Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1958 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2825, e 27 dicembre

1952, n. 3995, promosso con ordinanza 26 ottobre 1956 emessa dalla

Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la

Società anonima aziende agricole Pomaia e l'Ente per la colonizzazione

della maremma tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1957 e iscritta al n. 28 del Registro

ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Umberto Grassini per la Società Pomaia, e l'avvocato

Guido Astuti per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2825 del 29 novembre

1952, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1953, suppl.

ord., vennero espropriati a carico della Società an. aziende agricole

"Pomaia" con sede in Pomaia (Pisa) e trasferiti in proprietà dell'Ente

per la colonizzazione della maremma tosco-laziale terreni per una

superficie di ettari 61.15.34; successivamente con decreto

presidenziale n. 3995 del 27 dicembre 1952, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 22 gennaio 1953, suppl. ord., vennero sottoposti ad

espropriazione altri terreni della stessa Società per ettari 53.60.10

costituenti il terzo residuo e venne disposta la iscrizione del vincolo

di indisponibilità dei terreni medesimi.

Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati e di

liberazione degli altri dal vincolo di indisponibilità e per

risarcimento di danni promosso dalla Società Pomaia contro l'Ente

Maremma dinanzi al Tribunale di Pisa con atto di citazione 23 gennaio

1954, l'attrice sollevò questione di legittimità costituzionale

avverso i citati decreti presidenziali per violazione degli artt. 76 e

77 della Costituzione in quanto contrastanti con la legge di delega

(legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4, comma primo) sotto i tre

aspetti seguenti:

1) la Società Pomaia avrebbe dovuto essere esentata

dall'espropriazione perché il reddito dominicale complessivo

dell'intiera sua proprietà al 1 gennaio 1943, nella sua consistenza al

15 novembre 1949, ammontava a L. 29.795,64 e non superava quindi il

limite di lire 30.000, previsto nella tabella di scorporo annessa alla

legge n. 841;

2) in ogni caso i due DD. PP. RR. contrasterebbero pur sempre

con la legge delega perché, nella determinazione del reddito

dominicale medio per ettaro influente sulla percentuale di scorporo,

non furono esclusi una notevole quantità di terreni che per la loro

natura e per il loro reddito ad ettaro avrebbero dovuto considerarsi

incolti produttivi;

3) a seguito di revisione straordinaria delle qualità catastali

eseguita nel 1951 l'estimo dei terreni di undici particelle di

proprietà della Società di cui alla partita 214 del catasto terreni

del comune di S. Luce Orciano era passato da L. 12.486,24 a lire

10.042,77, elemento questo che avrebbe dovuto importare una riduzione

della quantità di terreni espropriabili pur nella denegata ipotesi che

la Società potesse essere sottoposta ad espropriazione secondo

l'estimo catastale alla data di pubblicazione del piano di

espropriazione.

L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì in via

preliminare la improponibilità della domanda per difetto di

giurisdizione del giudice adito, trattandosi di declaratoria di

illegittimità di atti legislativi e, nel merito, la infondatezza della

domanda per non essere consentito al giudice civile il potere di

modificare o revocare atti amministrativi emessi in esecuzione di leggi

delegate.

Contro la sentenza del Tribunale di Pisa del 10-16 settembre 1956,

che aveva accolto la domanda attrice, veniva proposta impugnazione

dall'Ente soccombente. La Corte di appello di Firenze con ordinanza

del 26 ottobre 1956 rimetteva la questione di legittimità

costituzionale alla cognizione della Corte costituzionale, essendo

questa entrata in funzione durante il corso del giudizio di secondo

grado.

Nell'ordinanza la Corte d'appello, rilevato che con separata

sentenza in pari data aveva ritenuta proposta in via incidentale la

questione di legittimità, dichiarava non essere manifestamente

infondato e irrilevante l'accertare "se per il calcolo della quota di

scorporo dovesse farsi riferimento alla qualità di cultura e classe di

produttività dei terreni alla data del 15 novembre 1949 con

l'applicazione delle tariffe di estimo vigenti alla data del 1 gennaio

1943, oppure dovesse farsi riferimento esclusivo alla situazione

esistente alla data del 1 gennaio 1943 sia per quanto riguarda i dati

catastali sia per quanto riguarda le tariffe di estimo".

Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1957. Nei

termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio la Società

Pomaia e l'Ente Maremma.

Nelle sue deduzioni la Società Pomaia insiste sui motivi addotti

nei precedenti giudizi per sostenere la illegittimità costituzionale

dei due decreti presidenziali di espropriazione:

1) l'espropriazione a favore dell'Ente Maremma fu compiuta sulla

base non del reddito dominicale al 1 gennaio 1943, come dispone l'art.

4 della legge n. 841 del 1950, ma sulla base del reddito risultante

dal catasto entrato in conservazione il l luglio 1950, cosicché

sarebbe stato violato il principio sancito nel suddetto art. 4;

2) nei decreti presidenziali di espropriazione sono stati computati

vari terreni, che, per la loro natura ed il loro reddito ad ettaro

inferiore a quello dei boschi, avrebbero dovuto essere considerati

"incolti produttivi" e quindi sottratti, come i boschi, dagli elementi

di base per la determinazione della quota espropriabile;

3) ammesso e non concesso che si debbano tenere presenti i dati

catastali vigenti al momento della pubblicazione del piano

particolareggiato di espropriazione, i due decreti presidenziali in

esame sarebbero egualmente viziati di illegittimità costituzionale,

per quanto riguarda alcune particelle di terreni, il cui estimo era

diminuito a seguito di revisione straordinaria delle qualità

catastali, eseguita nel 1951, da L. 12.486,24 a L. 10.042,77.

Nelle sue deduzioni l'Ente Maremma assume che è erronea

l'interpretazione che la difesa della Società Pomaia dà all'art. 4

della legge stralcio n. 841, giacché il riferimento alla data del 1

gennaio 1943 concerne le tariffe d'estimo da applicarsi, e non i dati

catastali che debbono sempre essere quelli corrispondenti alla reale

situazione dei terreni al momento della espropriazione; sistema che i

decreti presidenziali di esproprio hanno applicato.

La difesa dell'Ente Maremma assume altresì che questa

interpretazione dell'art. 4 trova conferma nella norma del successivo

art. 6 della stessa legge n. 841, che prevede, per i terreni censiti a

vecchio catasto, la possibilità di ricorso, sia da parte del

proprietario che da parte dell'Ente di riforma, "ai fini della

determinazione definitiva del reddito imponibile dominicale, per ogni

questione riflettente la non corrispondenza della estensione della

classe di produttività e della qualità di cultura del fondo, rispetto

ai dati risultanti dal catasto". Questa norma non avrebbe alcun senso,

o sarebbe contraddittoria, se in base all'art. 4 i dati risultanti dal

catasto dovessero essere sempre riferiti al 1 gennaio 1943; la quale

data, sostiene l'Ente, riguarda le tariffe di estimo e non i dati di

classificazione dei terreni che debbono essere quelli risultanti a

catasto all'atto di applicazione della legge di riforma fondiaria.

Nella sua memoria illustrativa la difesa della Società Pomaia, in

linea preliminare chiede, riferendosi al principio affermato da questa

Corte con sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, il rigetto dell'eccezione

di inammissibilità della proposta questione di illegittimità

costituzionale.

Assume poi nel merito, modificando la sua precedente tesi per

adeguarla all'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 841 data da

questa Corte con la sentenza n. 81 del 1957, che i decreti

presidenziali in esame sono costituzionalmente illegittimi, perché

basati sui dati del catasto entrato in vigore il 1 luglio 1950, e non

su quelli della data del 15 novembre 1949 cui per la sentenza della

Corte debbono riferirsi, e perché non hanno applicato le tariffe di

estimo in vigore al 1 gennaio 1943.

E su quest'ultimo punto la difesa dice che "è assolutamente

contrario al vero" quanto afferma l'Ente anche in questa sede "di avere

precisamente applicato" le tariffe del 1 gennaio 1943, e quindi

aggiunge che se la Corte avesse qualche dubbio in proposito, "l'ordine

all'Ente di produrre il piano particolareggiato di espropriazione non

potrebbe che riconfermare nella maniera più piena la consumata

illegittimità costituzionale".

