Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 marzo

1965, n. 567 (trasferimento all'E.N.E.L. di impresa elettrica),

promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1966 dal Tribunale di Udine

nel procedimento civile vertente tra Lupieri Giuseppe e l'E.N.E.L.,

iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Lupieri Giuseppe e dell'E.N.E.L.;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n.

567 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del

3 giugno 1965, n. 136), è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa

elettrica Giuseppe Lupieri, in attuazione della legge 6 dicembre 1962,

n. 1643 (concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia

elettrica) e della legge 27 giugno 1964, n. 452 (concernente il rinnovo

della delega al Governo e norme integrative della legge del 1962).

In seguito a questo provvedimento il titolare dell'impresa

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Udine l'Ente nazionale

per l'energia elettrica (E.N.E.L.), chiedendo la restituzione del

complesso aziendale espropriato e deducendo l'illegittimità

costituzionale del decreto anzidetto sotto vari profili.

Il Tribunale, con ordinanza del 21 aprile 1966, respinte, per

manifesta infondatezza, alcune delle dedotte eccezioni, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione, l'eccezione concernente l'eccesso della

delegazione contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge del 1962 e

nell'art. 1 della successiva legge del 1964. Ciò in relazione ai

criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, n. 8, della legge del 1962,

che esonera dal trasferimento all'E.N.E.L. le imprese che non abbiano

prodotto, oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959 -

60 più di 15 milioni di chilowattore per anno; e dall'art 5 della

legge del 1964, che esclude dall'esonero di cui al citato art. 4 le

imprese produttrici che, pur nei limiti del potenziale anzidetto,

abbiano tuttavia distribuito energia acquistata da terzi, salvo le

eccezioni in detto articolo prevedute.

Nell'ordinanza si dà atto che, nella specie, non è contestato

dalle parti che l'impresa Lupieri nel biennio di riferimento 1959 -

1960 non ha prodotto più di 3 milioni di chilowattore per anno. Si

ricorda che l'E.N.E.L. ha esibito copia della dichiarazione di

censimento fatta dal Lupieri al Ministero dell'industria e commercio,

dalla quale si dedurrebbe che l'impresa espropriata avrebbe

distribuito, insieme a quella di propria produzione, energia elettrica

acquistata da terzi; e che perciò secondo la difesa dell'E.N.E.L. non

avrebbe potuto beneficiare dell'esonero dal trasferimento, ai sensi

delle disposizioni predette.

Per contrastare l'assunto dell'ente convenuto era stata ammessa una

prova testimoniale, richiesta dall'attore e diretta ad acquisire in

giudizio gli accertamenti al riguardo compiuti dall'Ufficio tecnico

delle imposte di fabbricazione di Udine Spiega, in proposito, il

Tribunale, che in base alle dichiarazioni testimoniali sarebbe stato

accertato che a Coseano esistevano un'impresa individuale Giuseppe

Lupieri (assoggettata ora ad espropriazione) ed una società

idroelettrica per azioni Lupieri (S.A.I.L.), con due distinti impianti

di produzione, elettricamente collegate con una linea di proprietà

della S.A.I.L.

L'energia prodotta dall'impresa Lupieri sarebbe stata preevata

dalla Società Friulana di Elettricità (S.F.E. alla quale è

succeduto l'E.N.E.L.) e dalla società per azioni idroelettrica Lupieri

(S.A.I.L.). In taluni periodi l'impresa Lupieri avrebbe integrato la

quantità di energia di propria produzione con quantitativi forniti

dalla detta Società Friulana di Elettricità (S.F.E., oggi E.N.E.L.)

per trasmetterla alla S.A.I.L. Da questa società, l'impresa

dell'attore avrebbe ricevuto in restituzione i superi notturni o

cascami, che avrebbe ceduto dapprima alla S.F.E. poi all'E.N.E.L.

In base a tali risultanze il Tribunale ha ritenuto, in fatto, che

il Lupieri non avrebbe mai distribuito energia elettrica (nonostante

l'improprietà terminologica risultante dalle dichiarazioni dello

stesso Lupieri al Ministero dell'industria e commercio), ma venduto in

blocco tale energia, mediante linee ad alta tensione, non disponendo di

rete di distribuzione.

E dal punto di vista giuridico ha posto in rilievo la differenza

fra distribuzione di energia elettrica e vendita della medesima:

distinzione contenuta nella stessa legge e che sarebbe altresì

confermata dalla differenza di prezzo, minore nella vendita e

notevolmente superiore nella distribuzione per il consumo.

