Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1965 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.lgs. 5/1956
  • art. 3d.P.R. 5/1956

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.

11 gennaio 1956, n. 5, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1964

dal Conciliatore di Monsummano Terme nel procedimento civile vertente

tra Lombardi Rolando ed altri ed il Comune di Monsummano Terme,

iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Alcuni componenti della Commissione elettorale mandamentale di

Monsummano Terme (nominati dal Consiglio provinciale) convennero

davanti al Conciliatore l'amministrazione comunale, per ottenere il

pagamento dei gettoni di presenza corrispondenti ad alcune sedute

effettuate in eccedenza al numero di dodici mensili, stabilito

dall'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 5.

Il Conciliatore, accogliendo l'eccezione dedotta dagli attori, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto

articolo, nella parte in cui stabilisce che, per un medesimo componente

o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli,

comitati o collegi, non può gravare a carico del bilancio di ciascuna

amministrazione un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese:

disposizione applicabile anche ai componenti delle Commissioni

elettorali mandamentali, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della

legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernente le norme per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali.

Il Conciliatore, ritenuta la rilevanza di tale questione, esprime

il dubbio che la disposizione, ora ricordata, sia in contrasto con il

primo comma dell'art. 36 della Costituzione. Ciò in quanto, per le

sedute eventualmente effettuate in numero superiore a dodici mensili,

si verificherebbe l'ipotesi di un lavoro prestato senza corrispondente

retribuzione e un indebito arricchimento a favore dell'amministrazione.

L'ordinanza, dopo le prescritte formalità della notificazione e

delle comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

29 agosto 1964, n. 212.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le deduzioni il 18 settembre 1964.

La difesa dello Stato deduce l'infondatezza della questione.

Osserva anzitutto che la disposizione del primo comma dell'art. 36

presuppone un rapporto di lavoro, sulla base di uno scambio tra

prestazione e controprestazione, con riguardo obiettivamente alla

prestazione e subiettivamente alla situazione del lavoratore. Onde non

troverebbe applicazione al di fuori di tali presupposti come nel caso

di specie; nel quale si tratterebbe invece dell'incarico di una

pubblica funzione di carattere istituzionalmente onorifico; il quale

carattere non verrebbe meno con la corresponsione di un'indennità,

sostanzialmente diversa dalla retribuzione inerente al rapporto di

lavoro.

Né sarebbe esatto che, in base alla disposizione impugnata,

potrebbe verificarsi il caso di una prestazione di attività senza

adeguato corrispettivo. Giacché la determinazione del numero massimo

dei gettoni di presenza, non potendosi questi considerare come

retribuzione, in senso tecnico, non importerebbe necessariamente una

precisa rispondenza rispetto a tutta l'attività eventualmente svolta

in concreto dai componenti della Commissione. Tale determinazione

invece si ricollegherebbe piuttosto ad un giudizio e ad una

valutazione, da parte del legislatore, circa la sufficienza complessiva

del compenso: giudizio per sé non contrastante con il precetto

costituzionale, tanto più che questo, secondo quanto già affermato da

questa Corte (sentenza n. 41 del 1962), non richiederebbe, in linea

assoluta e inderogabile, che, a parità di lavoro, debba corrispondere

parità di retribuzione. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione, come si è in precedenza accennato,

esprime il dubbio se possa ritenersi compatibile con il primo comma

dell'art. 36 della Costituzione, 11 limite massimo di dodici gettoni di

presenza, stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo li gennaio

1956, n. 5, come compenso a favore di ciascun componente di

commissioni, comitati o collegi: limite applicabile anche ai componenti

delle commissioni elettorali mandamentali, sia per i dipendenti

statali, designati dal prefetto, sia per quelli estranei

all'amministrazione, designati, fra gli elettori, dal Consiglio

provinciale, in base all'art. 18, ultimo comma, della legge 7 ottobre

1947, n. 1058.

Il dubbio peraltro non appare fondato se si considera il carattere

particolare dell'attività, che sono chiamati a svolgere i componenti

delle commissioni di cui si tratta. Attività che si inquadra fra le

prestazioni volontarie di servizi nell'interesse della pubblica

Amministrazione. Queste, da un lato, sono soltanto occasionalmente

collegate col rapporto di impiego, se effettuate (com'è consentito

dall'ordinamento) da dipendenti della pubblica Amministrazione, e,

dall'altro, non impegnano l'attività professionale dei componenti

estranei all'Amministrazione stessa. Esse, infatti, non costituiscono

la fonte principale, o comunque ordinaria, dei loro emolumenti, e danno

luogo, se comportano, come nella specie, l'assunzione di pubbliche

funzioni, alla figura del funzionario onorario, tradizionalmente

distinta da soggetti legati all'Amministrazione dal vincolo

impiegatizio.

Nell'un caso e nell'altro quindi, trattandosi di incarichi di

natura particolare e saltuaria, i compensi stabiliti dalle varie leggi,

sotto diverse forme, sono generalmente e concordemente considerati come

compensi speciali, istituzionalmente distinti, quale che sia il loro

ammontare, dalla retribuzione, in quanto (per restare nell'ambito

dell'attuale controversia) costituisce il corrispettivo dovuto, secondo

le leggi organiche, per le prestazioni inerenti al pubblico impiego.

Tali compensi pertanto, anche riguardo ai componenti estranei

all'Amministrazione, non comportano l'applicazione dei requisiti

inscindibilmente richiesti dal primo comma dell'art. 36 della

Costituzione: la rispondenza cioè alla qualità e alla quantità del

lavoro prestato (rispondenza peraltro non richiesta, in via assoluta e

inderogabile, neppure nel caso delle vere e proprie retribuzioni, come

ha già ritenuto questa Corte con le sentenze nn. 41 del 1962 e 78 del

1964) e la sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia

un'esistenza libera e dignitosa.

Contrariamente perciò all'assunto dell'ordinanza non può

ritenersi in contrasto, con il precetto costituzionale, la disposizione

impugnata, in quanto, sulla base di una valutazione presuntiva, da

parte del legislatore, circa la qualità e l'entità del lavoro da

espletare dalle commissioni elettorali in questione, rapporta il

compenso, nel massimo, ad un determinato numero di sedute, non

superiore a dodici mensili per ciascun componente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 5, in

riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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