Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1965 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11r.d. 2049/1935
  • art. 15d.P.R. 630/1955

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.

24 ottobre 1935, n. 2049, modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno

1955, n. 630, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1964 dal

Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Pavan

Vittorino, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 7 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Pavan Vittorino,

imputato di contravvenzione ai sensi degli artt. 11-12 del R.D. 24

ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, per avere fatto

pubblicare senza la prescritta autorizzazione dell'Ente provinciale per

il turismo un "pieghevole" pubblicitario nell'interesse delle A.C.L.I.

provinciali di Treviso, da lui presiedute, il Pretore di Pieve di

Cadore, con ordinanza dell'8 febbraio 1964, riteneva non manifestamente

infondata e deferiva a questa Corte la questione relativa alla

legittimità costituzionale del citato art. 11, modificato dall'art. 15

del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all'art. 21 della

Costituzione. Secondo il Pretore infatti la disposizione impugnata,

nella parte in cui esige la preventiva approvazione dell'Ente

provinciale per il turismo per le pubblicazioni contenenti prezzi e

dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi

di essi, contrasterebbe col precetto, enunciato nel secondo comma

dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale la stampa non può

essere soggetta ad autorizzazioni, con conseguente esclusione della

possibilità che autorità amministrative incidano direttamente sulla

libera manifestazione del pensiero - e in particolare su quella

effettuata a mezzo della stampa (concetto nel quale sarebbe da

comprendere anche la stampa meramente pubblicitaria), arbitrariamente o

comunque discrezionalmente consentendola o impedendola di volta in

volta.

L'ordinanza è stata notificata al pubblico ministero presso il

Tribunale di Belluno e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10

aprile successivo e all'imputato il 15 aprile, mentre è stata

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 aprile; ma è

pervenuta a questa Corte soltanto il 7 settembre 1964. Essa è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1964, n. 238.

Nessuno si è costituito davanti a questa Corte. Perciò la causa

è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della

legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

L'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26

marzo 1936, n. 526, e modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno

1955, n. 630, impugnato in questa sede, dispone che le "pubblicazioni

contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi,

pensioni o locande o gruppi di essi" non possono aver luogo se non con

la "preventiva approvazione" dell'Ente provinciale per il turismo. Tale

"approvazione" è chiaramente preordinata, secondo la disposizione, al

fine di riscontrare che quelle pubblicazioni siano conformi ai dati,

relativi ai prezzi, alle attrezzature, ai servizi dei rispettivi

esercizi denunciati in precedenza dai gestori all'autorità

amministrativa in osservanza di un obbligo imposto dagli artt. 1 e 2 e

sanzionato penalmente dall'art. 12. Essa ha dunque come unico

presupposto la verificazione di dati assolutamente certi, ed è priva

di qualsiasi elemento di discrezionalità.

Le "pubblicazioni" soggette all'"approvazione" sono poi unicamente

quelle aventi per obbiettivo di diffondere, presso la potenziale

clientela, informazioni circa l'esistenza, l'importanza e le

caratteristiche dei singoli impianti ricettivi. Esse rientrano quindi

sicuramente negli schemi della pubblicità di attività economiche,

mentre l'"approvazione" amministrativa che le ri guarda appare ispirata

unicamente ad esigenze di protezione della fede pubblica, nel quadro

generale degli interessi del turismo.

L'impugnativa è stata proposta con riferimento al solo secondo

comma dell'art. 21 della Costituzione, in base al quale "la stampa non

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure", assumendo che anche

gli stampati meramente pubblicitari del tipo di quelli cui ha riguardo

la disposizione impugnata godrebbero della particolare e più forte

garanzia accordata dal riportato precetto costituzionale.

La Corte ritiene però di non poter condividere tale assunto e di

poter affermare con sicurezza che, nei confronti di pubblicazioni a

stampa del tipo di quelle cui ha riguardo la disposizione impugnata, un

controllo preventivo come quello contemplato dalla stessa disposizione

non incide assolutamente nella particolare garanzia costituzionale

posta a difesa della stampa di cultura, di opinione, d'informazione dal

secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 11 del R.D. 24

ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e

modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in

riferimento all'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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