D'altra parte, secondo il Tribunale, non avrebbe rilevanza, in

senso contrario alla tesi dell'attore, la fornitura alla cartiera

Querini. Si tratterebbe (come pure risulterebbe dalle dichiarazioni

testimoniali) di forniture effettuate per un breve periodo, non

direttamente, bensì attraverso la S.A.I.L. e non comporterebbe

distribuzione, non riguardante pluralità di utenti.

Parimenti non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che l'attore, nel

periodo di magra del canale di Ledra, avrebbe acquistato energia dalla

S.F.E. e poi dall'E.N.E.L., poiché farebbe difetto, anche in questo

caso, il presupposto della distribuzione, e si tratterebbe di un

acquisto occasionale e non ricorrente; tale cioè da non impedire

l'esonero ai sensi dell'art. 5 ultima parte della legge del 1964.

Tutto ciò premesso il Tribunale, sospendendo il giudizio, ha

rimesso gli atti a questa Corte per la soluzione della questione della

legittimità costituzionale del decreto di esproprio, in relazione

all'art. 5 della legge del 1964.

L'ordinanza, eseguite le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre

1966.

In questa sede si è costituito il Lupieri, rappresentato e difeso

dagli avvocati Luigi Pellizzer e Andrea Tabet, depositando le deduzioni

il 7 settembre 1966. Si è pure costituito l'E.N.E.L., rappresentato e

difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, depositando le deduzioni il 3

novembre 1966.

La difesa del Lupieri accenna, in via preliminare, ad un difetto di

delega per quanto riguarda i casi di trasferimento preveduti nell'art.

5 della legge del 1964, in quanto questa legge (art. 1) non

ripeterebbe, per detti casi, la delega contenuta nel n. 10 dell'art. 4

della precedente legge del 1962 per i casi da essa contemplati. Donde

un altro profilo di illegittimità costituzionale, in quanto il decreto

di trasferimento, fondato nell'art. 5 della legge del 1964, sarebbe

emesso senza delega.

Nel merito la predetta difesa si riporta, in sostanza, alle

osservazioni contenute nell'ordinanza.

All'obiezione dell'E.N.E.L. che l'impresa Lupieri, nel biennio

1959-1960, avrebbe venduto una quantità di energia maggiore di quella

prodotta, cedendo energia acquistata da terzi, risponde riferendosi ai

chiarimenti contenuti nelle deposizioni testimoniali. Nel senso cioè

che, se è vero che il Lupieri avrebbe ceduto anche energia acquistata,

non sarebbe altrettanto vero che tale energia abbia distribuito. Su

questo punto, richiamandosi anche ad altre disposizioni legislative,

insiste nel porre in rilievo, come già aveva fatto l'ordinanza, la

differenza tra vendita e distribuzione.

Si fa altresì notare che, anche ammesso (come avrebbe sostenuto

l'E.N.E.L. nel corso del giudizio di merito), che nella disciplina

stabilita con la legge del 1962 sarebbe insito il concetto di escludere

dall'esonero le imprese meramente distributrici e che tale concetto

sarebbe stato meglio precisato e reso più rigoroso con l'art. 5 della

legge del 1964, ciò tuttavia non escluderebbe che debba ritenersi

costantemente operante l'attività di distribuzione secondo la

distinzione e i chiarimenti contenuti nell'ordinanza.

Conclude quindi chiedendo che il decreto di trasferimento sia

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La difesa dell'E.N.E.L. osserva che l'intento del legislatore del

1962 sarebbe stato quello di esonerare dal trasferimento soltanto le

imprese che producono energia, indipendentemente dal fatto della

distribuzione, mentre avrebbe assoggettato ad espropriazione quello di

mera distribuzione e di intermediazione, le quali acquistano l'energia

da altri produttori.

La successiva legge del 1964, con l'art. 5, avrebbe meglio

precisato e reso più rigoroso tale criterio, escludendo dall'esonero

le imprese (che prima ne godevano), le quali, anche parzialmente,

avessero acquistato energia da terzi, con le eccezioni espressamente

prevedute.

Rileva quindi che l'impresa Lupieri, secondo la sua stessa

dichiarazione, avrebbe venduto non soltanto l'energia da essa prodotta,

ma anche quella acquistata da altri produttori. Acquisto che non si

sarebbe verificato per motivi occasionali e non ricorrenti, cioè

secondo l'eccezione preveduta dalla legge (art. 5 della legge del

1964).

Ricorrendo quindi le condizioni per il trasferimento ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 452 del 1964, conclude per la dichiarazione

d'infondatezza della questione.

Con memoria, depositata il 27 marzo 1968, la difesa dell'E.N.E.L.

contesta la proponibilità in questa sede dell'eccezione preliminare

prospettata dalla difesa del Lupieri, poiché si tratterebbe di

questione nuova, non enunciata nell'ordinanza di rimessione e comunque

non fondata, data la formulazione delle disposizioni legislative (art.

