Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1978

Altra decisione · depositata il 02/06/1978 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75,

secondo comma, della Costituzione, delle richieste di referendum

popolare per l'abrogazione:

1. - della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a

tutela dell'ordine pubblico", come modificata, nell'art. 5, dall'art. 2

della legge 8 agosto 1977, n. 533: "Disposizioni in materia di ordine

pubblico" (n. 11 reg. ref.);

2. - della legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al

finanziamento dei partiti politici", come modificata, nell'art. 3,

terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978,

n. 11, "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme

sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (n.

12 reg. ref.).

Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 25 maggio 1978, l'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha disposto che

le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, si svolgano sul

seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975,

n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", come

modificata, nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533,

"Disposizioni in materia di ordine pubblico"?

L'Ufficio centrale ha infatti rilevato che questa Corte - con

sentenza n. 68 del 17 maggio 1978 - aveva dichiarato l'illegittimità

dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, "limitatamente alla parte in

cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole

disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra

disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi

ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti

normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui

sulle nuove disposizioni legislative"; e conseguentemente aveva

annullato - con la sentenza n. 69 del 23 maggio 1978 - l'ordinanza

emessa dall'Ufficio centrale in data 6 dicembre 1977, nella parte in

cui modificava il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del

1975, eccettuandone l'art. 5.

Su questa base, l'Ufficio centrale ha constatato che la modifica

introdotta dall'art. 2 della legge n. 533 del 1977, quanto all'art. 5

della legge n. 152 del 1975, "esaurendosi nell'ampliamento della figura

criminosa con esclusione di un caso particolare, nell'inasprimento

della sanzione e nella previsione dell'arresto facoltativo in

flagranza, pur se innova anche nella sostanza la disciplina precedente,

tuttavia è sempre riconducibile ai principi complessivamente

ispiratori di questa"; e pertanto ha concluso che le relative

operazioni referendarie si dovranno estendere alla nuova disposizione.

2. - Con altra ordinanza emessa in pari data, l'Ufficio centrale ha

disposto che le operazioni relative alla richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, si

svolgano sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2

maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei

partiti politici", come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lettera

b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, "Modifiche

alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo

dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?

Preso atto della ricordata sentenza n. 68 del 17 maggio 1978,

l'Ufficio centrale ha ritenuto "che la introdotta modifica, attenendo

alla sola individuazione dei destinatari del finanziamento, opera una

innovazione di dettaglio, costituente una ulteriore puntuale

applicazione dei principi informatori della complessiva disciplina

preesistente"; ed anche in tal caso ha perciò modificato l'oggetto del

quesito, estendendo le operazioni referendarie alla nuova disposizione.

3. - Entrambe le ordinanze sono state quindi trasmesse a questa

Corte, per la verifica dell'esistenza di eventuali ragioni

d'inammissibilità, in ordine ai.quesiti referendari così modificati.

Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente della Corte

ha fissato per le conseguenti deliberazioni il giorno 1 giugno 1978,

dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle richieste ed al

Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo

comma, della legge n. 352 del 1970; né gli uni né l'altro si sono

avvalsi della facoltà di depositare memorie, di cui all'art. 33, terzo

comma, della legge citata. Considerato in diritto :

1. - Ciò premesso, la Corte ritiene ammissibile la richiesta di

referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152

("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), anche in ordine

all'art. 5 della legge stessa, come modificato dall'art. 2 della legge

8 agosto 1977, n. 533 ("Disposizioni in materia di ordine pubblico").

Valgono in tal senso, infatti, le stesse considerazioni che la

Corte ha già svolto nella sentenza n. 16 del 7 febbraio 1978, per

desumere l'ammissibilità della richiesta referendaria concernente, nel

loro complesso, tutte le residue disposizioni della legge n. 152 del

1975.

2. - Del pari, non sussistono specifiche ragioni

d'inammissibilità, per effetto dell'estensione delle operazioni

referendarie concernenti la legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo

dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), all'articolo unico

della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio

1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al

finanziamento dei partiti politici").

Quanto invece all'ammissibilità del referendum per l'abrogazione

dell'intera legge n. 195 del 1974, la Corte si è già espressa in

senso affermativo con la ricordata sentenza n. 16 di quest'anno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibili, ai sensi delle indicate ordinanze

dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,

le richieste di referendum:

1) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152

("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), come modificata

nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533

("Disposizioni in materia di ordine pubblico");

2) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), come

modificata, nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico

della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio

1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al

finanziamento dei partiti politici").

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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