Passando al secondo motivo di illegittimità costituzionale

relativo alla inclusione nello scorporo dei terreni qualificati come

pascoli (arborati, cespugliati di 1 e di 2), la difesa della Società

Pomaia insiste sul suo precedente assunto, che questi pascoli non

avrebbero dovuto essere presi in considerazione per il fatto che sono

più sterili, per ragioni intrinseche, dei "boschi", e degli "incolti

produttivi", che la legge esclude dal calcolo per lo scorporo. Ed in

proposito chiede che la Corte, ove lo ritenga opportuno, disponga una

consulenza tecnica diretta ad accertare l'effettiva sterilità

intrinseca di detti terreni qualificati in catasto "pascoli".

Nella sua memoria illustrativa la difesa dell'Ente Maremma in via

preliminare dichiara di rinunciare, a seguito delle pronuncie in

proposito della Corte costituzionale, alla proposta eccezione di

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Nel merito procede alla confutazione della interpretazione data

dalla difesa Pomaia all'art. 4 della legge stralcio adducendo un'ampia

serie di argomentazioni dirette a dimostrare che la disposizione

dell'art. 4, per cui "la proprietà terriera privata, nella sua

consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione, ecc.",

concerne l'appartenenza o la titolarità del diritto di proprietà al

15 novembre 1949, e non anche i dati di qualità e di classe esistenti

in catasto a tale data, giacché questi dati debbono corrispondere alla

realtà di fatto, cioè alla situazione reale attuale dei terreni al

momento dell'espropriazione.

Consistenza (il termine cioè usato dall'art. 4) è, dice la difesa

dell'Ente, sinonimo di commassazione, mentre non è affatto sinonimo di

classamento. Se il legislatore avesse voluto, nell'art. 4, far

richiamo alla situazione catastale dei terreni per qualità e classe,

alla data del 15 novembre 1949, avrebbe usato il termine classamento e

non il termine consistenza, che ha significato ben diverso, ed è del

tutto estraneo alla legislazione catastale italiana.

La data del 15 novembre 1949, che corrisponde alla data di

presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma fondiaria,

fu determinata dal legislatore al fine dell'accertamento della

consistenza delle singole proprietà individuali, ed al fine altresì

di impedire che, mediante atti di alienazione, venisse diminuita la

consistenza delle singole proprietà soggette ad esproprio.

Dalla illustrazione del successivo art. 6 della stessa legge n.

841, la difesa dell'Ente trae argomenti per sostenere che la facoltà

di ricorso, data all'Ente espropriante ed ai proprietari espropriati,

per l'adeguamento dei dati di classamento catastale, risultanti dai

vecchi catasti, alla situazione reale dei terreni, non può

interpretarsi altrimenti che come adeguamento dei dati di catasto alla

effettiva condizione attuale dei terreni, e non alla situazione dei

dati catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949, la cui

revisione, aggiunge, sarebbe ormai impossibile.

Una conferma ulteriore di tale interpretazione degli artt. 4 e 6 si

troverebbe nelle disposizioni concernenti la liquidazione delle

indennità di espropriazione, e nelle disposizioni di altre leggi, e da

ultimo nella legge del 15 marzo 1956, n. 155.

Quanto alla seconda questione di legittimità costituzionale

riguardante la non inclusione agli effetti dello scorporo dei "pascoli"

aventi un reddito inferiore a quello dei boschi e degli incolti

produttivi, che dallo scorporo sono esclusi, la difesa dell'Ente

sostiene che la lettera e la ratio della esclusione dei boschi e degli

incolti produttivi dalle qualità catastali computabili ai fini del

calcolo del reddito dominicale medio per ettaro, palesano

inequivocabilmente che l'elencazione è tassativa e non

esemplificativa, e quindi la norma ha carattere eccezionale e non è

suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Quanto infine all'ultimo motivo di illegittimità costituzionale

denunciata dalla Società Pomaia, che consisterebbe nella mancata

considerazione di una diminuzione da L. 12.486,24 a L. 10.042,77

dell'estimo catastale di 11 particelle della partita 214 del catasto

terreni del Comune di S. Luce Orciano a seguito della revisione

straordinaria delle qualità catastali avvenuta nel 1951, la difesa

dell'Ente Maremma sostiene che delle variazioni verificatesi dopo la

pubblicazione del piano di espropriazione non possa tenersi conto ai

fini della determinazione del reddito globale. Considerato in diritto :