1 della legge del 1964).

Nel merito conferma e illustra le tesi enunciate nelle deduzioni.

La difesa del Lupieri non ha depositato memoria. Considerato in diritto :

1. - Come si è in precedenza riferito la difesa del Lupieri

deduce, preliminarmente, la illegittimità del decreto di trasferimento

dell'impresa all'E.N.E.L. (18 marzo 1965, n. 567), in quanto tale

decreto è stato emanato in relazione al caso preveduto dall'art. 5

della legge n. 452 del 1964, per il quale non sarebbe stata rinnovata

la delega contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge n. 1643 del 1962.

Si tratta peraltro, come ammette la stessa difesa del Lupieri, di

questione non prospettate nell'ordinanza di riscossione e che quindi

non può essere presa in considerazione in questa sede.

2. - Nel merito, il dubbio sollevato dal Tribunale circa la

legittimità costituzionale del decreto di trasferimento all'E.N.E.L.

dell'azienda elettrica, della quale era titolare il Lupieri, per

eccesso dai limiti della delega, non può ritenersi fondato.

Occorre premettere che, nell'istituire l'Ente per l'energia

elettrica, la legge fondamentale n. 1643 del 1962 (art. 1, primo comma)

gli ha riservato, nell'ambito del territorio nazionale, un complesso di

attività concernenti la produzione, l'importazione e l'esportazione,

il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita della

energia stessa da qualsiasi fonte prodotta. E ciò per le finalità, di

interesse generale (art. 1, terzo comma), dell'utilizzazione coordinata

e del potenziamento degli impianti, nell'intento di assicurare, con

minimi costi di gestione, una disponibilità di energia elettrica

adeguata, per quantità e prezzo, alle esigenze di un equilibrato

sviluppo economico del Paese. Ed è appunto per il conseguimento di

tali finalità che la legge (art. 1, quarto comma), stabilisce, come

regola, il trasferimento, in proprietà dell'Ente, delle imprese

elettriche, che esercitano le attività di cui all'art. 1.

Sono tuttavia consentite alcune eccezioni, e fra queste,

l'eccezione contenuta nell'art. 4, n. 8, che esonera dal trasferimento

le cosidette piccole imprese, le quali, nel biennio di riferimento

1959-1960, non abbiano prodotto, oppure prodotto e distribuito, in

media, più di 15 milioni di Kilowattore per anno. Quelle imprese cioè

che, per il loro potenziale, il legislatore ha ritenuto non

contrastanti col nuovo sistema organizzativo della legge di

nazionalizzazione e con le finalità che ha inteso perseguire.

Il Tribunale, esaminando la predetta disposizione, ne ha tratto

esattamente la conseguenza che non possano invece usufruire

dell'esonero quelle imprese che svolgano soltanto attività di

distribuzione di energia fornita da altri, esercitando, in sostanza,

attività di intermediazione. Conseguenza che trova razionale

fondamento nella stessa formulazione del testo legislativo; nel quale,

usandosi la duplice espressione "prodotto oppure prodotto e

distribuito", si chiarisce che, secondo la citata disposizione,

l'esonero dal trasferimento è giustificato, quando sussista

un'attività produttiva da parte dell'azienda, senza particolare

riguardo alla destinazione dell'energia prodotta.

Dell'esattezza dell'accennata conseguenza, del resto, si ha

conferma indiretta nell'art. 5 della successiva legge del 1964 (che

richiama l'art. 4, n. 8, della legge precedente); in quanto, con lo

stabilire che devono essere escluse dall'esonero pure le piccole

imprese che, nel biennio di riferimento, abbiano, anche in parte (come

si desume dalla relazione ministeriale), acquistato energia da terzo,

dimostra, per implicito necessario, che, per l'art. 4, n. 8, della

legge del 1962 sono già soggette al trasferimento quelle distributrici

di energia totalmente acquistata da terzi.

Dalle accennate premesse peraltro non può non derivare l'ulteriore

conseguenza (non rilevata dal Tribunale) che dall'esonero restano fuori

non soltanto le imprese anzidette, ma anche, per logica coerenza di

sistema, quelle che abbiano totalmente acquistato l'energia per

formarne oggetto di vendita in blocco, sostanzialmente quindi per fini

di speculazione commerciale. In questa ipotesi, infatti, risulta anche

più manifesto il contrasto con il sistema della legge e con le

finalità della medesima.

