Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio

1963, n. 710 (trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa del Consorzio

elettrico del Buthier), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1967

dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra l'Azienda

elettrica municipale di Torino e l'E.N.E.L., iscritta al n. 130 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda elettrica municipale di

Torino (A.E.M.) e dell'E.N.E.L.;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Paolo Greco e Alberto Buffa, per l'A.E.M., e

l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, emanato in forza della

delega conferita al Governo dall'art. 4 n. 10 della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, venne trasferita all'E.N.E.L. l'impresa del Consorzio

elettrico del Buthier (C.E.B.), costituito fra l'Azienda elettrica

municipale di Torino (A.E.M.), le Ferrovie dello Stato e la Società

Cogne.

A seguito di tale trasferimento l'A.E.M., sostenendo che

limitatamente alla quota consortile di sua spettanza avrebbe dovuto

applicarsi l'esonero disposto dall'art. 4 n. 5 della legge delegante,

convenne l'E.N.E.L. innanzi al Tribunale di Aosta per ottenere la

restituzione di tale quota, e ciò previa rimessione degli atti alla

Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità del citato

decreto delegato, emanato in violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

Con ordinanza 10 maggio 1967 il Tribunale, dopo aver premesso che

è competenza della Corte costituzionale accertare la natura del C.E.B.

al fine di decidere se i suoi beni fossero trasferibili all'E.N.E.L.,

ha ritenuto di non poter giudicare manifestamente infondata la

questione sollevata dall'attrice. A giustificazione del dubbio sulla

legittimità del decreto delegato il giudice a quo rileva che la stessa

difesa dell'E.N.E.L., allo scopo di controbatterlo, ha sentito il

bisogno di produrre un'ampia comparsa conclusionale; richiama la

deliberazione 2 agosto 1962, n. 266 della Corte dei conti sulla natura

del C.E.B., ed osserva che dallo stesso atto costitutivo di

quest'ultimo appare discutibile il carattere di impresa autonoma del

consorzio. Il Tribunale aggiunge che il carattere eccezionale del

trasferimento coattivo di beni impone che le leggi che l'autorizzano

non possano essere applicate "oltre i casi in esse considerati" e

conclude rimmettendo gli atti a questa Corte perché sia accertato se

l'impugnato D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, valutato in relazione

all'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contrasti con gli

artt. 76 e 77 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti in causa ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29

luglio 1967. Nel presente giudizio si sono costituiti l'Azienda

elettrica municipale di Torino (atto depositato il 4 agosto 1967) e

l'Ente nazionale per l'energia elettrica (atto depositato il 25 luglio

1967).

2. - Nelle sue deduzioni l'A.E.M. premette che il C.E.B., creato

con la partecipazione paritaria fra l'Azienda stessa, le Ferrovie dello

Stato e la Società Cogne, non rientra fra i consorzi di bonifica (art.

862 Codice civile) e fra i consorzi di miglioramento fondiario (art.

863 Codice civile), non è un consorzio obbligatorio per

l'utilizzazione delle acque e l'esercizio delle utenze di cui all'art.

59 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, né costituisce uno dei consorzi

regolati dalla legge comunale e provinciale: posto in essere non per

dividere gli utili derivanti dalla produzione elettrica, ma per

ripartire l'energia fra i tre enti partecipanti, il C.E.B. deve essere

inquadrato fra le figure consortili attraverso le quali più soggetti

si associano in funzione ed a vantaggio delle loro distinte ed autonome

proprietà ed attività. Mentre ciò trova conferma nell'art. 5, comma

quinto, dell'atto costitutivo, secondo il quale "gli impianti saranno

in possesso comune dei tre partecipanti in proporzione di un terzo per

ciascuno", dalla circostanza che il C.E.B. non ha personalità

giuridica discende che titolari dei rapporti attivi e passivi, come

esattamente riconobbe la Corte dei conti nella deliberazione ricordata

dall'ordinanza di rimessione, erano i tre enti consorziati.

