Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione

dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai

lavoratori), nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai

dell'industria, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal tribunale di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Bassani Emilio e l'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 207 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio

e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta

al n. 190 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visti gli atti di costituzione di Lovato Emilio e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile promosso da Bassani Emilio nei

confronti dell'INAM e avente per oggetto la corresponsione della

indennità per malattia contratta in un incidente stradale, il

tribunale di Mantova, con ordinanza del 13 aprile 1972, ha sollevato,

su istanza della parte attrice, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943,

n. 138, nella parte in cui recepisce l'art. 19, lett. a, del contratto

collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, in

riferimento all'art. 38 della Costituzione. Il precitato art. 19, lett.

a, del contratto collettivo stabilisce che non compete la indennità di

malattia a chi l'abbia contratta per propria colpa.

Preliminarmente il collegio affronta il problema se decidere sulla

validità o meno dell'art. 19 del contratto collettivo di cui trattasi

spetti alla Corte costituzionale o all'autorità giudiziaria ordinaria

come parrebbe dalle sentenze n. 1 del 1963, n. 76 del 1969, n. 98 del

1969 e n. 72 del 1971. A parere del proponente la decisione spetterebbe

senz'altro alla Corte costituzionale, avuto riguardo al fatto che,

essendo stata la disposizione del contratto collettivo recepita in una

norma di legge, essa si sarebbe inserita nell'ordinamento giuridico

dello Stato immedesimandosi con le norme di questo. Ciò dato, la

questione non verterebbe più sulla legittimità costituzionale della

disposizione contrattuale - priva di forza di legge - sibbene sulla

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943,

nei limiti in cui questa detta disposizione contrattuale recepisce.

Nel merito si sostiene che la norma impugnata violerebbe l'art. 38

della Costituzione nella parte in cui questo garantisce al cittadino

inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e assicura ai

lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Il diritto

all'assistenza sarebbe garantito dalla norma costituzionale in senso

assoluto, in modo tale, cioè, da non consentire l'esclusione per il

fatto che la malattia del lavoratore sia dovuta a sua colpa.

Vi è stata regolare costituzione del solo ente assicuratore.

Nelle deduzioni l'INAM contesta che, nella specie, possa sorgere

questione di legittimità costituzionale in quanto il contratto

collettivo, in forza proprio delle sentenze della Corte richiamate

nell'ordinanza, non costituirebbe legge.

Nel merito, l'ente osserva che l'art. 38 della Costituzione

lascerebbe ampio margine al legislatore per stabilire chi debba

provvedere ai compiti in esso indicati e in quale modo e con quali

mezzi siano da attuarsi i fini con esso perseguiti.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione, è stata sollevata

anche dal giudice del lavoro del tribunale di Mantova con ordinanza del

2 marzo 1974, nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio e

l'INAM. Anche in tale caso l'oggetto della controversia è la

corresponsione dell'indennità per malattia contratta a seguito di

incidente stradale.

Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato e si sono regolarmente costituite le parti.

L'ordinanza ripropone, sia in ordine alla pregiudiziale, sia nel

merito, i motivi sviluppati nella precedente ordinanza n. 207 del 1972.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che il caso di specie

rientrerebbe, per il ripetuto insegnamento della Corte attraverso le

sentenze a cui la stessa ordinanza si riferisce, nella competenza a

decidere del giudice ordinario, contesta, nel merito, l'assunto che

l'impugnata disciplina giuridica violerebbe l'art. 38 della

Costituzione. Questo porrebbe solo un principio di carattere generale

suscettibile di regolamentazione attraverso atti legislativi e

contratti collettivi. Conseguirebbe da ciò che un trattamento

marginalmente differenziato tra il caso in cui la malattia sia dovuta a

forza maggiore e il caso in cui essa sia dovuta ad un comportamento,

sia pure colposo, dell'assicurato, non sarebbe tale da porre

validamente un problema di costituzionalità.

Le deduzioni della parte convenuta non si distaccano

sostanzialmente da quelle sviluppate dall'Avvocatura dello Stato:

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale perché

il caso dovrebbe essere risolto dal giudice ordinario; non violazione

dell'art. 38 della Costituzione in quanto questo lascerebbe libero il

legislatore di prevedere ragionevoli limiti di contenimento e di

esclusione del diritto in esso rappresentato.

Di contro, le deduzioni della parte attrice si sviluppano sulle

linee tracciate dall'ordinanza, ossia che la disposizione contrattuale

assumerebbe forza di legge per effetto della recezione nell'art. 6

della legge n. 138 del 1943 e che tale articolo si porrebbe, nel suo

contenuto, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono una medesima

questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi

vengono riuniti e decisi con un'unica d sentenza.

