Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1970

Altra decisione · depositata il 18/05/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 23 dicembre 1969, depositato in cancelleria l'8

gennaio 1970 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1970, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente

della regione Friuli-Venezia Giulia 2 settembre 1969, con il quale è

stato disposto il riconoscimento della personalità giuridica

dell'associazione "Società nautica pietas julia".

Visto l'atto di costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Gaspare

Pacia, per la regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 21 dicembre 1969 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto

del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in data 2 settembre

1969, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 12 del codice

civile, il riconoscimento della personalità giuridica

dell'associazione privata "Società nautica pietas julia" avente lo

scopo di coltivare lo sport del remo, della vela, del motore e del

nuoto.

Si osserva nel ricorso che il provvedimento andrebbe annullato

perché violerebbe l'art. 8 in relazione agli artt. 4 n. 14, e 5 dello

statuto regionale che attribuiscono tassativamente alla regione

potestà legislativa e connesse funzioni amministrative in materia di

"istituzioni sportive". Invero, è attribuito alla regione di istituire

enti pubblici pel raggiungimento di finalità rientranti nelle materie

devolute alla competenza regionale, ma tale attribuzione non potrebbe

spingersi fino alla creazione, regolamentazione e disciplina delle

persone giuridiche private, che hanno e debbono avere nell'ordinamento

giuridico statale una loro propria unitaria disciplina trascendente

l'ambito delle singole materie attribuite alla regione.

Le disposizioni del codice civile sul riconoscimento delle persone

giuridiche, prosegue il ricorso, attengono allo stato ed alla capacità

delle persone, e presuppongono l'accertamento degli elementi necessari

per la loro esistenza, che debbono rispondere ad esigenze di ordine

generale, la cui valutazione non potrebbe comunque essere rimessa alla

regione.

Il provvedimento impugnato non potrebbe, d'altra parte,

considerarsi strumentalmente connesso con la materia attribuita alla

regione, essendo dotato di una efficacia autonoma concernente la

nascita della persona giuridica, onde anche sotto questo profilo

esorbiterebbe dai limiti della competenza regionale.

Il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia si

è ritualmente costituito contestando la fondatezza del ricorso. In

sostanza, secondo il resistente, la locuzione "istituzioni sportive" di

cui all'art. 4, n. 14, dello statuto, includerebbe indubbiamente anche

gli enti privati, né sarebbe concepibile escludere dalla competenza

regionale le attribuzioni che condizionano l'esistenza degli enti

medesimi. D'altra parte anche indipendentemente da tale argomentazione

di carattere testuale nulla vieterebbe che le regioni si avvalgano

anche di enti di carattere privato per il raggiungimento dei propri

fini di natura pubblica e che, conseguentemente, ne determinino

direttamente l'esistenza.

Conclude pertanto chiedendo respingersi il ricorso.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una memoria

illustrativa con cui, sviluppando le tesi già svolte, contesta

l'interpretazione della espressione "istituzioni sportive" di cui al

citato art. 4, n. 14, dello statuto regionale, proposta dalla difesa

della regione, ed in proposito osserva, sostanzialmente, che il detto

termine avrebbe tecnicamente un significato ben preciso, limitato alle

persone giuridiche pubbliche. La disposizione statutaria non sarebbe

comunque estensibile al punto da ricomprendere procedure che, come

quella in esame, non siano strumentalmente necessarie o sufficienti

rispetto alla materia considerata. E tale conclusione risulterebbe

anche confermata in base all'art. 15 delle norme di attuazione dello

statuto Friuli- Venezia Giulia, dal cui tenore non si potrebbe in alcun

modo desumere la volontà del legislatore di attribuire alla regione la

materia del riconoscimento delle persone giuridiche.

Anche la difesa della regione ha depositato nei termini una memoria

con cui ribadisce le argomentazioni già addotte e, al fine di

dimostrare ulteriormente la possibilità che la regione persegua i suoi

scopi di natura pubblica anche attraverso enti privati, osserva che,

nel diverso assetto che si andrebbe stabilendo nei rapporti fra diritto

pubblico e privato, le persone giuridiche regolate dal I e V libro del

codice civile cesserebbero di essere private, secondo la loro

tradizionale configurazione, assumendo invece le caratteristiche di

forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di

scopi sia pubblici che privati. Considerato in diritto :

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri viene basato sul sostanziale motivo che ogni

riconoscimento di persona giuridica privata, riguardando lo stato e la

capacità personale nella sfera privatistica, non potrebbe che spettare

allo Stato, onde assicurare una disciplina uniforme nei confronti, sia

dell'accertamento della rilevanza degli scopi, sia della susseguente

tutela dei rapporti con altri soggetti di diritto.