La soluzione della questione di legittimità costituzionale dei due

decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825,

e del 27 dicembre 1952, n. 3995, che dispongono l'esproprio di terreni

in confronto della Società Pomaia e in favore dell'Ente Maremma,

dipende dall'interpretazione dell'art. 4, primo comma, della legge

delega 21 ottobre 1950, n. 841 (detta legge stralcio), contenente

"norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione, assegnazione

dei terreni ai contadini".

Si tratta di vedere se il legislatore, disponendo all'art. 4 che

"... la proprietà terriera privata nella sua consistenza al 15

novembre 1949, è soggetta all'espropriazione...", abbia voluto, agli

effetti del calcolo della quota di scorporo, che si debba fare

riferimento a tale data per la determinazione non soltanto della

estensione dei terreni, ma anche della qualità e classe di essi (come

assume la difesa della Società Pomaia per sostenere che i due decreti

presidenziali in esame, che per il classamento dei terreni hanno fatto

riferimento ad una data posteriore, sono viziati di illegittimità

costituzionale per eccesso di delega); o se abbia voluto che alla data

suddetta del 15 novembre 1949 debbasi fare riferimento per la

determinazione soltanto della estensione e non anche della qualità e

classe dei terreni, per la cui determinazione dovrebbe invece farsi

riferimento alla data di pubblicazione dei piani di espropriazione da

parte degli Enti di riforma (come assume la difesa dell'Ente Maremma

per sostenere la infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dei due decreti presidenziali).

La Corte ha già in diverse sentenze (nn. 65, 67, 81 e 126 del

1957) interpretato l'art. 4, comma primo, della legge stralcio nel

senso che alla data del 15 novembre 1949 debba farsi riferimento per la

determinazione della consistenza, sia quantitativa che qualitativa,

delle proprietà che vengono prese in considerazione agli effetti

dell'esproprio.

Giova qui fare richiamo a tali sentenze anche per dissipare i dubbi

che l'Ente Maremma ha enunciato affermando che lo specifico problema

ora in discussione non sia stato in precedenza esaminato dalla Corte, e

che questa abbia rilevato che i dati catastali dovessero corrispondere

alla realtà di fatto dei terreni al momento dell'espropriazione.

Pur trattandosi di fattispecie diversa, la giurisprudenza della

Corte sulla interpretazione dell'art. 4 è chiara ed univoca.

Nella sentenza n. 65 si stabilisce quale è la portata del

riferimento che l'art. 4 fa alla data del 15 novembre 1949, distinta

da quella del 1 gennaio 1943: "... la data del 1 gennaio 1943 è

quella in cui sono entrate in vigore le tariffe per il nuovo catasto a

seguito della revisione generale degli estimi disposta con R.D.L. 4

aprile 1939, n. 589. Altra cosa è, invece, la determinazione in

concreto del reddito imponibile per ciascun fondo, la quale viene fatta

applicando le tariffe alle singole particelle mediante una successiva

operazione detta di "classamento" , e che, stando proprio alla dizione

dell'art. 4 della legge stralcio, deve essere riferita alla data del 15

novembre 1949, poiché detta norma, mentre fa riferimento al reddito

dominicale al 1 gennaio 1943, assoggetta poi ad esproprio i terreni

nella loro "consistenza" al 15 novembre 1949".

La sentenza n. 67, nel riaffermare questo principio, rileva: "È

chiaro quindi che la data anzidetta del 15 novembre 1949 costituisce un

termine costante di riferimento, sia per la individuazione dei titolari

delle proprietà soggette all'esproprio, sia per la determinazione

della situazione obiettiva della proprietà stessa".

L'argomento è trattato in modo più ampio e specifico nella

sentenza n. 81, nella quale l'art. 4 è esaminato anche in rapporto al

sistema delle leggi catastali e al disposto del successivo art. 6 della

stessa legge stralcio.

La sentenza n. 81, dopo avere affermato che a base dello scorporo

vi è la combinazione di due fattori, quello della superficie e quello

della produttività dei terreni, ed avere rilevato che la produttività

è indicata dal reddito espresso in tariffe di estimo calcolate secondo

la qualità e la classe dei terreni, stabilisce "che nel sistema delle

leggi catastali, la determinazione del reddito dominicale mediante

l'applicazione delle tariffe di estimo per ettaro, è strettamente

collegata ai due coefficienti della qualità e della classe". E

"poiché" (osserva) "l'art. 4 della legge n. 841, per il calcolo del

reddito dominicale si riporta al sistema catastale vigente, è logico

dedurre, che, ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà

è determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al

1 gennaio 1943, con riferimento però, in applicazione appunto delle

norme della legge sul catasto, alla consistenza, cioè al classamento

dei terreni, nella situazione che il predetto art. 4, ai fini della

riforma fondiaria ed agraria, considera stabilizzata al 15 novembre

1949".

"D'altronde (aggiunge) ... che i dati catastali debbano

corrispondere alla realtà di fatto, risulta anche dall'art. 6 della

legge n. 841; poiché ad evitare sperequazioni, nelle zone ove sono in

vigore i vecchi catasti, anche il proprietario espropriato ha facoltà

di ricorso alla commissione competente, ai fini della determinazione

definitiva del reddito dominicale, per ogni questione riflettente la

non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e

della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal

catasto".

Non v'è dubbio che la situazione effettiva della proprietà ter

terriera, la realtà di fatto, è quella esistente alla data del 15

novembre 1949.

Nella sentenza n. 126 la Corte ribadisce questa interpretazione

dell'art. 4 facendo riferimento alle precedenti pronuncie e

concludendo: "Per certo l'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del

1950 (legge stralcio) dispone tassativamente che la consistenza della

proprietà privata soggetta ad esproprio deve essere valutata al 15

novembre 1949".

Per giudicare della questione di legittimità proposta con

l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, questa Corte non vede che

vi sia alcun motivo per non uniformarsi alla suddetta interpretazione

dell'art. 4, anche dopo l'esame dei nuovi argomenti addotti in questa

sede dalla difesa dell'Ente Maremma.

Per sostenere che il termine "consistenza" adoperato dall'art. 4

concerna soltanto l'estensione o titolarità dei terreni e non anche i

dati catastali riguardanti la loro qualità e classe, la difesa

dell'Ente Maremma rileva che "consistenza" è sinonimo di

commassazione, mentre non è affatto sinonimo di "classamento", ed

assume che "se il legislatore, nell'art. 4 della legge stralcio, avesse

voluto fare richiamo alla situazione catastale dei terreni per qualità

e classe, alla data del 15 novembre 1949, avrebbe sicuramente usato il

termine classamento e non il termine consistenza che ha un significato

ben diverso, ed è del tutto estraneo alla legislazione catastale

italiana". Una simile interpretazione dell'art. 4 sarebbe confortata

dal richiamo alla ratio della legge, che avrebbe fissato la data del 15

novembre 1949 soltanto al fine di comminare la inefficacia di diritto

di tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso stipulati dopo tale

data, e sarebbe comprovata, oltre che da disposizioni di altre leggi,

dalla disposizione dell'art. 6 della stessa legge, che nel dare la

facoltà di ricorso per l'adeguamento dei dati di classamento catastale

risultanti dai vecchi catasti alla situazione reale dei terreni,

avrebbe inteso riferirsi allo "adeguamento dei dati attuali di catasto,

alla effettiva condizione attuale dei terreni".

Ritiene la Corte che tali argomenti sono infondati.

L'assunta distinzione tra commassazione e classamento non trova

riscontro nel disposto dell'art. 4, che parla puramente e semplicemente

di "consistenza" della proprietà senza alcuna specificazione,

cosicché deve intendersi come consistenza sia quantitativa che

qualitativa.

La tesi della difesa dell'Ente Maremma porterebbe a dovere prendere

in considerazione tre date: quella del 1 gennaio 1943, l'altra del 15

novembre 1949 ed un'altra data, quella della pubblicazione dei piani di

espropriazione da parte degli enti di riforma.

Ma l'art. 4 prevede soltanto due date: il 1 gennaio 1943 in

riguardo all'applicazione delle tariffe di estimo, e il 15 novembre

1949 in riguardo alla consistenza, a tutta la consistenza, dei terreni

espropriabili. Ora non può prendersi in considerazione una terza

data, quando l'art. 4 ha previsto soltanto due date, ferme,

inderogabili ed uguali per tutti.

L'art. 4 va interpretato per quello che dispone nel quadro della

legge stralcio n. 841, e non in rapporto ad altre leggi che regolano

altri obietti specifici. Non è possibile introdurre nel sistema

dell'art. 4 distinzioni e limitazioni che non vi sono in alcun modo

previste.

La ratio per cui il legislatore dell'art. 4 fissò la data del 15

novembre 1949 vale non soltanto, come assume la difesa dell'Ente

Maremma, per l'estensione e la titolarità dei terreni, ma anche per i

dati catastali relativi alla qualità e classe dei terreni stessi,

giacché col riferimento a questa data si evitava: da una parte che si

potesse frustrare l'applicazione della legge di riforma con atti di

alienazione a titolo oneroso disposti dopo il 15 novembre 1949, e si

dava d'altra parte a tutti (proprietari e Enti di riforma) la

possibilità di accertare, in base ai dati catastali certi nel catasto

in vigore a tale data, se ed in quale misura le singole proprietà

potevano o no essere assoggettate ad esproprio.

Il legislatore nell'art. 4 fissò la data del 15 novembre 1949 per

stabilire un punto di riferimento assolutamente certo ed uguale per

tutti. E per il caso che i dati catastali risultanti dal catasto in

vigore al 15 novembre 1949 non corrispondessero alla realtà di quella

data, lo stesso legislatore col successivo art. 6 diede a tutti gli

interessati (enti esproprianti e proprietari espropriati) facoltà di

ricorso: "Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente

espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso,

ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale

imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza

dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di

cultura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto".

Si noti che la facoltà di ricorso riguarda non soltanto

"l'estensione" ma anche "la classe di produttività e la qualità di

cultura", riguarda cioè la "consistenza" di cui si occupa l'art. 4;

dal che deve dedursi che l'art. 6 non intacca, ma che anzi conferma la

interpretazione dell'art. 4 nel senso che la "consistenza" della

proprietà al 15 novembre 1949 riguarda non solo l'estensione e la

titolarità dei terreni, ma anche la qualità e classe di essi, e che,

in conseguenza, debbono riferirsi a quella data e non alla data della

pubblicazione dei piani di esproprio tutti i dati catastali.

Va ora rilevato che è fuori discussione, in via di fatto, che i

due decreti presidenziali in esame hanno fatto riferimento, ai fini

dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge

stralcio, ai dati catastali del tempo dell'esproprio e precisamente ai

dati risultanti dal nuovo catasto entrato in conservazione in loco alla

data del 1 luglio 1950, e non ai dati risultanti dal vecchio catasto in

vigore alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè indicata

dall'art. 4 della legge n. 841 per la determinazione della

"consistenza" della proprietà terriera privata.

È altresì fuori contestazione che il reddito dominicale

complessivo della proprietà Pomaia, era, secondo i dati del catasto

vigente in loco alla data del 15 novembre 1949, di L. 29.798,64, cioè

inferiore alla cifra di L. 30.000 stabilita dalla legge come il minimo

per lo scorporo.

Deve quindi concludersi, al lume dell'interpretazione data all'art.

4 della legge stralcio del 1950, n. 841, dalla Corte in precedenti

sentenze e qui riaffermata, che i due decreti presidenziali in

questione sono viziati di illegittimità costituzionale per eccesso di

delega.

Dato l'accoglimento del motivo principale di contestazione della

legittimità costituzionale dei due decreti del Presidente della

Repubblica, non occorre esaminare ai fini del presente giudizio i

motivi subordinati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27

dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953,

suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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