La difesa dell'A.E.M. prosegue affermando che l'impugnata legge

delegata venne emanata sul presupposto che il Consorzio fosse

l'imprenditore proprietario dei beni espropriati: poiché tale

presupposto è inesatto, la quota di spettanza dell'Azienda deve essere

ritenuta inespropriabile ai sensi dell'art. 4 n. 5 della legge di

delegazione. L'opposta tesi, secondo la quale la legge del 1962

farebbe sempre e soltanto riferimento all'impresa intesa come

organizzazione e mai all'impresa come soggetto è insostenibile,

perché è indubbio che alcune norme contenute in quel provvedimento

collegano l'organizzazione al soggetto, come è dimostrato, oltre che

da altre considerazioni, dalla circostanza che proprio l'art. 4, n. 5,

contempla un esonero a base puramente soggettiva. L'A.E.M. è esonerata

a motivo della sua natura di azienda municipalizzata, ovunque essa sia

titolare o contitolare di un'impresa, e da ciò discende che il decreto

impugnato, in quanto ha inciso su beni dell'inespropriabile A.E.M., è

in contrasto con la legge delegante e risulta perciò

costituzionalmente illegittimo.

3. - Secondo la difesa dell'E.N.E.L., posto che la A.E.M. di Torino

esercita da sola l'attività che costituisce l'oggetto istituzionale di

un'azienda municipalizzata e partecipa inoltre all'attività di

produzione elettrica svolta attraverso un'organizzazione consortile, si

deve ritenere che rispetto alle due diverse entità debba accertarsi

l'esistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione della legge

di nazionalizzazione: le due imprese, infatti, sono distinte, e le

speciali disposizioni dettate per le aziende municipalizzate non si

possono estendere alla impresa esercitata dal Consorzio, che deve

essere assoggettata dalle norme che prevedono il trasferimento di ogni

impresa elettrica, individuale e collettiva che sia. A tal proposito è

irrilevante la disputa teorica sul se si possa correttamente parlare di

"trasferimento di impresa", specie in considerazione del fatto che non

può certo dirsi che l'E.N.E.L. continui l'esercizio delle imprese ad

esso trasferite. Quel che importa, invece, è che la legge di

nazionalizzazione prende a base della sua disciplina il concetto di

impresa elettrica, costituita da quella parte dell'attività

dell'imprenditore che consiste nella produzione, importazione ed

esportazione, trasporto, trasformazione e vendita dell'energia:

trattandosi, dunque, non del trasferimento del patrimonio di

determinati soggetti, ma di ciò che è obiettivamente destinato a

determinate attività imprenditoriali, si può dire che l'E.N.E.L.

acquista quella parte dell'azienda che serve all'esercizio di questa.

Ed invece la tesi sostenuta dall'A.E.M., secondo la quale la sua

contitolarità dei beni del C.E.B. dovrebbe considerarsi come parte del

più ampio complesso dei beni e dei diritti connessi all'esercizio

dell'impresa istituzionalmente da essa condotta quale azienda

municipalizzata, sostituisce un criterio subiettivo a quello obiettivo,

come se la esenzione del trasferimento avesse ad oggetto non il

complesso dei beni relativi all'impresa costituita in forma di azienda

municipalizzata, ma il patrimonio di questa. La difesa dell'E.N.E.L.

prosegue mettendo in evidenza che non si può negare l'esistenza di

un'autonoma impresa del C.E.B., perché pretendere che là dove esiste

una pluralità di persone che esercitano congiuntamente un'attività

imprenditoriale non vi sia un'impresa unitaria distinta da quelle

esercitate separatamente dai singoli partecipanti, equivarrebbe a

negare la possibilità di imprese esercitate da società non munite di

personalità giuridica.

Dopo aver messo in rilievo l'inconsistenza degli argomenti posti

dal Tribunale di Aosta a fondamento dell'ordinanza di rimessione,

l'E.N.E.L. conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non

fondata.

4. - In una memoria depositata il 27 marzo 1968 la difesa

dell'A.E.M. contesta la validità della tesi sostenuta dall'E.N.E.L.

sulla base di un concetto di "impresa elettrica" che non trova

riscontro né nella teoria né nelle norme della legge di

nazionalizzazione, ed esclude che l'impresa possa identificarsi con

l'azienda. Posta questa premessa, vari argomenti, a suo avviso, provano

che non esiste un'impresa autonoma del C.E.B.: a) se, come l'E.N.E.L.

è costretto a riconoscere, l'A.E.M. esercita la sua attività anche

attraverso il consorzio, a questo non può far capo un'impresa

distinta; b) essendo pacifico che il consorzio non fece mai

dell'energia un oggetto di scambio; perché essa, nel momento stesso in

cui era prodotta, entrava nel patrimonio dei tre enti consorziati,

manca l'impresa, che per definizione presuppone che l'organizzazione

sia volta al fine della produzione di beni o servizi per lo scambio; c)

nell'ipotesi di società non personificate, secondo la migliore

dottrina coimprenditori sono i singoli soci: il che nel caso del C.E.B.

