Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1961 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio del legittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto

1951, n. 849, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1959 dal

Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Longo

Mazzapica Francesca e l'Opera per la valorizzazione della Sua,

iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 9 aprile 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Giuseppe Stagliano', per Longo Mazzapica Francesca, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera

valorizzazione Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La signora Longo Mazzapica Francesca, residente in Catanzaro,

con citazione 30 dicembre 1954, conveniva davanti a quel Tribunale

l'Opera valorizzazione Sila.

Esponeva che, nella formazione del nuovo catasto, un suo

appezzamento di terreno, esteso circa ha. 2,40, e compreso nel fondo

Cappella, in agro di Belcastro, acquistato con atto not. La Pera del

16 giugno 1938, registrato il 7 luglio successivo, era stato

erroneamente incluso per circa ha. 2 nella particella 9 e per il resto

nella particella 54 del fol. 4 alla partita 742, in testa a Rizzuto

Pietro Fedele. Soggiungeva che, con decreto 12 agosto 1951, n. 849, del

Presidente della Repubblica, era stata disposta l'espropriazione, a

carico di esso Rizzuto Pietro Fedele ed in favore dell'Opera

valorizzazione Sila, di tutta l'intera particella 9 e, quindi, anche

dell'appezzamento di cui al predetto rogito La Pera.

Chiedeva che tale appezzamento venisse dichiarato di sua proprietà

e, in via pregiudiziale ed incidentale, deduceva l'illegittimità

costituzionale del decreto di espropriazione.

2. - Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 21 ottobre 1959,

sollevava la questione di legittimità costituzionale del predetto

D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849; e a tal uopo osservava che la questione

era rilevante ai fini della risoluzione del processo poiché la prova,

da parte dell'attrice, del suo diritto di proprietà, aveva dato esito

positivo, per cui l'unico ostacolo alla definitiva pronuncia sulla

controversia era rappresentato, appunto, dal decreto presidenziale di

scorporo, della cui legittimità costituzionale era necessario

investire la Corte costituzionale.

L'ordinanza predetta veniva, il 21 dicembre 1959, notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della

Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica del 6 aprile 1960, n. 88.

3. - Avanti questa Corte, il 29 aprile 1960, si costituiva la Longo

Mazzapica, la quale, premessa la rilevanza della questione, deduceva

che nel procedimento di scorporo è essenziale l'accertamento della

persona del proprietario, al fine di stabilire la consistenza effettiva

della proprietà e, di conseguenza, l'applicabilità o meno a tale

soggetto della legge 12 maggio 1950, n. 230; rilevava, altresì, che,

nel contrasto tra le risultanze dei dati catastali e la prova giuridica

del diritto di proprietà, la prevalenza spettava senza altro a

quest'ultima; concludeva perché venisse dichiarato illegittimo il

citato D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in quanto diretto contro soggetto

non proprietario dei beni espropriati.

In data 2 febbraio 1960 si costituiva l'Opera valorizzazione Sila,

la quale, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul

valore da attribuire ai dati catastali nelle espropriazioni per riforma

fondiaria, si rimetteva alla giustizia della Corte stessa e, in ogni

modo, chiedeva che il decreto impugnato venisse dichiarato illegittimo

solo per la parte di ha. 2,40 di accertata proprietà della

reclamante.

Non interveniva la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

Viene sostenuto che il decreto del Presidente della Repubblica del

12 agosto 1951, n. 849, è illegittimo perché, ai fini

dell'accertamento della persona del proprietario, tenne presenti

intestazioni catastali non corrispondenti alla effettiva situazione

dominicale quale risulta dal rogito La Pera 16 giugno 1938. Infatti,

col decreto impugnato fu disposta la espropriazione, a carico di

Rizzuto Pietro Fedele, della intera particella 9 del fol. 4 alla

partita 742, nella quale, per errore, erano stata incluse circa ha. 2

di proprietà di Longo Mazzapica Francesco.

Questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26 febbraio

1959) che i dati catastali non hanno valore decisivo ai fini della

prova del diritto di proprietà; ed è ovvio allora che, nel contrasto

tra le intestazioni catastali e la prova documentale di quel diritto,

solo quasta deve prevalere.

L'espropriazione di cui si contende avrebbe dovuto perciò

effettuarsi solo riguardo alle porzioni della particella catastale che

al Rizzuto effettivamente appartenevano.

Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, ha compreso nell'espropriazione

porzioni di terreno non appartenenti all'espropriato; e, pertanto, deve

essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto

1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella

espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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