La Corte non ritiene fondato l'addotto motivo di esclusione della

competenza regionale.

2. - Va osservato che il riconoscimento di cui agli artt. 12 del

codice e 1-2 delle norme di attuazione (R.D. n. 318 del 1942) avviene

mediante provvedimento amministrativo (decreto del Capo dello Stato),

che può essere anche adottato dai prefetti, se delegati dal Governo,

qualora si tratti di enti ad attività limitata nell'ambito

provinciale.

Al rilievo che il riconoscimento e, quindi, la istituzione di

persona giuridica privata, costituisce esercizio di funzione

amministrativa, va fatto seguire l'altro rilievo che attiene alla

materia formante oggetto del riconoscimento. Nel caso in esame, la

materia è quella indicata negli artt. 4, n. 14, ed 8 dello statuto,

approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963 e dalle successive

norme di attuazione di cui al decreto presidenziale n. 1116 del 1965,

nelle quali norme è precisata l'ampia competenza sostitutiva

dell'amministrazione regionale a quella statale: compresa la materia

delle istituzioni sportive, espressamente attribuita alla competenza

legislativa e, corrispondentemente, amministrativa, della regione.

La Società nautica "Pietas julia" per le sue finalità

istituzionali, consistenti nell'incremento degli sports acquatici e per

la sua area di operatività, significata sia dalla localizzazione in

sede regionale (Monfalcone) sia dall'assenza di qualsiasi indice di

espansione extra- territorio, non può che ritenersi inquadrata nella

suindicata materia statutaria.

3.- È poi da rilevare che l'attività amministrativa in esame,

operando in materia di "istituzioni sportive", non può non comprendere

tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime.

In questo senso, il riconoscimento della personalità ha una sua

rilevanza nel settore della competenza regionale in esame: onde

apparirebbe non logicamente corretto considerarlo come fenomeno

giuridico a sé stante e del quale convenga ipotizzare, ai fini della

competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui,

invece, è parte integrante. Il che risulta ancora più evidente, ove

si consideri che il generale interesse che caratterizza ed accompagna

un'attività di educazione fisica è qui rapportato alla misura locale,

per cui è giustificato che la valutazione discrezionale degli scopi e

dei mezzi pertinenti alle istituzioni da riconoscere, sia più

agevolmente compiuta con gli strumenti d'indagine e di conoscenza a

disposizione immediata e diretta dell'autorità decentrata, alla pari

di quanto lo stesso art. 12 del codice civile consente per determinate

categorie di enti operanti nell'ambito provinciale anziché nazionale.

E ciò indipendentemente dalla natura privata dell'ente, in quanto

la procedura che culmina nell'atto di riconoscimento si concreta e si

esaurisce nella valutazione della sussistenza degli elementi necessari

per poter giungere, mediante l'identificazione dei connotati dell'ente

stesso, al conferimento della personalità; ciò configurandosi come

vero e proprio esercizio di pubblica amministrazione in una materia

che, pur costituendo l'oggetto e lo scopo dell'ente privato, coincide

con la materia attribuita alla competenza amministrativa regionale.

Le suesposte conclusioni non risultano in contrasto con la

precedente giurisprudenza con cui questa Corte ha escluso la competenza

normativa della regione in materia di diritto privato, giacché questo

criterio non riguarda, ovviamente, il caso in esame, in cui non si

tratta di dettare una particolare disciplina interna in materia di

rapporti privati, bensì di dar corso, mediante una attività

strettamente amministrativa, ad una competenza chiaramente indicata

dallo statuto.

La soluzione adottata trova poi positivo riscontro nella sentenza

n. 66 del 1961 con cui questa Corte, nel determinare l'ambito della

competenza legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di

attività agricole, industriali e commerciali, ha precisato che la

competenza stessa si estende anche alla organizzazione di dette

attività sempreché tale organizzazione si esaurisca nell'ambito di

esse, così come si è sopra constatato verificarsi con riguardo

all'attività amministrativa di riconoscimento degli enti privati, in

relazione alla materia di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto

speciale.

È, infine, il caso di aggiungere che la competenza così

riconosciuta alla regione partecipa dei limiti posti dall'ordinamento

all'attività della pubblica amministrazione, onde gli atti relativi

restano suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di

riconoscimento di persone giuridiche private nella materia attinente

alle istituzioni sportive di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto

regionale;

respinge, di conseguenza, il ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969 del Presidente della

giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento

giuridico dell'Associazione "Società nautica pietas julia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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