Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo e

secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata

il 29 luglio 1989 dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo

avente per oggetto: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che

vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in

Abruzzo" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 22 settembre 1989, depositato in cancelleria

il 30 settembre successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi

1989;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, gli artt. 14, primo e secondo comma e 20, secondo

comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e

riapprovata il 29 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei

cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini

extracomunitari che vivono in Abruzzo".

Nel ricorso si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in

favore degli emigrati e degli immigranti extracomunitari, in

attuazione della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943.

L'art. 14 della legge regionale impugnata prevede, in relazione

alla partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio regionale

per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, la

corresponsione a taluni di essi, oltre al rimborso delle spese di

viaggio, di un gettone di presenza. Ciò violerebbe l'art. 117 della

Costituzione sotto il profilo del contrasto col principio della

gratuità di tale partecipazione, disposta dall'art. 2, ottavo comma,

della legge n. 943 del 1986.

L'art. 20 della legge regionale anzidetta disciplina l'erogazione

di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo economico, a

favore degli emigrati "ancorché residenti all'estero" che intendano

rientrare nel territorio della regione. Tale disposizione, a sua

volta, violerebbe l'art. 117 della Costituzione in quanto - si

afferma nel ricorso - "scaturisce dai principi generali, insiti

nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la

limitazione al rispettivo ambito territoriale delle situazioni

suscettibili di trovare una "locale" regolamentazione giuridica

adeguatrice di quella nazionale". Detta limitazione non sarebbe stata

rispettata dalla norma regionale cosicché essa, estendendo ai "non

residenti" la possibilità di accedere ai contributi regionali per

l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico,

indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della

regione, violerebbe il principio della territorialità della

legislazione regionale. Considerato in diritto

1. - Questa Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, è chiamata a decidere le seguenti questioni:

a) se l'art. 14, primo e secondo comma, della legge approvata

dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio

1989, prevedendo un gettone di presenza per la partecipazione alle

sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione

istituito dall'art. 4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione,

avendo violato il principio della gratuità di tale partecipazione

stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre

1986, n. 943;

b) se l'art. 20 della su detta legge regionale, prevedendo

l'erogazione di un contributo, per l'acquisto, la costruzione, il

restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore

degli emigrati "ancorché residenti all'estero", i quali intendano

rientrare nel territorio della regione, contrasti con l'art. 117

della Costituzione, in quanto l'attribuzione del contributo ai non

residenti, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio

della regione, violerebbe il principio della territorialità della

legislazione regionale.

2. - All'esame della prima questione va premesso che la legge

statale n. 943 del 1986, emanata in attuazione della Convenzione

dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile

1981, n. 158, garantisce ai lavoratori extracomunitari legalmente

residenti nel territorio della Repubblica uguaglianza di diritti

rispetto ai lavoratori italiani, l'uso dei servizi sociali e

sanitari, il diritto al mantenimento della propria identità

culturale e alla disponibilità di un'abitazione. Al fine di

promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le

iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono

l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della legge anzidetta

ha istituito un apposito organo - denominato "Consulta per i problemi

dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie" - alla

composizione del quale concorrono rappresentanze dei lavoratori

extracomunitari, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonché

esperti designati dai ministeri della pubblica istruzione,

dell'interno, degli affari esteri e delle finanze, rappresentanti

delle autonomie locali, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia,

dell'Associazione nazionale province italiane e di associazioni

assistenziali.

Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone che, entro sei mesi,

le regioni debbono a loro volta istituire "con competenza nelle

materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,

consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e

delle loro famiglie". L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che "la

partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali

anzidetti è gratuita", potendo essere previsto unicamente il

rimborso delle spese di viaggio per coloro che non vi partecipino

nella qualità di dipendenti della pubblica amministrazione e non

risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli organi in discorso.

Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio

1989 la Regione Abruzzo ha istituito (art. 4) il Consiglio regionale

per l'emigrazione e l'immigrazione, al quale ha affidato - tra

l'altro - compiti inerenti alle attività di competenza regionale

riguardanti l'assistenza ai lavoratori immigrati nella regione e alle

loro famiglie. I compiti del Consiglio, peraltro, a norma dell'art.

10 della legge, riguardano anche la formulazione di proposte e pareri

relativi alla tutela degli emigranti abruzzesi all'estero,

aggiungendosi a tali compiti attribuzioni riguardanti i lavoratori

immigrati dall'estero.

La legge regionale, pertanto, non ha dato attuazione al disposto

dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943 del 1986 con

la istituzione di una Consulta regionale, avente come competenza

esclusiva "i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro

famiglie", bensì con la creazione di un organo avente una pluralità

di competenze, fra le quali anche quella prevista dall'art. 2,

penultimo comma, della legge n. 943 del 1986.

Col ricorso non si contesta la legittimità di tale sistema di

attuazione della prescrizione della legge statale, ma unicamente la

violazione del principio di gratuità della partecipazione alle

consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori

extracomunitari, gratuità espressamente prevista dall'ultimo comma

dell'art. 2 della legge n. 943 del 1986.

In effetti l'art. 14 della legge impugnata, al primo comma,

dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale per

l'emigrazione e l'immigrazione, di "un gettone di presenza, nonché

delle spese di viaggio", così come previsto dalle leggi regionali

per i dipendenti di grado più elevato, con esclusione - quanto al

gettone - dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati

dalle rispettive associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo comma,

prevede, "limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono

trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro

famiglie", la gratuità della partecipazione per i soli designati

dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalità delle

competenze del Consiglio, il secondo comma dell'art. 14 riguarda

specificamente la partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i

problemi dei lavoratori extracomunitari, in relazione alle quali

conferma l'attribuzione di un gettone di presenza, a tutti i

partecipanti, con la sola esclusione dei rappresentanti designati

dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Poiché, come è stato dedotto nel ricorso, l'art. 2, ultimo

comma, della legge n. 943 del 1986 stabilisce il principio della

gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i

problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e

permette, unicamente, il rimborso delle spese di viaggio in favore

dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e

non risiedano nel comune in cui ha sede l'organo consultivo,

l'impugnativa proposta è parzialmente fondata. L'art. 14, secondo

comma, infatti, viola l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in

contrasto con il su detto principio nella parte in cui non prevede la

gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i

problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per

tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e

l'immigrazione.

Non fondata è, invece, la questione relativa al primo comma dello

stesso art. 14, poiché l'art. 2 della legge n. 943 del 1986, mentre

vincola il legislatore regionale a disporre la gratuità della

partecipazione alle sedute degli organi consultivi ivi previsti,

aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle

loro famiglie, non esclude che, in relazione ad ulteriori eventuali

competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute

possa essere compensata con un gettone di presenza.

3. - Non fondata è anche la questione proposta in relazione

all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo

per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un

alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, ancorché

residenti all'estero, i quali intendano rientrare nel territorio

della regione.

Secondo quanto dedotto nel ricorso, tale disposizione

contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo

che l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente

dall'effettivo rientro nel territorio della regione, viola il

principio della territorialità della legislazione regionale.

Va osservato in proposito che detto principio, oltre che come

limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni

debbono perseguire interessi propri della comunità regionale

(sentenza n. 829 del 1988) collegati al territorio della regione

inteso come metro della loro dimensione.

Sulla base di questa precisazione la censura si appalesa

inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20,

nonché dagli artt. 1 e 2 della stessa legge impugnata.

Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art.

20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un alloggio, ovvero il

suo completamento o restauro, nel territorio della regione. Può

essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che abbiano

maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di

almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni all'anno per

almeno quattro anni consecutivi (art. 2). L'alloggio deve essere

destinato ad abitazione del loro nucleo familiare e non può essere

destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).

Queste statuizioni evidenziano la pertinenza della norma al

perseguimento - in materia nella quale la competenza della regione

non è contestata - d'interessi specificamente regionali, tanto in

relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degl'immobili in

riferimento ai quali il contributo è concesso.

Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo

comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e

riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei

cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini

extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non

prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad

oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro

famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per

l'emigrazione e l'immigrazione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in

riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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