è comunque vero perché la produzione era esclusivamente rivolta alla

soddisfazione del bisogni degli imprenditori consorziati; d) di

conseguenza la quota A.E.M. nel consorzio era parte della sua impresa

istituzionale.

La memoria conclude mettendo in rilievo che non è possibile

ipotizzare che la legge di nazionalizzazione, nel momento stesso in cui

prevedeva la possibilità per le aziende municipalizzate di ottenere la

concessione di esercizio, abbia voluto sottrarre ad esse i mezzi per il

raggiungimento del loro fine.

5. - La difesa dell'E.N.E.L. in una memoria depositata il 27 marzo

1968 conferma le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione e

contesta l'esattezza di quelle esposte dalla difesa dell'A.E.M. In

particolare la memoria mette in evidenza che: a) l'esonero di cui

all'art. 4, n. 5, della legge delegante non prende in considerazione un

elemento puramente subiettivo, perché ha riguardo alle imprese

esercitate nei modi previsti dal testo unico sulla municipalizzazione

del pubblici servizi; b) comunque il concorso di elementi di

valutazione subiettiva non sarebbe mai idoneo a spostare la questione

ed occorrerebbe pur sempre dimostrare che i partecipanti al consorzio

non esercitassero, attraverso questo, una impresa distinta; c)

l'identificazione fra impresa ed imprenditore, sulla quale si basa la

tesi avversaria, è irrilevante, essendo certo che nel sistema previsto

dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. né questo prosegue l'attività

delle imprese preesistenti né viene meno l'imprenditore, giacché si

è evitato un sistema di nazionalizzazione che incidesse sui soggetti;

d) il problema resta sempre quello di accertare se il consorzio

esercitasse o meno un'impresa distinta da quelle degli enti

partecipanti, ed è certo che una soluzione negativa porterebbe a

negare l'unità dell'impresa esercitata da una società priva di

personalità giuridica.

L'E.N.E.L. passa poi all'analisi della deliberazione 2 agosto 1962

della Corte dei conti e rileva che essa non pone affatto in dubbio

l'esistenza di una impresa esercitata in forma associata e distinta

dalle imprese gestite singolarmente dagli enti consorziati; conclude,

infine, osservando che tutte le esposte argomentazioni trovano conferma

nell'esame delle conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento della

domanda proposta dall'A.E.M.: escluso che possa rimanere in vita il

consorzio con la sostituzione dell'E.N.E.L. alla società Cogne ed alle

Ferrovie dello Stato ed escluso che l'E.N.E.L. stesso possa associarsi

con altri soggetti pubblici o privati per l'esercizio di un'attività

che la legge riserva allo Stato (e ciò secondo un principio che si

deve ricavare dall'art. 1, settimo comma, della legge istitutiva), la

stessa persistenza di un diritto di condominio dell'A.E.M. sui beni

trasferiti appare di dubbia compatibilità con la destinazione dei beni

a un pubblico servizio e comunque il suo esercizio risulterebbe

limitato, se non soppresso, dai poteri attribuiti all'E.N.E.L. per il

raggiungimento dei suoi fini pubblici.

6. - Nell'udienza di discussione le parti costituite hanno

illustrato le contrapposte tesi ed hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con atto del 2 settembre 1950 l'Azienda elettrica municipale

di Torino (A.E.M.), le Ferrovie dello Stato e la Società per azioni

Cogne costituirono con quote paritarie il Consorzio elettrico del

Buthier (C.E.B.) allo scopo di proseguire e portare a compimento la

costruzione dell'impianto idroelettrico del torrenti Artanavaz,

Ollomont e Buthier, già iniziata dalla società Cogne, di eseguire

più ampie opere per l'utilizzazione di tali bacini imbriferi e di

altri corsi d'acqua, di esercitare i corrispondenti impianti e,

eventualmente, di costruirne altri.

Sopravvenuta la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica il Governo, nell'esercizio

della delega conferitagli dall'art. 4, n. 10, della legge, emanò il

D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, che dispose il trasferimento

all'E.N.E.L. della "impresa del Consorzio del Buthier".

