellelli Elvira ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Marco Zanotti per Bellelli Elvira ed altri e

l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, con

ordinanza 3 luglio 1987, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89

(legge notarile), con riferimento all'art.27, secondo comma, Cost.

Riferiva il giudice nell'ordinanza che, avendo emesso mandato di

cattura nei confronti di tre persone esercenti la professione di

notaio, imputate di corruzione continuata per atti contrari ai doveri

d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici, aggravata e

continuata, e associazione per delinquere, aveva altresì disposto,

quale obbligatoria conseguenza ex lege, prevista dalla norma

impugnata, l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile.

Successivamente, però, aveva concesso agli imputati la libertà

provvisoria.

A quel punto, la difesa aveva chiesto la revoca del provvedimento

di inabilitazione sostenendo che, a seguito della concessione della

libertà provvisoria, il mandato di cattura doveva ritenersi ormai

inoperante. Ma il giudice istruttore, assumendo, invece, che il

mandato di cattura, nonostante la concessione del beneficio,

conservava la sua validità giuridica come titolo costituito fino a

quando non fosse revocato per cause varie, oppure sostituito con

mandato di comparizione ex art. 260, secondo comma, cod.proc.pen.,

respingeva l'istanza.

Contestualmente, però, riconoscendo che il principio di

presunzione di non colpevolezza dell'imputato, di cui all'art. 27,

secondo comma, Cost. potrebbe effettivamente comportare un sospetto

d'illegittimità costituzionale nei confronti della norma impugnata,

che impone obbligatoriamente una sanzione interdittiva, riferibile

soltanto alla condanna definitiva, sollevava d'ufficio la questione

di cui sopra, sospendendo il procedimento in riferimento ad essa.

2. - Si costituivano, nel giudizio innanzi a questa Corte, le

parti private, rappresentate e difese dal prof. avv. Nicola Mazzacuva

e dall'avvocato Marco Zanotti, ambo del foro di Bologna.

Le difese, associandosi all'argomento espresso dal Giudice

nell'ordinanza, mettono a confronto la giurisprudenza contraria delle

Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con quella favorevole

del Consiglio di Stato, osservando che, in definitiva, le stesse

Sezioni Unite hanno finito per riconoscere la validità di

quest'ultima, limitatamente, però, alla posizione del pubblico

impiegato: e ciò perché l'attività di questi è di regola soggetta

al controllo gerarchico, diretto ed immediato, del superiore.

Osservano, però, le difese che il punto non è questo, ma soltanto

quello di decidere se la concessione della libertà provvisoria

equivalga o non a revoca del mandato di cattura. Se la risposta è

negativa, il pubblico impiegato non può godere di trattamento

privilegiato ma, se è positiva, non è possibile, senza violare la

legge ordinaria e la stessa Costituzione (art. 3), negarne

applicazione ai professionisti. E ciò a prescindere dal fatto che

poi, anche per questi ultimi, è previsto il controllo degli Organi

disciplinari anche prima della ripresa dell'attività professionale,

data la possibilità di irrogare una misura sospensiva cautelare

facoltativa.

D'altra parte, la contraria opinione non tiene alcun conto del

novum legislativo in materia di pene accessorie, ex art.140 novellato

cod. pen., che ha abolito ogni vincolante automatismo

nell'applicazione provvisoria di pene accessorie.

3. - È pure intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che

ritiene irrilevante, o quanto meno inammissibile, e comunque

infondata la sollevata questione.

Irrilevante perché sulla questione il Giudice Istruttore avrebbe

potuto e dovuto soltanto pronunziare una sentenza di incompetenza: e

ciò in quanto, ai sensi dell'art. 263 del r.d. 9 ottobre 1914,

n.1326, che è il regolamento di esecuzione della cosidetta "legge

notarile" impugnata, soltanto il Tribunale civile può deliberare con

sentenza sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione

notarile, sentito il parere del Consiglio dell'ordine e del P.M.: il

Giudice Istruttore era, perciò, incompetente e il giudizio della

Corte non potrebbe avere alcuna rilevanza sull'ulteriore corso.

Ad ogni modo, la questione sarebbe inammissibile anche sotto altro

profilo, in quanto, avendo l'ordinanza del Giudice Istruttore natura

di sentenza, sia pure pronunziata da giudice incompetente, egli non

avrebbe più alcun potere di revocarla, potendo l'ordinanza essere

soltanto gravata di appello. Essendo, quindi, il giudizio davanti al

Giudice Istruttore ormai concluso, la sollevata questione è

irrilevante.

In ogni caso, sulla rilevanza manca qualsiasi motivazione.

Infine, la questione sarebbe comunque infondata, perché

l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile non è una

sanzione penale accessoria ma un provvedimento cautelare, e perciò

non varrebbero le considerazioni svolte ex adverso. Sarebbe, infatti,

perfettamente razionale che, in presenza di indizi di colpevolezza,

il legislatore si sia preoccupato di garantire la collettività dai

rischi connessi alla continuazione, da parte dell'indiziato, di così

delicata funzione.

In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata ha

depositato una lunga memoria, dove sono stati discussi ampiamente i

profili sostanziali e processuali della questione. Considerato in diritto

1. - La proposta questione è inammissibile per un duplice ordine

di motivi. Innanzitutto perché il giudice rimettente non dedica una

sola parola della motivazione alla rilevanza della questione in

ordine al giudizio a lui sottoposto. Ben è vero che egli ordina la

sospensione del procedimento in corso limitatamente alla sollevata

questione, così sottintendendo che il procedimento stesso, sul punto

investito dalla questione, sarebbe poi dovuto continuare innanzi ad

esso Giudice Istruttore sulla base di quanto questa Corte avrebbe

deciso. Non dice e non spiega, però, l'ordinanza in qual modo

potrebbe quel giudizio continuare e quali ulteriori provvedimenti

potrebbe il giudice adottare in ordine al già assunto provvedimento

di inabilitazione dei tre notai all'esercizio delle funzioni, ex art.

139 n. 1 l. 16 febbraio 1913 n. 89.

In secondo luogo, perché, in realtà, è evidente che nessuna

prosecuzione del giudizio concernente la disposta inabilitazione si

sarebbe più potuta verificare innanzi al Giudice rimettente. Questi,

infatti, da una parte, si era già spogliato del giudizio emettendo

il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca

dell'inabilitazione (cui peraltro non era competente) e, dall'altra,

è escluso che, quand'anche la questione fosse stata accolta, egli

avrebbe poi potuto revocare l'abnorme ordinanza con cui ha disposto

dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essa

ha sostanziale valore di sentenza, essendo questo l'esatto

provvedimento che si sarebbe dovuto adottare.

È il Tribunale civile, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento di

esecuzione della legge impugnata approvato con r.d. 9 ottobre 1914

n.1326, il solo competente a decidere sull'istanza di riammissione

all'esercizio della professione notarile, previo parere del P.M. e

del Consiglio dell'ordine.

2. - La difesa di parte privata, che nelle memorie non aveva mai

preso in considerazione la questione di rilevanza, ha invocato

all'udienza la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Corte

deve comunque pronunziarsi sulla questione dedotta anche se frattanto

la vicenda processuale si è estinta o si è composta. Senonché la

richiamata giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui la

questione dedotta, benché successivamente estintosi il procedimento

nel quale incidentalmente era sorta, era nata però, viva e vitale in

quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata e

gli atti venivano trasmessi a questa Corte: si trattava, in altri

termini, d'irrilevanza sopravvenuta.

Nella specie, invece, la questione nasceva già morta, perché la

sua irrilevanza era originaria, avendo il giudice già emanato, sul

punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non

sarebbe più potuto ritornare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile),

sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma con

ordinanza 3 luglio 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:701 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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