Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 483/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali

31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2 gennaio

1962, n. 483, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1969 dal

tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Ninatti

Emilio e la società "Elettro Villa Bianzone", iscritta al n. 83 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il dirigente industriale Emilio Ninatti, già dipendente della

società "Elettro Villa Bianzone", volontariamente dimessosi in data 5

luglio 1964, conveniva la detta società davanti al tribunale di

Sondrio per sentirla condannare, tra l'altro, alla corresponsione della

indennità di anzianità.

In relazione a tale domanda, la società convenuta eccepiva che,

non essendosi essa avvalsa della facoltà di cui all'art. 2125 del

codice civile, ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale

31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2 gennaio

1962, n. 483, ed essendosi il Ninatti volontariamente dimesso, la

chiesta indennità di anzianità non era dovuta.

Il tribunale adito, con ordinanza 30 gennaio 1969, riconosciuto che

il rapporto intercorso tra l'attore e la società convenuta è

disciplinato dal citato contratto collettivo del 1948, sollevava

d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 di

tale contratto collettivo, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte 27 giugno

1968, n. 75, con la quale è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice civile, nella

parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo

indeterminato, escludeva il diritto del prestatore di lavoro

all'indennità, qualora la cessazione stessa fosse derivata da

licenziamento per colpa o da dimissioni volontarie ed osservando che

l'efficacia abrogativa di tale pronuncia non potesse estendersi a norma

diversa da quella da essa contemplata e, quindi, al denunziato articolo

12 in questione.

Dopo le comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge la

questione, così sollevata, viene ora alla cognizione di questa Corte.

Non vi sono state costituzioni di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

La questione è fondata.

L'impugnato articolo 12 del contratto collettivo 31 dicembre 1948,

nel contemplare l'indennità di anzianità al dimissionario come

corrispettivo del patto di non concorrenza, corrispettivo imposto

dall'art. 2125 del codice civile a pena di nullità, poggia,

evidentemente, sul presupposto che, ai sensi dell'allora vigente art.

2120, primo comma, del codice civile, in caso di cessazione del

rapporto di lavoro per dimissioni volontarie tale indennità non fosse

dovuta.

Ora, l'art. 2120 del codice civile per la parte testé citata, non

solo è stato abrogato con legge 15 luglio 1966, n. 604, ma, per i

rapporti anteriori, come quello in esame, con la sentenza di questa

Corte n. 75 del 1968, richiamata nell'ordinanza di rinvio, è stato

dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione.

Pertanto, poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale

sentenza, il denunziato art. 12, poggiando sopra un presupposto

dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve essere, alla sua volta,

dichiarato viziato della stessa illegittimità.

Peraltro tale illegittimità va limitata a quella parte

dell'articolo impugnato da cui si desume che non sono dovute

incondizionatamente al dirigente dimissionario le indennità di cui al

precedente art. 11.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul trattamento economico e

normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo

erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende

industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto

contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente

dimissionario le indennità di anzianità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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