Nell'ordinanza di rimessione che ha promosso il presente giudizio

il Tribunale di Aosta ha ritenuto non manifestamente infondato il

dubbio che il provvedimento delegato violi gli artt. 76 e 77 della

Costituzione per non aver escluso dal trasferimento la quota consortile

di spettanza dell'A.E.M., come avrebbe dovuto fare in ossequio alla

disposizione contenuta nell'art. 4, n. 5, della legge, in forza della

quale le imprese degli enti locali costituite ai sensi del T.U. 15

ottobre 1925, n. 2578, purché richiedano ed ottengano la concessione

dell'esercizio delle attività elettriche, non sono soggette a

trasferimento.

2. - Le questione di legittimità costituzionale in questi termini

proposta dal giudice a quo importa la necessità di accertare se al

C.E.B. facesse capo un'impresa distinta da quelle dei soggetti che

concorsero a costituirlo, come trasferibile all'E.N.E.L. secondo quanto

dispone il quarto comma dell'art. 1 della legge di nazionalizzazione,

ovvero se, invece, il complesso delle attività consortili fosse da

considerare, per le rispettive quote, parte delle imprese appartenenti

ai tre enti consorziati, nel qual caso a favore dell'A.E.M. avrebbe

dovuto trovare applicazione il particolare regime previsto dall'art. 4,

n. 5, della legge.

La Corte ritiene che per la soluzione di siffatto quesito non sia

né necessario né opportuno prender posizione sul concetto generale di

impresa, del quale la dottrina, tuttora animata da ben noti contrasti,

sottolinea ora gli aspetti soggettivi ora quelli oggettivi: quel che è

decisivo è il significato che il termine assume nel sistema della

legge di nazionalizzazione ed in relazione agli scopi che il

legislatore ha voluto raggiungere. Al qual proposito è da tener

presente che il c.d. trasferimento delle imprese elettriche è uno

strumento - e come tale va valutato - per assicurare nel modo più

corretto il passaggio dal regime libero a quello della

nazionalizzazione, dominato, secondo quanto dispone l'art. 1 della

legge, dalla riserva all'E.N.E.L. dell'attività di produzione,

importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione distribuzione e

vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

Siffatta riserva, mentre da un canto comporta il divieto di

svolgere "attività elettrica" per qualunque altro soggetto pubblico o

privato per il quale la legge stessa non abbia disposto una specifica

eccezione, imponeva per altro verso la necessità di assicurare la

continuità della produzione, del trasporto e della vendita

dell'energia: e questo problema il legislatore risolse in conformità

dell'art. 43 della Costituzione, disponendo cioè che le imprese

elettriche esistenti in quel momento venissero trasferite al nuovo ente

pubblico. Di tal che è evidente che le entità trasferite non vengono

prese in considerazione, quando si tratti di determinare l'oggetto del

trasferimento, nel loro collegamento ad un soggetto, ma esclusivamente

nella consistenza obiettiva: vale a dire - come si ricava da varie

disposizioni della legge - come complesso del beni organizzati per

l'esercizio delle attività elettriche e dei relativi rapporti

giuridici. In altri termini appare chiaro che il concetto di impresa

coincide, senza residui, con tale complesso e viene utilizzato dal

legislatore all'esclusivo scopo di identificare e circoscrivere ciò

che va trasferito all'E.N.E.L. e non certo per individuare i soggetti

ai quali viene preclusa la legittimazione a svolgere attività

imprenditoriale nel settore elettrico.

3. - Da questa premessa deriva che ovunque beni e rapporti

giuridici fossero organizzati al fine dello svolgimento di attività

elettriche, ivi era da considerarsi esistente una impresa da trasferire

all'E.N.E.L., e tale era senza dubbio quella del C.E.B., al quale

faceva capo un'organizzazione siffatta, sicuramente distinta da quella

inerente all'A.E.M., alle Ferrovie dello Stato o alla società Cogne.

Questa conclusione non incontra ostacoli né nella problematica

prospettata dall'ordinanza di rimessione né nelle argomentazioni

svolte dalla difesa dell'A.E.M.