Dato perciò il presupposto che, come si è detto, ai sensi

dell'art. 4, n. 8, è stabilito come condizione per ottenere il

beneficio, non può avere influenza, al riguardo, la distinzione fra

vendita in blocco e distribuzione. Si tratta è vero (come si fa notare

nell'ordinanza) di due situazioni giuridiche ed economiche

differenziate, anche per la diversità di prezzo dell'energia; ma è da

rilevare che, avendo tali situazioni in comune la mancanza del fattore

produttivo, in concreto, ed ai fini dell'esonero, non possono, per le

ragioni esposte, avere trattamento diverso.

3. - In questo sistema si inserisce l'art. 5 della legge n. 452

del 1964, il quale esclude dall'esonero, come si è in precedenza

accennato, anche le piccole imprese che abbiano distribuito energia

acquistata da terzi. E, nella ricordata relazione ministeriale, si

chiarisce che il maggior rigore è determinato dalla considerazione

che, con l'acquisto, anche in parte, dell'energia le imprese dimostrano

di non essere in grado di effettuare una distribuzione con la

produzione propria, e che quindi non sussiste alcun motivo di utilità

generale per esimerle dal trasferimento all'E.N.E.L.

Da tale disposizione e dalle ragioni che la giustificano (le quali

confermano la rilevanza attribuita al fattore produttivo ai fini

dell'esonero dall'espropriazione), deriva che il maggior rigore

introdotto nella disciplina dell'esonero, deve essere riferito non

soltanto alle imprese che esplicano attività di distribuzione, ma

altresì a quelle che integrano il loro potenziale per farne oggetto di

rivendita.

A questa conseguenza è necessario pervenire, per il sostanziale

parallelismo che si è riscontrato fra vendita in blocco e

distribuzione per il consumo, alla stregua dell'art. 4, n. 8, della

legge del 1962; e per l'esigenza di evitare che, alle restrizioni

apportate dall'art. 5 della legge del 1964, sfuggano, in contrasto con

la logica del sistema e con ingiustificata disparità di trattamento,

le aziende elettriche che, ancor meno di quelle distributrici,

perseguono finalità di interesse generale.

In base a quanto si è finora esposto si deve concludere pertanto

che l'impresa Lupieri, poiché non è contestato che abbia acquistato,

in parte, energia da terzi, non può beneficiare dell'esonero, anche

se, come ha ritenuto il Tribunale, non è da considerare impresa

distributrice.

4. - Resta ora da esaminare se, ad essa, possa applicarsi una delle

eccezioni prevedute dall'art. 5 della legge del 1964; se cioè

l'accennato acquisto sia dovuto a "motivi occasionali e non

ricorrenti".

A questo proposito risulta dall'ordinanza e, del resto, non è

contestato, che l'impresa predetta, per integrare la quantità di

energia da fornire alla società S.A.I.L. (società per azioni

idroelettrica Lupieri), nei periodi di magra del canale di Ledra (circa

quindici giorni all'anno) acquistava energia dalla S.F.E. (Società

friulana di elettricità) alla quale è poi succeduto l'E.N.E.L.).

Il Tribunale rileva al riguardo che tale operazione rientrerebbe

nell'ambito dell'accennata eccezione, trattandosi di acquisto

occasionale e non ricorrente.

La Corte non può essere di quest'avviso. Le espressioni usate nel

testo legislativo stanno a dimostrare gli stretti confini entro i

quali, coerentemente con la disciplina più rigorosa concernente gli

esoneri dal trasferimento, deve essere contenuta l'eccezione. Deve

trattarsi, di acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di

fuori perciò dalle normali esigenze dell'impresa, quali risultano

dalle abituali condizioni della sua attività; essendo altresì da

notare che, nel rigore dell'eccezione, non si pone neppure alcun limite

circa la durata del prelevamento.

Ora, nella specie, dalla dichiarazione dell'impresa al Ministero

dell'industria e commercio, in occasione del censimento richiesto

dall'art. 1 della legge del 1962 (dichiarazione riportata

nell'ordinanza), si desume che, nel biennio di riferimento (1959 -

1960) l'impresa Lupieri ha acquistato, nelle anzidette circostanze, per

consegnarlo alla S.A.I.L. un quantitativo di energia rispettivamente di

Kilowattore 688.976 nel 1959 e 633.728 nel 1960. Tale acquisto,

rinnovato anche nel 1961 (oltre il biennio di riferimento) in

Kilowattore 469.572, sta a dimostrare che la detta impresa è stata

legittimamente espropriata con il decreto ora impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine,

con ordinanza del 21 aprile 1966, circa la legittimità costituzionale

del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567,

con il quale è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica

Giuseppe Lupieri, in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964,

n. 452, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari