Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14

maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1952, n. 1539, promosso con

l'ordinanza 24 maggio 1956 del Tribunale di Bologna pronunciata nella

causa civile vertente tra Garbagnati Luigi e Biffi Antonia contro

l'Ente per la colonizzazione del delta padano ed il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 251 del

Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Edoardo Garbagnati, Enrico Bassanelli e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 614,

e 3 ottobre 1952, n. 1539, venivano trasferiti all'Ente per la

colonizzazione del delta padano, rispettivamente, ha. 144.98.47 della

tenuta "Ca' Nova", in agro di Codigoro, appartenenti a Luigi

Garbagnati, ed ha. 88.14.50 della tenuta "Cirenaica", nello stesso

agro, appartenenti ad Antonia Biffi ed. Garbagnati.

Con atto notificato il 17 dicembre 1954, il Garbagnati e la Biffi

citavano l'Ente di riforma, che non aveva ancora occupato i terreni, ed

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dinanzi al Tribunale di

Bologna, chiedendo che venisse dichiarato il loro diritto di proprietà

e legittimo possesso dei terreni, previa dichiarazione di

illegittimità dei decreti di esproprio, per i seguenti motivi:

a) incostituzionalità dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.

230, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione; conseguente

incostituzionalità dei decreti di esproprio;

b) incostituzionalità, per eccesso di delega, dei decreti di

esproprio, essendosi tenuto conto, per la determinazione del reddito

medio, e quindi della percentuale di scorporo, anche delle aree coperte

da fabbricati rurali, ed essendosi poi proceduto allo scorporo, secondo

la percentuale così ottenuta, non di una quota proporzionale al

reddito dei soli beni compresi nel perimetro di riforma, ma di una

quota proporzionale al reddito di tutti i beni posseduti da essi

istanti: ciò in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti

chiedevano dichiararsi improponibili dinanzi all'autorità giudiziaria

le questioni di legittimità costituzionale e, in via subordinata,

respingersi le domande degli attori.

Con l'ordinanza 24 maggio-23 giugno 1956, il Tribunale di Bologna

ha rimesso a questa Corte la risoluzione delle suddette questioni.

Eseguita l'ultima notificazione il 3 luglio 1956, nonché le

comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 227 dell'8 settembre 1956.

Si sono costituite le parti private debitamente rappresentate ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri

costituendosi, insieme all'Ente espropriante, a mezzo dell'Avvocato

generale dello Stato.

Da parte dell'Ente di riforma e del Presidente del Consiglio si è

rinnovata l'eccezione di irricevibilità delle questioni di

legittimità costituzionale perché dedotte come causa petendi della

domanda di merito dinanzi al giudice ordinario; si è chiesto poi,

subordinatamente, che esse siano dichiarate infondate.

Una questione particolare di legittimità costituzionale, sollevata

nel presente giudizio, riguarda l'applicazione della percentuale di

scorporo in relazione all'art. 4 delle legge stralcio.

Gli espropriati deducono al riguardo che le parole "intera

proprietà" contenute nell'art. 4 della legge stralcio, anche secondo

l'interpretazione datane dall'articolo unico della legge 16 agosto

1952, n. 1206, legittimano il coacervo del reddito dominicale dei

terreni situati dentro o fuori il perimetro di riforma, ma lasciano

impregiudicato il principio dell'espropriabilità "per quota" dei

terreni siti nelle varie zone di riforma.

A tale principio non sarebbe lecito derogare senza pervenire a

conseguenze inique ed assurde: inique perché si avvantaggerebbero i

contadini di una zona a danno dei contadini di altra zona che

successivamente fosse assoggettata a scorporo, nella quale non sarebbe

possibile scorporare la quota relativa ai beni ivi esistenti perché

già conteggiata al momento dello scorporo nella zona in cui per prima

è stata attuata la riforma; assurda perché, ipotizzando una

contemporaneità d'azione da parte dei vari Enti ognuno dei quali

pretendesse di scorporare nella zona di propria competenza una quota

proporzionata all'intera proprietà, potrebbe arrivarsi

all'espropriazione totale del patrimonio di una persona che avesse

terreni nei vari comprensori di riforma.

