Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R 28 agosto 1960,

n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei

lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie

", promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1962 dal Pretore di

Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Silvestri Lida,

iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico della signora Lida

Silvestri il Pretore di Vignale Monferrato sollevò d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto legislativo 28 agosto 1960, n. 1325, il quale stabilisce che "i

rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato

stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957,

relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e

calzetterie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole

del contratto collettivo anzidetto...".

Questa norma delegata sarebbe in contrasto con la legge di

delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che autorizza il Governo "ad

emanare norme giuridiche aventi forza di legge... nei confronti degli

appartenenti ad una medesima categoria" e "per tutte le categorie per

le quali risultino stipulati accordi economici o contratti collettivi"

e, in conseguenza, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Il motivo

del contrasto sarebbe da vedere, come si legge nell'ordinanza, nella

circostanza che la legge delegata, adoperando l'espressione "rapporti

di lavoro costituiti per le attività di fabbricazione di maglierie e

calzetterie", avrebbe esteso l'efficacia delle norme anche nei

confronti di quelle aziende, che, per essere, come nel caso in

questione, aziende artigianali, non appartengono alla "categoria" delle

associazioni stipulanti, alla quale, viceversa, la legge di delegazione

vuole limitata l'efficacia delle norme che il Governo è delegato a

emanare.

Il Pretore, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli

atti a questa Corte con ordinanza 31 marzo 1962 la quale, ritualmente

notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 164 del 30 giugno 1962.

2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato l'atto di

intervento il 10 maggio 1962.

L'Avvocatura prospetta alla Corte due ipotesi.

Secondo la prima, la norma impugnata, diversamente da quanto

sostiene il Pretore nella sua ordinanza, altro significato non avrebbe

se non quello di attribuire alle norme delegate efficacia limitata alle

attività industriali e non anche a quelle artigianali: del che

sarebbero prova il tenore letterale della norma ("attività per le

quali è stato stipulato il contratto collettivo ") e la presunzione di

conformità alla legge delegante che assiste la legge delegata.

In tal caso conseguirebbe la non fondatezza della questione

proposta.

Alla stessa conclusione si dovrebbe, per altro, giungere anche se

la legge di delegazione avesse voluto che le norme delegate si

riferissero "alla categoria individuata dall'oggettiva prestazione di

lavoro", se cioè essa avesse dato del termine "categoria " un

significato tale per cui il termine "attività" sarebbe di quello

soltanto un sinonimo: come, del resto, dovrebbe ammettersi dato che,

in effetti, la categoria non è se non "la sfera di interessi attinenti

ad una determinata attività".

Non vi sarebbe perciò contrasto tra la norma di delegazione e

quella delegata, che sarebbero, viceversa, "conformi ", nel senso che

l'interpretazione della seconda dipenderebbe dall'interpretazione della

prima, e più specificamente del concetto di categoria, che in questa

compare. Con che il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe

esaurito, in quanto, accertata quella "conformità", esulerebbe dal suo

ambito accertare, in concreto, l'interpretazione da dare ad entrambe le

norme.

3. - Senonché, per completezza di esame, l'Avvocatura esprime la

tesi che, essendo la categoria, come già affermato, una sfera di

interessi comuni a coloro che svolgono la medesima attività, a questa

attività, considerata in senso oggettivo, astratto, indefinito, "vera

e propria ' serie ' che abbraccia tanto quelli che svolgono oggi

l'attività come quelli che la svolgeranno domani, sotto qualsiasi

profilo ", occorre fare riferimento per determinare l'ambito di

efficacia della norma.

E poiché non potrebbe dubitarsi che l'attività artigiana non sia

"ontologicamente " diversa dalla industriale, dalla quale la distingue

soltanto una differenza nelle dimensioni e nella struttura

dell'impresa, differenza che può assurgere, ma anche non assurgere, a

elemento qualificatore di una diversa categoria, ben può sostenersi,

come ha sostenuto in una sua circolare il Ministero del lavoro, che la

disciplina dell'attività oggettiva di produzione debba essere

applicata anche ai dipendenti da imprese artigiane, quando queste,

prosegue l'Avvocatura, come nel caso, non si raggruppano in una

categoria autonoma, individuata da speciali contratti collettivi.

Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.

4. - All'udienza del 20 marzo 1963 l'Avvocatura ha illustrato la

propria tesi difensiva ed insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La questione non è fondata.

Non è dubbio - e non ne dubita nemmeno il Pretore di Vignale

Monferrato -, che la legge 14 luglio 1959, n. 741, delegando il Governo

a emanare norme giuridiche aventi forza di legge "nei confronti di

tutti gli appartenenti alla medesima categoria", abbia conferito

rilevanza giuridica non già a categorie identificabili secondo

astratti concetti classificatori delle attività produttive e

professionali, ma alle categorie, quali risultano dalla spontanea

organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Né il

legislatore avrebbe potuto operare diversamente in un regime, come

l'attuale, che garantisce la libertà e l'autonomia dell'inquadramento

sindacale.

E ciò appare evidente dal tenore della legge, la quale stabilisce,

nell'art. 1, che "nell'emanazione delle norme il Governo dovrà

uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e

contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle

associazioni sindacali "; nell'art. 2, che "le norme dovranno essere

emanate per tutte le categorie per le quali risultano stipulati accordi

economici e contratti collettivi...", e, nell'art. 4, che "si

considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli

accordi e i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito":

disposizioni tutte che fanno coincidere l'ambito di efficacia delle

norme che il Governo è delegato ad emanare con quello coperto dalla

stipulazione collettiva. Ma ciò risulta, altrettanto evidentemente,

dalla finalità della legge, la quale, come la Corte ha già affermato

(sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962), ha voluto in sostanza

estendere l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi

economici a coloro, imprese e lavoratori, i quali, pur rientrando nella

medesima categoria, identificata dal contratto collettivo o

dall'accordo economico, non ne potevano invocare l'applicazione in base

alle norme del diritto comune.

2. - È evidente, in conseguenza, che il legislatore delegato non

poteva sostituire alle categorie, che si sono spontaneamente definite

mediante l'autonomo ordinamento sindacale e mediante la stipulazione di

contratti collettivi o di accordi economici, altre categorie, sulla

base di un'astratta identificazione di attività merceologiche o sulla

scorta di altri criteri arbitrariamente prestabiliti. E in realtà non

l'ha fatto, perché il decreto legislativo, sottoposto all'esame della

Corte, non ha modificato il sistema della legge 14 luglio 1959, n. 741;

non ha voluto, cioè, estendere l'efficacia delle norme delegate a

imprese di tipo diverso da quello che ricorre nel contratto collettivo

24 maggio 1957 e quindi a lavoratori dipendenti da imprese diverse da

quelle rappresentate dalle associazioni stipulanti. I destinatari delle

norme delegate sono quelli stessi identificati mediante riferimento al

contratto collettivo dalla legge di delega. Pertanto il dubbio

affacciato dall'ordinanza di rimessione non è fondato e si deve,

invece, dire che il Governo ha rispettato i limiti della delegazione.

Che sia questa la soluzione da dare alla questione di

costituzionalità sottoposta alla Corte, risulta ancora dal tenore

stesso della legge delegata, che si è limitata, con rigido ossequio

alla legge di delegazione, a fare proprie testualmente tutte le

clausole del contratto collettivo, o, come si dice inesattamente, ma

efficacemente, a recepirle, stabilendo chiaramente che l'ambito di

efficacia delle norme deve essere quello del contratto collettivo, nel

senso che l'estensione di codesta efficacia è da intendersi limitata

alle imprese, e ai lavoratori, che non hanno partecipato alla

stipulazione collettiva, ma avrebbero potuto parteciparvi, perché

nelle medesime condizioni delle imprese e dei lavoratori appartenenti

alle associazioni che hanno stipulato il contratto, e non già estesa

ad imprese e a lavoratori appartenenti a categorie diverse,

autonomamente e diversamente organizzate, e per di più estranee alla

contrattazione collettiva.

Né a questa conclusione si oppone il tenore dell'articolo unico

del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1325. Non l'ultimo comma, secondo il

quale "i minimi di trattamento economico e normativo sono inderogabili

nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese

fabbricanti maglierie e calzetterie ", dato che queste imprese sono

soltanto quelle del tipo che ricorre nel contratto collettivo nazionale

di lavoro 24 maggio 1957; e nemmeno il primo comma del medesimo

articolo unico, dove "le attività per le quali è stato stipulato il

contratto collettivo " non sono da intendere in senso oggettivo o

astratto, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, ma nel concreto e

puntuale significato di attività ricomprese nell'ambito del contratto

collettivo, svolte, cioè, nelle imprese che sono state ricomprese

nella contrattazione, e soltanto in queste: o, detto diversamente,

"attività" non avulse dal tipo di azienda, per il quale sono stati

stipulati i contratti, ma riferite ad aziende di questo tipo,

nell'ambito delle quali, esse, anche se in astratto analoghe o

identiche ad attività che si svolgono in aziende di tipo diverso,

acquistano il loro concreto significato economico e sindacale.

3. - Una volta dichiarata non fondata la questione di legittimità

costituzionale, perché non sussiste il contrasto tra norma delegante e

norma delegata, una volta, cioè, accertato che il concetto di

categoria al quale fa riferimento la legge di delegazione è stato

accolto nei decreti delegati, non è necessario che la Corte determini

i confini concreti della categoria, i quali devono essere desunti caso

per caso dalla stipulazione collettiva e con riferimento alle

associazioni stipulanti: compito che, nel caso presente e negli altri

identici a questo, è di competenza del giudice ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1325, recante "Norme sul trattamento

economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese

fabbricanti maglierie e calzetterie ", in relazione alla legge 14

luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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