Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1957

Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi dalla Regione siciliana:

1) con ricorso notificato il 1 marzo 1956, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 5 successivo ed iscritto al

n. 39 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

8 novembre 1951, con cui si disponeva la sostituzione di un membro

della Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

2) con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al

n. 41 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

3 novembre 1954, con cui si disponeva la sostituzione di componenti

della Commissione provinciale di collocamento rispettivamente di

Agrigento e di Palermo.

Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

uditi gli avvocati Angelo Falzea e Michele Giorgianni per la

Regione siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 28 febbraio 1956, notificato al Presidente del

Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale in data 1 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona del

Presidente pro tempore del Governo siciliano on. avv. Giuseppe Alessi,

in seguito a deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956,

sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla potestà di

emanare provvedimenti relativi alla nomina e alla surroga dei

componenti la Commissione provinciale per il collocamento, con

riferimento al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale dell'8 novembre 1951, che disponeva la sostituzione di un

membro della Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Nel ricorso si sostiene che la emanazione di tale provvedimento

spetta alla Regione e più propriamente all'Assessore al lavoro della

Regione stessa, sia perché la Regione ha già provveduto, con D.L. P.

Reg. 18 aprile 1951, n. 25, alla istituzione di una Commissione

regionale che, in materia di collocamento, sostituisce la Commissione

centrale regolata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264; sia per il

disposto dell'art. 20, comma 1, dello Statuto siciliano, circa i

compiti e le funzioni del Presidente della Regione e degli Assessori

regionali; sia infine in omaggio al contenuto del R.D.L. 18 marzo 1944,

n. 91, prorogato dal D.L. 30 giugno 1947, n. 567, sul decentramento

delle funzioni amministrative.

Sono intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha confutato le ragioni esposte dalla Regione ricorrente e ha chiesto

che il conflitto venga risolto col riconoscere agli organi statali, ed

in specie al Ministro del lavoro, la competenza ad emettere i

provvedimenti a cui il ricorso si riferisce.

Con distinto e separato ricorso del 16 marzo 1956, notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale il 20 marzo 1956, la Regione siciliana, in persona

del suo Presidente pro tempore on. avv. Giuseppe Alessi, in seguito a

deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 1956, ha sollevato

analogo conflitto di attribuzione per quanto concerne i decreti del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 novembre 1954,

con cui si disponeva la sostituzione di componenti della Commissione

provinciale di collocamento rispettivamente di Agrigento e di Palermo.

Anche per questo secondo ricorso si è avuta la costituzione in

giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle sue conclusioni,

ha chiesto che venga respinto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato

che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del lavoro, la nomina dei

componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento.

Le parti hanno presentato una memoria illustrativa a sostegno delle

rispettive conclusioni.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le due cause promosse con i sopra indicati ricorsi e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause

per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in

sostanza, l'oggetto delle questioni che sono state sollevate.

Per stabilire se spetti agli organi dello Stato o agli organi della

Regione la funzione amministrativa concernente il collocamento della

mano d'opera e perciò se i provvedimenti relativi alla formazione

delle Commissioni provinciali di collocamento spettino al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale ovvero, nell'ambito del territorio

della Sicilia, all'Assessore regionale del lavoro, è necessario tener

presente che, nell'ordinamento attuato per la Sicilia in ordine alla

ripartizione della competenza delle funzioni amministrative fra Stato e

Regione, si è seguito un sistema in cui è prevalente la coincidenza

della competenza amministrativa con quella legislativa (art. 20 p. p.

Statuto siciliano).

È necessario perciò ben precisare, nei riguardi del problema

concernente il conflitto che la Corte è chiamata a risolvere, se e

quale potestà legislativa (esclusiva o concorrente) spetti alla

Regione in materia di collocamento della mano d'opera. La enunciazione

dei limiti di tale potestà è contenuta nell'art. 17, lett. f, dello

Statuto, che, sia pure in modo non esclusivo, attribuisce alla Regione

la potestà di emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei

servizi, in merito alla "legislazione sociale: rapporti di lavoro,

previdenza ed assistenza sociale, osservando i limiti stabiliti dalle

leggi dello Stato".

La chiara enunciazione di questo settore in cui la Regione ha

potestà normativa non giustifica le incertezze e i dubbi che

dall'Avvocatura generale dello Stato sono stati prospettati, pur

dovendosi ammettere che non tutta la legislazione sociale rientri

nell'ambito della potestà normativa della Regione, ma soltanto quella

che riflette i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale

e con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nonostante tali limitazioni non si può dubitare che, nella materia

riguardante l'assistenza sociale, sia compresa anche quella relativa

alla disciplina del collocamento della mano d'opera, giacché la

disciplina stessa ha uno scopo essenziale e preminente di assistenza

dei lavoratori, assistenza che si esplica specialmente nel periodo

critico della disoccupazione.

Del resto lo stesso legislatore nazionale ha dato alla legge 29

aprile 1949, n. 264, che contiene l'intiera disciplina del collocamento

della mano d'opera, il titolo di "provvedimenti in materia di

avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente

disoccupati". Se pertanto la materia del collocamento è compresa nella

potestà legislativa, sia pure soltanto concorrente, della Regione,

devesi senz'altro ritenere che, in virtù del 1 comma dell'art. 20

dello Statuto siciliano, il Presidente e gli Assessori regionali

"svolgono nella Regione le funzioni esecutive e amministrative"

concernenti la suddetta materia del collocamento. È stato tuttavia

osservato che il passaggio delle funzioni amministrative in una

determinata materia dallo Stato alla Regione non è possibile senza un

provvedimento che regoli tale passaggio e ne disciplini la concreta

attuazione. Basta però tenere presente a questo proposito che,

precisamente al suddetto scopo, sono state emanate, col decreto

presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, le norme di attuazione dello

Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza

sociale.

Nei riguardi della Commissione provinciale per il collocamento ha

speciale importanza l'art. 2 del decreto suddetto il quale dispone che,

per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione

nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e

l'assistenza sociale, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale esistenti nel territorio della Regione

dipendono dalla Regione stessa. Nessun dubbio pertanto sulle

conclusioni delle esposte considerazioni nel senso cioè che,

nell'ambito della Regione siciliana, la competenza a provvedere alla

nomina dei componenti la Commissione provinciale del collocamento - che

è un organo periferico in parte consultivo ed in parte deliberativo

nella suddetta materia - non spetta più al Ministro del lavoro ma è

stata devoluta all'Assessore regionale del lavoro, il quale svolge le

funzioni amministrative ed esecutive che sarebbero spettate al

Ministro.

Con che non occorre in questa sede esaminare la validità del

principio generale enunciato dall'Avvocatura dello Stato secondo il

quale "deve escludersi che le funzioni esecutive ed amministrative

nelle materie su cui l'Assessore regionale ha potestà di legiferare ai

sensi dell'art. 17 St. siciliano, siano automaticamente trasferite per

effetto del successivo art. 20, all'amministrazione regionale,

indipendentemente dalla circostanza che dette materie siano o meno

appositamente regolate da leggi regionali", tanto più che la Regione

siciliana ha già, con legge propria, regolato la materia del

collocamento della mano d'opera (D. Pres. Reg. sic. 18 aprile 1951, n.

25) per quanto concerne la sostituzione di una Commissione regionale

alla Commissione centrale preveduta dalla legge statale del 1949.

Dalla adottata risoluzione dei conflitti di attribuzione con i due

ricorsi che sono stati poi riuniti, deriva anche l'annullamento dei

decreti 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui il Ministro del

lavoro - in contrasto con i limiti della sua competenza funzionale -

disponeva la surroga di alcuni componenti delle Commissioni provinciali

per il collocamento di Messina, Agrigento e Palermo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione

fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevati con ricorsi della

Regione in relazione ai decreti del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale in data 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui

si provvedeva alla sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni

provinciali di collocamento di Messina, Agrigento e Palermo:

dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla

nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento

nell'ambito del territorio della Regione stessa e

annulla i decreti su indicati del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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