Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 15 e 21 legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile

1977 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto dalla Soc. SICE

c/Sindaco del Comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 487 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 347 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il Giudice

relatore prof. Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 il TAR per la Calabria - nel

corso di un giudizio promosso dalla Soc. SICE contro il Comune di

Reggio Calabria - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento

all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto non

escludono espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni

amministrative introdotte.

Nell'ordinanza si espone quanto segue.

La SICE aveva in corso la costruzione di due corpi di fabbricati

nel Comune di Reggio Calabria, i cui lavori erano stati sospesi con

ordinanza sindacale. Successivamente il sindaco di Reggio Calabria

aveva ordinato la demolizione dei due corpi di fabbrica anzidetti, ai

sensi degli artt. 31 e 32 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e

successive modificazioni, e dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977,

n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, nel presupposto

che la Soc. SICE avesse eseguito abusivamente le opere edilizie da

demolire.

Contestualmente il sindaco avvertiva che nel caso di mancata

demolizione le opere sarebbero state acquisite gratuitamente al

patrimonio indisponibile del comune, onde essere utilizzate ai fini

pubblici ai sensi dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977.

La SICE ricorreva al TAR chiedendo l'annullamento del

provvedimento, deducendo in particolare la erronea e falsa applicazione

dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977, in quanto il nuovo sistema

sanzionatorio pievisto dalla legge n. 10 non sarebbe stato applicabile

alla fattispecie, verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge

suddetta.

Nell'ordinanza di rimessione, premesso quanto sopra, si afferma che

gli artt. 15 e 21 della legge n. 10 del 1977 danno carattere

retroattivo alle nuove sanzioni previste, così ponendosi in contrasto

con l'art. 25 della Costituzione che vieterebbe la retroattività non

soltanto delle norme penali, ma di tutte le norme punitive.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

o, comunque, infondata.

Nell'atto di intervento si osserva che l'art. 15 impugnato contiene

solo una elencazione di sanzioni amministrative, senza affatto disporne

l'applicabilità a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l.

n. 10/1977. L'art. 21, a sua volta, detta una normativa transitoria di

collegamento fra la nuova e la vecchia disciplina, senza stabilire la

retroattività delle nuove sanzioni.

La questione sarebbe, pertanto, inammissibile, attenendo unicamente

alla interpretazione delle norme impugnate.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata, giacché il

principio d'irretroattività stabilito dall'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, riguarderebbe solo le norme penali e non tutte le

norme punitive in generale. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a risolvere la questione se gli artt. 15

e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità

dei suoli"), non escludendo esplicitamente la loro applicabilità a

fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa,

siano in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost..

La questione non è fondata.

2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato

(sentenze n. 29 del 1961; 46 del 1964 e, da ultimo, 194 del 1976 e 13

del 1977) che il principio della irretroattività delle leggi è stato

costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre

per le restanti materie la osservanza del principio stesso è rimessa

alla prudente valutazione del legislatore. Nel caso di specie si è al

di fuori della materia penale, dato che l'art. 15 della legge 28

gennaio 1977, n. 10, prevede e disciplina esclusivamente sanzioni di

carattere amministrativo.

D'altro canto è anche da osservare che la giurisprudenza

amministrativa è consolidata nella affermazione che le sanzioni

amministrative di cui al ripetuto art. 15 non sono applicabili a

costruzioni portate a compimento prima della entrata in vigore della

legge n. 10 del 1977.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per

l'edificabilità dei suoli"), sollevata con ordinanza 20 aprile 1977

dal TAR per la Calabria, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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