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del

Presidente del Consiglio dei Ministri, obietta a questi rilievi che lo

scopo dell'art. 44 della Costituzione non è soltanto quello di

favorire il razionale sfruttamento del suolo, ma anche quello di

promuovere equi rapporti sociali; che tale articolo fu dettato perché

l'Assemblea costituente, avuto riguardo al diverso grado di

produttività dei terreni nelle varie regioni e zone d'Italia, non

volle adottare il sistema di un limite di estensione costante ed

uniforme per tutto il territorio nazionale della proprietà fondiaria,

ma preferì il sistema di un limite costante del reddito agrario, che

è indice sicuro di capacità economica, quale si poteva raggiungere

soltanto attraverso limitazioni di superficie variabili da regione a

regione e da zona a zona; che a questo sistema, di colpire il reddito

agrario complessivo, si è ispirato appunto il legislatore ordinario

con la legge stralcio, come risulta non solo dalle disposizioni in essa

contenute (quelle dell'art. 4 e dell'art. 13) e dalla tabella di

scorporo che vi è annessa, ma anche da altre disposizioni inserite

nelle varie leggi di riforma (es.: art. 8, secondo comma, della legge

18 maggio 1951, n. 333; art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n.

339); che, infine, le conseguenze inique prospettate dagli attori, per

il caso di un proprietario che possegga terreni in diverse zone di

riforma, sono soltanto ipotetiche, perché l'attività dei vari Enti di

riforma è coordinata dal Ministro dell'agricoltura e lo scorporo si

effettua sempre nei limiti della quota di esproprio, o per intero in

una sola zona o parte in una zona e parte in un'altra.

Negli ultimi scritti difensivi le parti hanno svolto i rispettivi

assunti, ulteriormente illustrati nell'udienza di discussione del 27

marzo 1957. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione di improponibilità sollevata in via preliminare

dall'Avvocatura dello Stato perché si tratterebbe sostanzialmente di

questioni proposte in via principale e non incidentale è stata

esaminata e respinta da questa Corte con sentenza n. 59 del 13 maggio

1957.

2. - L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5

legge 12 maggio 1950, n. 230, per violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione è stata ugualmente respinta nella sentenza di questa

Corte n. 60 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.

3. - Quanto alla censura relativa all'eccesso di delega per

violazione dell'art. 4 legge stralcio, per essere stata espropriata una

parte di terreni proporzionale all'estensione della proprietà ovunque

situata degli espropriati e non alla superficie compresa nel perimetro

di riforma, la questione è stata già esaminata e ritenuta non fondata

per i motivi enunciati nella sentenza n. 62, alla quale si rinvia, del

13 maggio 1957.

4. - Circa la mancata esclusione delle aree coperte da fabbricati

rurali dal computo della superficie totale dei terreni agli effetti

della determinazione del reddito dominicale medio si osserva in

contrario che l'art. 4 della legge stralcio prevede la esclusione dei

soli terreni classificati come boschi o incolti produttivi sia dal

calcolo del reddito dominicale complessivo che da quello della

superficie, sicché il quoziente che si ottiene dividendo il primo per

la seconda, e cioè il reddito dominicale medio, non risente né per

l'entità del dividendo né per quella del divisore dell'apporto dei

boschi e degli incolti produttivi. Per quanto riguarda i fabbricati

rurali, invece, pur essendo vero che essi non sono autonomamente

valutati nella formazione del catasto, non può ragionevolmente negarsi

che aumentino il reddito del fondo cui accedono. E poiché l'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, 2, non prevede la possibilità di

diminuire il reddito dominicale dei terreni per la parte afferente ai

fabbricati rurali, deve negarsi corrispondentemente la possibilità di

escludere le aree da essi occupate dal calcolo della superficie

complessiva e, quindi, del reddito dominicale medio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura

dello Stato;

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del

Tribunale di Bologna 24 maggio-23 giugno 1956 sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 della legge 12 maggio

1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre

1951, n. 1539, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77

della Costituzione, nonché degli stessi DD. PP. RR. in riferimento

alle norme contenute nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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