Come già risulta da quanto fin qui si è detto, è del tutto

ininfluente la mancanza di personalità giuridica del consorzio: come

è, certo, un'impresa quella dell'A.E.M. nonostante che le aziende

municipali non abbiano personalità, così è del pari corretto parlare

di impresa del C.E.B. Quel che è essenziale, giova ripeterlo, è la

presenza di quella organizzazione di beni e di rapporti alla quale la

legge fa riferimento. Ne costituisce riprova l'art. 4, n. 2, secondo il

quale per le imprese che non esercitano in via assoluta o principale le

attività descritte nell'art. 1 "saranno stabilite le modalità per il

trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per

l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici":

trasferibile, dunque, è l'insieme dei beni e del rapporti strumentali

perfino quando questo si inserisca e si incorpori in una più vasta ed

unitaria impresa. Ci si trova qui in presenza dell'estrema, ma coerente

conseguenza di quel principio al quale la legge si ispira e secondo cui

c'è coincidenza perfetta fra impresa elettrica, e perciò

trasferibile, ed organizzazione di beni e rapporti strumentali per

l'attività elettrica: una coincidenza che non lascia alcun margine di

rilevanza a considerazioni di ordine soggettivo.

Né maggiore importanza per la decisione della presente questione

hanno due ulteriori argomenti sui quali la difesa dell'A.E.M. si è

particolarmente soffermata: vale a dire l'appartenenza dei beni non al

consorzio ma ai tre enti consorziati e la destinazione dell'energia

elettrica al fabbisogno di questi ultimi.

Quanto al primo punto, è sufficiente constatare che la legge

delegata ha ad oggetto immediato non singoli beni, ma l'impresa del

C.E.B.: ed è certo che impresa vi è anche quando l'imprenditore non

sia proprietario dei beni. La questione dei diritti che su di questi

l'E.N.E.L. ha acquistato va posta non in occasione della valutazione

della legittimità del trasferimento dell'impresa, ma in sede di

accertamento degli effetti che questo ha prodotto sulle situazioni

giuridiche relative ai vari cespiti: essa si risolve, insomma, in un

problema che è sicuramente estraneo all'attuale thema decidendam.

Il secondo argomento si basa sul presupposto che impresa vi sia

solo quando la produzione venga destinata allo scambio, cosa che non si

verificherebbe nel caso dell'energia prodotta dal C.E.B., per esplicita

clausola statutaria (art. 8) oggetto di ripartizione fra gli enti

partecipanti. Si può qui prescindere dal valutare se la premessa dalla

quale questa tesi difensiva muove sia valida ai fini della definizione

del concetto generale di impresa. Quel che conta è che la legge di

nazionalizzazione non esige questo requisito, dal momento che

esplicitamente - art. 4, n. 6 - qualifica come imprese elettriche, sia

pure per escluderle in certi casi dal trasferimento, anche quelle c.d.

"autoproduttrici", nel che è la conferma che, ove non fosse stata

dettata un'espressa disciplina eccezionale, anch'esse avrebbero subito

la sorte di tutte le altre.

4. - Alla mancanza di argomentazioni idonee ad escludere

l'esistenza di una impresa del C.E.B., come tale trasferibile

all'E.N.E.L., fanno invece riscontro fondate ragioni che confermano

l'opposta conclusione. Dall'atto costitutivo, infatti, risultano

elementi che provano in modo non equivoco che i beni e i rapporti

giuridici inerenti all'attività che l'ente andava ad intraprendere

entravano a far parte di un complesso organizzativo nettamente distinto

da quelli dei tre soggetti consorziati. Depongono in tal senso non solo

il conferimento al consorzio dei diritti derivanti dalle concessioni e

dalle domande di concessione (art.3) e l'assegnazione al suo patrimonio

(art.5) di "qualsiasi bene mobile od immobile che venga acquisito in

conseguenza della costruzione ed esercizio degli impianti" - nel che è

da vedersi almeno quel minimum di legittima facoltà di utilizzazione,

sufficiente per la destinazione dei beni all'impresa - , ma anche

quelle disposizioni (artt. 11 e segg.) dalle quali risulta che

l'esercizio delle attività in vista delle quali il consorzio era stato

creato spettava esclusivamente agli organi consortili. In ordine alla

scelta delle opere da realizzare, al loro impiego produttivo ed a tutti

i rapporti necessari per la produzione elettrica vennero ad essi

conferiti poteri di tale ampiezza da non lasciar dubbio che il

complesso di beni e di rapporti confluissero in un'organizzazione

unitaria, vale a dire venissero a costituire un'impresa autonoma, in

nessun modo frazionabile e riducibile a parziale contenuto delle

imprese dell'A.E.M., delle FF.SS. e della società Cogne.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, sollevata dal Tribunale di Aosta in

relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari