Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1959 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA Nei giudizio di legittimità costituzionale della legge 9 novembre

1955, n. 1070, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1958 dal

Tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'Ente

"Gioventù Italiana" e il Patronato scolastico di Padova, iscritta al

n. 51 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi gli avvocati Aldo Perissinotto e Giorgio Benettin per il

Patronato scolastico ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso dall'Ente "Gioventù Italiana"

contro il Patronato scolastico del Comune di Padova per il

riconoscimento del diritto di proprietà del primo e la condanna del

secondo al rilascio del complesso immobiliare e mobiliare costituente

la "Colonia Alpina Regina Margherita" in Calalzo, il Tribunale di

Belluno, su richiesta dell'Ente attore, ha disposto, con ordinanza in

data 4 dicembre 1958, la rimessione a questa Corte della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 42 e 43

Cost., della legge 9 novembre 1955, n. 1070, la quale nel suo unico

articolo dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1948 la proprietà

dell'immobile già denominato "Colonia Alpina Regina Margherita " in

Calalzo (prov. di Belluno), località S. Giovanni, è trasferita al

Patronato scolastico del Comune di Padova" Dai documenti del giudizio

civile risulta che detta consistenza immobiliare fu costituita mediante

una serie di successivi atti di acquisto, intervenuti rispettivamente

negli anni 1925, 1928, 1929, da parte dell'Ente "Mutualità scolastica

padovana" (riconosciuto con decreto luogotenenziale del 1916) e negli

anni 1935 e 1936 da parte dell'"Ente nazionale fascista per la

mutualità scolastica" (il quale realizzò gli acquisti da esso

compiuti con fondi provenienti appunto dalla gestione della colonia

alpina Regina Margherita) Con atto ricognitivo 6 giugno 1936, in

ottemperanza alle disposizioni della legge 3 gennaio 1929, n. 17, e

del R. D. 16 febbraio 1933, n. 156, la consistenza immobiliare stessa

venne riconosciuta appartenere pro indiviso all'Ente nazionale fascista

per la mutualità scolastica per i 5/10, alla Federazione per le

sezioni di mutualità scolastica della Provincia di Padova per i 3/10,

alla sezione di mutualità scolastica del Comune di Padova (derivante

dall'Ente mutualità scolastica padovana) per i rimanenti 2/10.

Soppressi col R. D. 5 settembre 1938, n. 1620, l'Ente nazionale

mutualità scolastica e le dipendenti federazioni provinciali e sezioni

comunali, e trasferite le attività e passività relative al Partito

nazionale fascista (Gioventù italiana del littorio), la Gioventù

italiana del littorio (G. I. L.) subentrò nel possesso e

nell'amministrazione della Colonia alpina.

Soppresso il Partito nazionale fascista in virtù del R. D. 2

agosto 1943, n. 704, l'Ente Gioventù italiana (G. I.), preposto alla

gestione di liquidazione della G. I. L., continuò ad amministrare la

colonia, e nel 1947 la concesse in locazione al Patronato scolastico di

Padova; ma dopo due anni ne chiese il rilascio, e, non ottenendolo,

intimò al Patronato licenza per finita locazione e lo convenne innanzi

al Pretore di Padova per il giudizio di convalida.

Nel corso del giudizio sopravvenne la legge 9 novembre 1955, n.

1070, che operò il trasferimento del bene dalla G. I. al Patronato. Di

qui il giudizio innanzi al Tribunale di Belluno, di cui si è detto in

principio, nel corso del quale è stata emessa l'ordinanza che ha

promosso il presente giudizio di legittimità costituzionale.

La questione rimessa a questa Corte dal Tribunale è se sia

compatibile con gli articoli 42 e 43 Cost. il trasferimento coattivo

dalla G. I. al Patronato scolastico di Padova operato dalla citata

legge senza disporre a favore della G. I. "un equo indennizzo".

