Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (norme di attuazione dello Statuto

speciale in materia di credito e risparmio), promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19

febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto

al n. 23 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 19 febbraio 1972 la Provincia di Bolzano, in persona

del Presidente pro-tempore, autorizzato con delibere della giunta

provinciale e del Consiglio provinciale, ha proposto, in via

principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, per violazione dell'art. 5,

punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui

all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Si rileva, nel ricorso, che, mentre l'art. 3 della precitata legge

costituzionale n. 1 del 1971 attribuirebbe alla regione la competenza

legislativa in tema di ordinamenti degli enti di credito fondiario e di

credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché

delle aziende di credito a carattere regionale, tale competenza, pur

esplicitamente riconosciuta dal d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, ai

sensi del quale spetterebbe alla Giunta regionale adottare

provvedimenti amministrativi in materia, troverebbe di contro, notevoli

limitazioni negli artt. 1 e 2 dello stesso decreto presidenziale.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, osserva, in via preliminare,

che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il problema della

invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione si porrebbe non in

termini di costituzionalità, ma di compatibilità, ovverosia di

abrogazione.

In sostanza, si tratterebbe, nel caso, di un problema di mera

interpretazione di leggi (art. 15 disp. sulla legge in generale),

demandato al giudice ordinario o genericamente a chiunque sia chiamato

ad applicare le norme impugnate. In conclusione la materia in esame non

darebbe luogo a conflitto di norme, ma a successione di norme, con

conseguente inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe viene prospettata alla

Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di credito e

risparmio, ritenuti in contrasto con l'art. 3 della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che comporta modificazioni e

integrazioni dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale

del 26 febbraio 1948, n. 5.

2. - Si osserva, da parte della Provincia proponente la questione,

che, mentre l'art. 3 della legge costituzionale del 1971 riconoscerebbe

all'ente regione un più ampio spazio di autonomia e competenza

normativa in materia di istituti di credito e risparmio aventi

carattere regionale, nella realtà tale spazio rimarrebbe notevolmente

compresso dalla sopravvivenza delle norme di attuazione di cui alla

legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove norme in

armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto

speciale.

Infatti si precisa che, rimanendo la competenza regionale esclusa

dal settore dei provvedimenti considerati di interesse nazionale e non

trovando questo una precisa e tassativa specificazione nella legge di

attuazione, di fatto l'incidenza dello Stato nell'ambito delle

prerogative proprie della regione, finirebbe col rappresentare non già

una deroga ad un principio generale, ma un ampio e illimitato potere

incompatibile con l'autonomia e la sfera potestativa della regione

stessa.

3. - L'Avvocatura dello Stato assume, in via preliminare,

l'inammissibilità del ricorso sia perché l'invalidità sopravvenuta

delle norme di attuazione non si porrebbe "in termini di

incostituzionalità, ma di incompatibilità ", sia perché in ogni caso

difetterebbe la legittimazione della Provincia di Bolzano a promuovere

un giudizio di legittimità in materia, in quanto la natura della

lesione lamentata rientrerebbe nella competenza della Regione, alla

quale sarebbe spettato di avvalersi del potere normativo ad essa

riconosciuto.

La stessa Avvocatura, infine, fa rilevare che fino a quando non

siano state emanate nuove norme di attuazione, l'applicazione delle

precedenti si inquadra in un più che legittimo e razionale criterio di

armonia del sistema e, quindi, di conservazione dell'ordinamento e di

certezza del diritto.

4. - Il ricorso è inammissibile.

Con la sentenza n. 34 del 1974, la Corte ha preso in esame e deciso

i due analoghi ricorsi delle Provincie di Trento e di Bolzano aventi

per oggetto disposizioni di legge contenenti norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige (testo approvato

con legge costituzionale 1948, n. 5) e delle quali veniva dedotto il

contrasto con articoli della sopravvenuta legge costituzionale 10

novembre 1971, n. 1.

La Corte, con la predetta sentenza, ha dichiarato inammissibili i

ricorsi delle due Provincie nella considerazione che le norme di

attuazione, per la loro natura e funzione strumentale, sono destinate a

spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni

statutarie che esse interpretano e integrano.

Di conseguenza la Corte ha tratto la conclusione che "con la

caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei

limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere di efficacia

in dipendenza della loro intrinseca natura".

Sviluppando ulteriormente il proprio giudizio la Corte ha altresì

precisato che "per la parte e nei limiti in cui alle nuove norme

statutarie si riconoscesse applicabilità diretta e immediata, come le

Provincie ricorrenti assumono, queste sarebbero senz'altro legittimate

al concreto esercizio delle corrispondenti funzioni legislative e

amministrative. Nei limiti predetti, tale esercizio di funzioni non

potrebbe essere giudicato in termini di violazione delle norme di

attuazione precedenti le nuove norme statutarie, bensì potrebbe

soltanto dar luogo a questioni di legittimità costituzionale o a

conflitti di attribuzione.

Lo stesso è a dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita

invasione da parte dello Stato o della Regione nella sfera di

competenza assegnata alla Provincia".

5. - Con ordinanza n. 270 del 1974 la Corte ha riaffermato il

precedente giudizio decidendo su numerosi ricorsi avanzati dalle

Provincie di Trento e di Bolzano e con i quali si impugnavano alcuni

articoli di norme di attuazione, emanate in tempi diversi, dello

Statuto speciale Trentino-Alto Adige del 1948, sempre per contrasto con

norme modificative della sopravvenuta legge costituzionale n. 1 del

1971.

Uno dei ricorsi riguardava gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre

1952, n. 2592, di cui è giudizio.

6. - Stante, pertanto, l'analoga impostazione del ricorso della

Provincia di Bolzano con quelli che hanno formato oggetto delle

questioni decise con la sentenza n. 34 del 1974 e con l'ordinanza n.

270 del 1974, la questione ad esso ricorso relativa deve essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente

norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto

Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10

novembre 1971, n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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