Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/02/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 247d.P.R. 271/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo

comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza 23 maggio 1990 dalla Corte di assise di Torino nel

procedimento penale a carico di Donnarumma Ciro, iscritta al n. 460

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di assise di Torino, nel corso del procedimento

penale a carico di Donnarumma Ciro, che, all'udienza del 23 maggio

1990, aveva richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247

del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, premesso che il P.M. aveva

prestato il proprio consenso e che era possibile decidere allo stato

degli atti, trovando, pertanto, applicazione la norma citata, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247,

secondo comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui

non prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il

giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 101, primo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, la pubblicità dei giudizi non

rientrerebbe nella disponibilità delle parti, costituendo principio

implicito nel citato disposto costituzionale, che pone uno stretto

nesso tra giustizia e sovranità popolare, con la conseguenza che al

popolo deve essere consentito di conoscere come la giustizia venga

amministrata e così, tra l'altro, esercitare i diritti di cronaca e

di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.

Ha citato, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n.

50 del 1989, concernente le udienze delle Commissioni tributarie,

osservando che il principio della pubblicità dei giudizi sarebbe

stato introdotto nell'ambito delle garanzie proprie dell'ordinamento,

piuttosto che in quello dei diritti dell'uomo, come sarebbe stato

possibile sulla base delle sole convenzioni internazionali che ne

trattano; e che, inoltre, le eccezioni al principio in esame

riconosciute ammissibili sarebbero solo quelle che attengono a

specifici aspetti o circostanze che caratterizzano il giudizio e non

quelle legate soltanto al rito processuale prescelto ad iniziativa

delle parti.

2. - La questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente

infondata. L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione.

Ha osservato che il principio generale di pubblicità dei

dibattimenti giudiziari quale garanzia di giustizia, ricavabile

dall'art. 101 della Costituzione, può subire deroghe che abbiano una

obiettiva e razionale giustificazione nell'interesse al retto

funzionamento della giustizia (sentenza della Corte costituzionale n.

12 del 1971).

Del resto, si aggiunge, lo stesso principio, contrariamente a

quanto sostenuto dal giudice remittente, è riconducibile anche

all'ambito delle garanzie dei diritti dell'uomo, in quanto strumento

di tutela di questi, come tale considerato nei vari atti

internazionali (sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 1986).

Nella Carta costituzionale, però, non si rinviene alcun precetto

il quale vieti possibili deroghe al principio implicito contenuto

nell'art. 101 della Costituzione, determinate da ragioni di carattere

meramente processuale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata ad accertare se l'art. 247, secondo

comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non

prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il giudizio

abbreviato, violi l'art. 101, primo comma, della Costituzione, non

consentendo al popolo di conoscere come venga amministrata la

giustizia ed esercitare, tra l'altro, il diritto di cronaca e di

critica di cui all'art. 21 della Costituzione.

2. - La questione è inammissibile.

Per effetto del disposto dell'art. 247 delle norme transitorie del

codice di procedura penale, anche per i processi istruiti secondo le

norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i quali già vi

è rinvio al dibattimento, l'imputato può chiedere che il processo

sia definito allo stato degli atti. Se vi è il consenso del pubblico

ministero ed il giudice del dibattimento ritiene possibile siffatta

definizione, il processo si svolge in camera di consiglio con

l'intervento del pubblico ministero, dello stesso imputato e della

parte civile e dei loro difensori. Viene, quindi, a mancare il

dibattimento e la pubblicità ad esso coessenziale.

3. - La mancanza di pubblicità è una delle caratteristiche del

giudizio abbreviato, previsto nel nuovo codice di procedura penale

come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerità

nella definizione dei processi penali. Allo stesso imputato è dato

valutare i vantaggi del nuovo rito ed i rischi ad esso connessi, tra

cui vi è la rinuncia all'acquisizione di prove dibattimentali e, per

quanto riguarda i processi di Corte di assise, all'apporto dei

giudici popolari, incidenti entrambi sulla valutazione della sua

responsabilità.

3.1 - Per quanto riguarda specificamente la deroga alla

pubblicità del giudizio, si osserva che più volte (sentt. Corte

cost. nn. 65 del 1965, 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986,

50 del 1989) si è affermato che tale pubblicità è coessenziale ai

principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla

sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della

giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101 della

Costituzione); che l'esigenza del rispetto di siffatta regola è

maggiormente avvertita nei giudizi penali, attesi la qualità dei

valori, degli interessi e dei beni da proteggere nonché i riflessi

sociali della violazione delle norme penali, in una con l'interesse

dello Stato a ripristinare l'ordine violato.

Si è ritenuta (sentt. Corte cost. n. 212 del 1986 e n. 50 del

1989) la possibilità di eccezioni per "singole categorie di

procedimenti", determinate da ragioni obiettive e razionali. Del

resto, nei vari atti internazionali, concernenti la tutela dei

diritti dell'uomo, un processo giusto, senza abusi ed arbitri (art. 6

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con

legge n. 848 del 1955; art. 14 del Patto internazionale di New York,

relativo ai diritti civili e politici, adottato il 14 dicembre 1966 e

ratificato con legge n. 881 del 1977; artt. 28 e 29 dei protocolli

sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati C.E.C.A.,

C.E.E., ed EURATOM) il principio della pubblicità è posto a

garanzia dell'imputato. A tale principio, però, sono previste

deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e

moralità, ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del

giudice.

Ma, per verificare se circostanze particolari, come l'accordo

delle parti e la situazione del processo pronto per una decisione

allo stato degli atti, tipici connotati del giudizio abbreviato,

siano sufficienti a giustificare o no, sotto il profilo

costituzionale invocato, la deroga al principio della pubblicità dei

giudizi, sarebbe indispensabile una considerazione del problema non

limitata al giudizio abbreviato transitorio richiesto dall'imputato

alla presenza del pubblico presente alle formalità di apertura del

dibattimento, come avvenuto nel caso di specie, ma esteso anche alle

ipotesi di giudizio abbreviato transitorio richiesto nel corso

dell'istruzione e, più ancora, all'ipotesi tipica del giudizio

abbreviato ordinario, che si colloca nell'ambito dell'udienza

preliminare. L'ordinanza di rimessione non è in proposito univoca,

oscillando tra una prospettazione della questione con riguardo al

solo giudizio abbreviato transitorio, di cui al denunciato art. 247,

secondo comma, lamentando, proprio con riguardo ad esso, che

"dovrebbe essere allontanato il pubblico presente all'udienza" ed una

prospettazione comprensiva anche del "ricorso al giudizio abbreviato

nel periodo transitorio e in quello di piena applicazione del nuovo

codice di procedura penale". Senza contare che, trattandosi di un

giudizio di competenza della Corte di assise, potrebbero aver assunto

particolare incidenza per il giudice a quo la gravità del reato e

l'allarme suscitato nell'opinione pubblica, circostanze queste che,

in sede di lavori preparatori della legge delega, avevano suggerito

soluzioni normative diverse. La varietà delle ipotesi in relazione

sia al tempo che all'oggetto del processo, comportando una gamma di

possibili soluzioni, non consente a questa Corte di scendere nel

merito di fronte ad una prospettazione della questione in termini

così incompleti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 247, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio

1989, n. 271), in riferimento all'art. 101 della Costituzione,

sollevata dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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