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata secondo

le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959, n. 26.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti, rispettivamente l'11 e

il 20 febbraio 1959, il Patronato scolastico di Padova e la Gioventù

italiana, ed è intervenuto, con atto depositato il 1 gennaio 1959, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, per conto del quale l'Avvocatura

dello Stato ha anche depositato una memoria in data 9 novembre 1959.

Nelle sue deduzioni il Patronato afferma preliminarmente che il

Tribunale avrebbe omesso di esaminare taluni punti discussi tra le

parti, la trattazione dei quali avrebbe condotto alla decisione della

causa indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.

Il primo di tali punti consisterebbe nel fatto che mai la colonia

alpina Regina Margherita sarebbe stata di proprietà della G. I. L.,

giacché non a quest'ultima, bensì al P. N. F., il R. D. 5 settembre

1938, n. 1620, aveva attribuito la proprietà dei beni dell'Ente

nazionale fascista di mutualità scolastica e delle istituzioni a esso

facenti capo. Inoltre la questione di legittimità costituzionale non

avrebbe potuto esser rimessa a questa Corte prima che fossero state

decise con sentenza passata in giudicato le questioni - attinenti alla

legitimatio ad causam - se la G. I. sia attualmente un ente distinto

dallo Stato e se l'immobile di cui è causa appartenesse, prima della

legge impugnata, alla Gioventù italiana.

Nelle sue deduzioni la G. I. risponde soltanto alla prima

eccezione, osservando che il Tribunale ebbe espressamente ad affermare

che il R. D. del 1938 aveva attribuito alla G. I. L. e non al P. N. F.

il patrimonio delle istituzioni di mutualità scolastica, con ciò

rigettando la tesi avversaria ed escludendo che tale punto potesse

decidere della causa.

L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, nella memoria del 9 novembre

1959, osserva che il giudizio di legittimità costituzionale è stato

ritualmente proposto, pur essendo stata soltanto delibata

nell'ordinanza di rinvio, e non decisa con sentenza, la questione

relativa all'appartenenza alla G.I.L. della colonia alpina

anteriormente alla legge impugnata.

Nel merito la G. I., dopo aver contestato ogni rapporto di

derivazione del Patronato di Padova dagli Enti di mutualità scolastica

danti causa della G. I. L., deduce essenzialmente che lo Stato non può

"spogliare un ente pubblico di un suo bene patrimoniale senza

rispettare il disposto dell'art. 42 Cost.", "tanto più che ad ogni

ente pubblico è dallo stesso legislatore affidato il compito del

raggiungimento di un determinato fine pubblico, con i mezzi di cui a

tale uopo è stato dotato dal legislatore": se alla G. I. è commesso

proprio il compito di gestire le colonie alpine e marine, sarebbe

inspiegabile spogliarlo di una colonia alpina per affidarla ad altro

ente avente funzione diversa. La legge in esame romperebbe dunque

"quella armonia logico-giuridica che deve presiedere alla emanazione

delle leggi", e cioè romperebbe "quella omogeneità costituzionale"

che solo questa Corte potrebbe valutare. Il legislatore può, sì,

modificare e far cessare gli enti pubblici; ma se mantiene in vita un

ente pubblico "non può senza contraddizione logica e giuridica

togliere allo stesso ente un bene, per attribuirne la proprietà ad un

altro avente finalità diversa".

Il Patronato di Padova deduce, in primo luogo, l'assoluta

estraneità dell'art. 43 Cost. alla materia della legge impugnata. Per

quanto poi riguarda il contrasto tra questa e l'art. 42 Cost., osserva

che la legge impugnata non operò un esproprio, bensì si inquadrerebbe

nella liquidazione e ripartizione del patrimonio della G.I.L.

contemplata dall'art. 6 R. D. 2 agosto 1943, n. 704. Il fatto poi che

l'assegnazione sia avvenuta non allo Stato (Ministero della pubblica

istruzione) ma al Patronato scolastico di Padova non potrebbe formare

oggetto di critica costituzionale, trattandosi soltanto di rapporti fra

leggi ordinarie. Del resto, in base allo statuto del 1916 della

soppressa Mutualità scolastica padovana, i beni di questa, in caso di

cessazione, avrebbero dovuto pervenire proprio al Patronato di Padova;

e comunque attraverso la legge impugnata si sarebbe praticamente

attuato nello spirito anche il disposto dell'art. 18 del D. L. C. P. S.

4 gennaio 1947, n. 457, secondo il quale "i beni attualmente affidati

alla gestione di liquidazione della G. I. comunque provenienti dai

Patronati scolastici saranno restituiti a questi ultimi". Rilievo,

questo, contrastato peraltro dalla difesa della G. I., la quale al

riguardo osserva, da un lato, che l'immobile in questione pervenne alla

G.I.L. non dai Patronati scolastici, bensì dalla Mutualità scolastica

- che era tutt'altra cosa -, e dall'altro che le disposizioni del

citato decreto del 1947 sarebbero tuttora inoperanti, non essendo state

ancora emanate le norme d'attuazione previste dall'art. 19 di esso. E

altrettanto sarebbe a dire per la legge 4 marzo 1958, n. 261, relativa

al riordinamento dei Patronati scolastici, non essendo state finora

emanate le norme d'attuazione contemplate dall'art. 18 di detta legge.

L'Avvocatura dello Stato sostiene, a sua volta, che dalla natura e

dalla condizione giuridica degli enti pubblici discende che questi,

come possono esser costituiti nella loro entità e nel loro patrimonio

dalle leggi dello Stato, così possono esser ridotti o modificati nelle

funzioni e nel patrimonio. Se è esatto che la G. I. tuttora esiste

come ente pubblico dotato di un proprio patrimonio, e se è del pari

esatto che l'immobile cui ha riguardo la legge impugnata non proveniva

alla G. I. L. dai Patronati scolastici, ma dagli Enti di mutualità

scolastica, non può però negarsi che concorressero - come si pone in

luce nella relazione della legge - "motivi storici e di opportunità

per devolverlo al Patronato scolastico di Padova, non escluso quello

che una tale devoluzione veniva a inquadrarsi nel programma di

riordinamento e di potenziamento dei patronati scolastici attuato col

D. L. C. P. S. 24 gennaio 1947, n. 457". Onde il provvedimento

legislativo impugnato, lungi dall'esser giudicato "sotto il profilo di

un trasferimento coattivo, quale è considerato negli articoli 42 e 43

Cost.", andrebbe esaminato "sotto quello della disciplina dei rapporti

fra due enti pubblici, in vista degli scopi di pubblico interesse da

essi perseguiti, delle interferenze che possono crearsi fra gli scopi

dell'uno e quelli dell'altro, della politica di ridimensionamento e di

potenziamento dell'uno e dell'altro"; eppertanto non contrasterebbe con

il citato articolo della Costituzione.

Tali concetti, enunciati nell'atto d'intervento, sono ribaditi

nella memoria del 9 novembre 1959, dove si sottolinea che la norma

dell'art. 42 Cost. riguarderebbe soltanto i casi di "trasferimento

autoritativo di un bene da un soggetto privato ad un altro soggetto,

normalmente pubblico, per il soddisfacimento di un pubblico interesse,

che legittima il sacrificio della proprietà privata": l'istituto della

espropriazione regolato dall'art. 42 Cost. non potrebbe esser "chiamato

a qualificare ogni forma di intervento legislativo sul patrimonio

individuale"; e certo non vi si potrebbe ricomprendere la frequente

ipotesi del trasferimento dei beni da uno a un altro ente pubblico per

il miglior soddisfacimento dei fini pubblici cui i beni sono destinati:

tale ipotesi infatti rientrerebbe nella potestà statale di ordinamento

e riordinamento degli enti pubblici. Inoltre - si osserva nella memoria

- nell'art. 42 Cost. si vieta l'espropriazione senza indennizzo della

sola proprietà privata, e non anche di quella pubblica: anche sotto

tale profilo la legge impugnata, la quale ha riguardo a un bene di

proprietà di un ente pubblico, e per giunta di natura patrimoniale

indisponibile, non ricadrebbe nell'ambito del divieto costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Patronato scolastico

del Comune di Padova sono prive di fondamento.

Il Tribunale di Belluno ha esaminato e risolto in senso positivo

nell'ordinanza di rimessione - anche senza dedicare al punto una

diffusa motivazione - la questione della devoluzione alla G. I. L.

della colonia alpina Regina Margherita in virtù del R. D. 5 settembre

1938, n. 1620. Del pari ha esaminato e risolto in senso positivo - con

ampia motivazione - la questione della appartenenza alla G. I. della

colonia alpina al momento dell'entrata in vigore della legge 9 novembre

1955, n. 1070, impugnata in questa sede. Entrambi i profili,

condizionanti il problema della legitimatio ad causam della G. I. nel

giudizio a quo, e condizionanti quindi, al pari di ogni altra questione

pregiudiziale o preliminare, la rilevanza della soluzione della

presente questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio

stesso (cfr. le pronunce di questa Corte 13 marzo 1957, n. 48; 16

maggio 1957, n. 77; 18 dicembre 1958, n. 83; 6 luglio 1959, n. 38; 6

luglio 1959, n. 40), risultano dunque trattati nell'ordinanza. Il che

è sufficiente, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ai

fini della ritualità, sotto il profilo in esame, della proposizione

del giudizio innanzi a questa Corte (cfr. le sentenze di questa Corte

25 giugno 1957, n. 102; 8 luglio 1959, n. 44). Che poi a tali fini

fosse sufficiente la delibazione delle questioni anzidette

nell'ordinanza di rimessione, senza necessità che queste fossero

decise con sentenza passata in giudicato, inerisce al sistema

dell'introduzione dei giudizi incidentali di legittimità

costituzionale, così come previsto dallo art. 23 cit. (cfr. le

sentenze di questa Corte 18 aprile 1959, n. 24, e 18 novembre 1959, n.

57).

2. - Nel merito la questione è infondata.

La legge singolare impugnata ha trasferito al patrimonio di un ente

pubblico - il Patronato scolastico di Padova - un bene acquisito al

patrimonio della G. I. L. in virtù del R. D. 5 settembre 1938, n.

1620, e amministrato, al momento dell'entrata in vigore della legge

impugnata, dall'Ente Gioventù Italiana, preposto (come si esprime

l'art. 18 del D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457) alla "gestione di

liquidazione" di quel patrimonio, in attesa dell'attribuzione

definitiva delle singole unità che lo compongono - contemplata

dall'art. 10 del R. D. 2 agosto 1943, n. 704 - al Ministero della

difesa o a quello della pubblica istruzione.

Non una espropriazione dunque essa dispone, bensì il mutamento,

per un singolo bene, della destinazione che originariamente era stata

prevista per i beni già appartenenti alla G. I. L., e l'immediata

attribuzione del bene all'ente beneficiano della nuova destinazione. Si

tratta cioè di una legge di organizzazione amministrativa, in un campo

- quello della distribuzione dei beni tra i vari organismi in cui la

pubblica Amministrazione si articola - nel quale non può esser

disconosciuta al legislatore - salvo il rispetto delle autonomie

garantite dalla Costituzione - ampia libertà. La legge, appunto

perciò, non ricade sotto la disciplina dell'art. 42, terzo comma,

Cost., e ancor meno sotto quella dell'art. 43.

Né hanno rilievo, ai fini della presente pronuncia, le

osservazioni della difesa della G. I. circa il merito della legge

impugnata, le condizioni in cui essa venne emanata, l'esattezza delle

ragioni dalle quali il legislatore fu mosso nell'adottarla.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Patronato

scolastico del Comune di Padova;

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 4 dicembre

1958 del Tribunale di Belluno sulla legittimità costituzionale della

legge 9 novembre 1955, n. 1070, avente a oggetto "attribuzione al

Patronato scolastico del Comune di Padova della proprietà della

colonia alpina già denominata "Regina Margherita" in Calalzo

(Belluno), in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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