La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la

legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11

gennaio 1943, n. 138, nei limiti in cui si assume che abbia recepito la

disposizione dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale

3 gennaio 1939 che esclude l'indennità di malattia quando questa

dipenda da fatto colposo dell'assicurato, in riferimento all'art. 38,

comma secondo, della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Alla materia in esame si sono nel tempo riferite varie norme e

precisamente:

a) il contratto collettivo nazionale del 3 gennaio 1939, con il

quale le confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro

nel settore dell'industria provvedevano alla costituzione in ogni

provincia di una cassa mutua interprofessionale obbligatoria per tutti

i prestatori d'opera: l'art. 19, lett. a, di tale contratto stabilisce

che la indennità di malattia non compete qualora la malattia stessa

sia stata contratta per colpa del lavoratore;

b) la legge 11 gennaio 1943, n. 138, costitutiva dell'INAM, che

poneva a carico dell'ente pubblico di nuova creazione l'assistenza per

i casi di malattia, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto

per legge da altre forme di assicurazione (artt. 5 e 6, comma primo, n.

8) nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno

determinate dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti

collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero

mediante regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni

d'intesa con quello per le finanze (art. 6, quarto comma);

c) il d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, che, soppresse le

organizzazioni sindacali fasciste, ha mantenuto in vigore le norme

contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici, salvo

successive modifiche (art. 43).

In posizione a sé stante si pone la deliberazione, richiamata

nelle due ordinanze, del consiglio di amministrazione dell'INAM 10

aprile 1963, con la quale veniva emanato il regolamento delle

prestazioni economiche agli assicurati, con esclusione della indennità

per le malattie provocate da fatti gravemente colposi dell'assicurato.

3. - Vale premettere che, in via generale, questa Corte, dopo aver

precisato, con le sentenze ricordate nelle ordinanze e per ultimo con

la sentenza n. 246 del 1974, "che i contratti collettivi, come gli

altri atti normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla

legge in generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui

sorsero, tanto che non potevano derogare neanche alle disposizioni

imperative dei regolamenti", ha ritenuto che, "caduto il sistema,

l'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, non dette alle norme

predette forza di legge, ma si limitò a mantenere inalterata per

l'avvenire la loro originaria efficacia" .

Più in particolare con la sentenza n. 72 del 1971 questa Corte ha

stabilito che il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939,

denunciato per violazione dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, non solo non è atto avente forza di legge, ma che tale

forza non ha assunta neppure per il richiamo esplicito ad esso fatto

dal d.l.l. 19 aprile 1946, n. 213 (art. 1, primo comma), contenente

modifiche alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per

i lavoratori nell'industria.

4. - Tanto premesso, devesi rilevare, per quanto attiene alla

particolarità della fattispecie all'esame della Corte, che non può

validamente sostenersi che per il fatto che l'art. 6, comma quarto,

della legge 138 del 1943 fa riferimento agli accordi collettivi

stipulati a suo tempo in tema di mutualità, l'accordo del 1939, come,

del resto, altri accordi del genere, siano da considerarsi recepiti

nella legge stessa e che, pertanto, abbiano assunto forza di legge.

La legge istitutiva dell'INAM non solo ha inteso modificare gli

organismi mutualistici esistenti nei diversi settori produttivi, dando

vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, ma anche

attribuito ad un ente di dititto pubblico l'onere della corresponsione

delle prestazioni in tutti i casi non coperti per legge da altre forme

previdenziali (.art. 5).

Questo sta a significare che l'assistenza da parte dell'ente è

tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore

affetto da malattia è costretto a subire per la impossibilità in cui

è venuto a trovarsi di prestare una normale attività lavorativa,

unica fonte idonea a provvedere alle sue esigenze di vita.

Si delinea, pertanto, attraverso la ratio legis, il riconoscimento

di un particolare e preciso diritto del lavoratore.

In sostanza la legge in esame si presenta, sotto i detti profili,

come derogatoria della disciplina corporativa instaurata con l'art. 19

del contratto confederale del 3 gennaio 1939, così come è derogatoria

delle analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi

stipulati in materia. Essa è idonea, pertanto, a garantire, come in

effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale

in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come

diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Che l'ente abbia, poi, con suo regolamento, inteso porre dei limiti

alla erogazione dell'assistenza sia pure attenuando la portata del

contratto collettivo del 1939, è questione che rientra nei compiti del

giudice di merito valutare, atteso che la legge istitutiva non ha

riconosciuto all'ente stesso alcun potere normativo per disciplinare la

materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella

parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto

collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria,

sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 38

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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