Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, terzo

comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del

servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e

di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della

legge 4 ottobre 1986 n. 657"), e 2749, primo comma, del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Servizio

Riscossione Tributi - Concessione Torino "a" gestita da CRT e il

fallimento s.p.a. SEO, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione del Servizio Riscossione Tributi -

Concessione di Torino "a" gestita da CRT, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento per ammissione al passivo in via

privilegiata di un credito per compensi di riscossione coattiva di

tributi diretti, ex art. 61, sesto comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988

n. 43, l'adito Tribunale di Torino, - rilevato che, nel sistema del

citato decreto del 1988, il compenso in discussione (peraltro "non ..

aggiuntivo bensì sostitutivo" di altre voci), non potendo (per

diversità della sua causa in quanto credito personale e diretto dal

concessionario nei confronti del contribuente) qualificarsi come

accessorio del tributo e neppure essendo equiparabile alle spese

ordinarie di intervento nell'esecuzione (per la diversità intrinseca

dei due istituti), finisce col non godere di privilegio sotto alcuna

delle forme previste dall'art. 2749 cod. civ. (diversamente

dall'"aggio", di cui al previgente sistema, che, in quanto a carico

dell'Ente beneficiario veniva trattenuto sul tributo riscosso, ex

art. 3, sesto comma, d.P.R. n. 603 del 1973, fruendo di fatto del

correlativo privilegio); e considerato che tale situazione è ancor

più gravosa in caso di esecuzione fallimentare, poiché (per il

principio di cristallizzazione del passivo ex art. 44 legge

fallimentare) il suddetto credito non può neppure partecipare al

concorso in via chirografaria, quando (come nella specie) esso sia

sorto in data successiva alla sentenza di fallimento (per effetto

della pubblicazione dei ruoli a fallimento dichiarato), pur essendo

il concessionario obbligato ad attivarsi per la riscossione del

tributo ("cosicché da un lato gli è imposto un servizio e

dall'altro non gliene è assicurata la remunerazione") - tutto ciò

premesso, ha reputato di conseguenza rilevante (al fine del decidere

in ordine all'ammissione del chiesto privilegio) e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo

comma, Cost., onde ha sollevato con ordinanza del 10 dicembre 1991,

questione incidentale di legittimità costituzionale:

A) "dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. 28 gennaio 1988

n. 43 nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo agli

effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., il compenso di

riscossione coattiva ivi disciplinato";

B) "in subordine: dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella

parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle

procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito

azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al

Concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art.

61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988 sopra citato".

Secondo il Tribunale rimettente, la denunciata mancata

attribuzione del privilegio al credito del concessionario per

compenso di riscossione ex art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del

1988 - ove non emendata nei sensi gradatamente indicati -

contrasterebbe infatti:

a) con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost. sul diritto

del lavoratore (non necessariamente subordinato) ad equa

retribuzione: intesa l'invocata garanzia costituzionale non in modo

esclusivamente formale, come astratta attribuzione del diritto,

sibbene nella prospettiva sostanziale dell'effettività del suo

soddisfacimento;

b) con l'art. 97, primo comma, Cost. (organizzazione dei

pubblici uffici, intesa questa in senso lato di apparato

amministrativo ancorché strutturato mediante esercizio privato di

pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di effettiva

remunerazione, a fronte di attività svolte e di spese generali

sostenute, comporti logoramento ed inefficienza dell'apparato

amministrativo deputato all'incombente, contro il principio

costituzionale del buon funzionamento.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il Servizio

Riscossione Tributi Concessione A di Torino (istante nel processo a

quo) per sostenere l'infondatezza della questione sollevata, in

quanto basata su erronei presupposti interpretativi.

Contrariamente all'avviso del Tribunale, il credito in parola

sarebbe infatti già assistito dal reclamato privilegio ex art. 2749

cod. civ. perché il compenso ex art. 61 d.P.R. n. 43 del 1988 -

rispondendo alla stessa funzione e destinazione dell'aggio previsto

dal presente sistema di riscossione - costituirebbe, al pari di

(quanto pacificamente ritenuto per) quello, un accessorio del

tributo, del quale quindi mutuerebbe il privilegio.

3. - A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta anche nel

suo atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura dello Stato che ha preliminarmente peraltro eccepito la

non conferenza dei parametri costituzionali richiamati ("in quanto

nella specie non si verte in materia di lavoro né viene in rilievo

l'organizzazione dei pubblici uffici"). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione di cui in narrativa, si chiede

alla Corte di accertare se contrastino con gli artt. 36 e 97 Cost.:

a) l'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988

n. 43 (istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi ed altre

entrate dello Stato ed altri enti pubblici), nella parte in cui detta

norma non prevede che il compenso di riscossione, ivi disciplinato,

spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il

caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del tributo

riscosso, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., e come

tale assistito dai medesimi privilegi del credito principale;

b) in subordine, l'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella

parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle

procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito

azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al

concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi del citato

art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988.

2. - Preliminarmente va osservato che - in quanto il rapporto tra

le due questioni così sollevate è di consecutività e non già di

alternatività - le stesse sono senz'altro ammissibili (e del resto

nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo), alla stregua dei

numerosi precedenti di questa Corte, nei quali l'esame di questioni

plurime, prospettate in ordine successivo non è stato (per evidenti

ragioni di economia processuale) mai declinato, conducendo, nelle

varie fattispecie, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della

prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento (sentt. 107/74;

31/87; 469/88) ora di inammissibilità (sent. 208/92) ovvero alla

separata delibazione della questione o delle questioni successive

(sentt. 189/81; 343/83; 311/88).

3. - Sempre in limine, va poi ancora esclusa l'inammissibilità

delle odierne questioni sotto l'ulteriore profilo (questo

espressamente eccepito dall'Avvocatura) della "non conferenza di

entrambi i parametri evocati": invero l'eventuale errore nella

denuncia di violazione di dati parametri costituzionali da parte di

norma di legge ordinaria attiene direttamente alla fondatezza o meno

del giudizio di legittimità e non ha rilievo meramente

pregiudiziale.

4. - Nel merito, il Tribunale rimettente muove - come in narrativa

detto - dalla premessa che (a differenza del cessato regime degli

aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico

dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai

sensi dell'art. 3, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, con

la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale

era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo) nell'attuale

sistema introdotto con d.P.R., 28 gennaio 1988 n. 43, e con riguardo

in particolare all'ipotesi della riscossione coattiva, il correlativo

compenso spettante al concessionario del servizio di riscossione ai

sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. n. 43 del 1988 cit.

non possa - in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo

carico del contribuente dal sesto comma del medesimo art. 61 -,

essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso, con la

conseguente inestensibilità ex art. 2749 cod. civ. al primo dei

privilegi previsti per il secondo dal successivo art. 2752.

Sia la difesa del Servizio costituito, sia l'Avvocatura dello

Stato hanno prospettato la superabilità di tale interpretazione in

considerazione del "nesso strumentale e funzionale" che legherebbe il

compenso di riscossione al tributo.

Peraltro la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla

esegesi proposta dal Tribunale a quo, considerando, da un lato, la

inesistenza allo stato di un contrario diritto vivente e, dall'altro,

la non irragionevolezza delle argomentazioni che la sorreggono.

Ma anche così interpretata la norma dell'art. 61 cit. non viola i

parametri costituzionali richiamati.

Non vi è infatti contrasto con l'art. 36 Cost., perché la

garanzia dell'equa retribuzione quivi sancita - ancorché in taluni

casi riferibile anche a lavoratori autonomi (cfr. sent. 75/64) - non

può essere comunque invocata dall'imprenditore, quale innegabilmente

è invece il concessionario del servizio di riscossione nel sistema

del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 d.P.R. cit.; art. 1, lett. e)

legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657).

E neppure vi è contrasto con l'art. 97 Cost., per l'assorbente

ragione che il principio di buona amministrazione (se pur latamente

riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da

parte della Pubblica Amministrazione: cfr. sent. 428/89) non può

dirsi nella specie in alcun modo compromesso dalla denunciata

inesistenza del privilegio, sia perché l'eventuale mancata

percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il

concessionario del servizio riscossione un rischio di impresa,

preventivato ed accettato come costo della concessione, sia perché

tale rischio risulta comunque valutato, e forfettariamente

remunerato, dal legislatore in sede di determinazione dell'ammontare

del compenso (stabilito, proprio per quanto riguarda l'ipotesi

specifica della riscossione coattiva - art. 61, terzo comma, lett.

"c", citato - con riguardo "soprattutto all'ammontare delle

esecuzioni fruttuose", così come con riferimento alla

"remunerazione" in genere - citato art. 61, terzo comma, seconda

proposizione - è prescritto doversi tenere conto "dell'indice di

morosità e di quello di inesigibilità").

E pertanto la questione sollevata in via primaria è in ogni caso

infondata.

5. - A sua volta, la questione subordinata - incentrata sulla

denuncia dell'art. 2749 cod. civ. e mirante ad analogo risultato

attributivo di privilegio al compenso in oggetto, per via di

estensione di quello previsto per le spese ordinarie per l'intervento

nel processo di esecuzione - è del pari destituita di fondamento.

Infatti - al di là della ritenuta (dal giudice a quo) concettuale

irriducibilità del "compenso" per riscossione del tributo alle

"spese" di esecuzione - è decisivo anche in questo caso il rilievo

che l'esistenza dell'invocato privilegio non è comunque per alcun

verso implicata dai parametri costituzionali richiamati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43

("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre

entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,

primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), nella parte in cui

non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749,

primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi

stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97,

primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non

assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure

esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il

credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del

Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del

1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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