Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 342/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.

18 marzo 1965, n. 342, sul trasferimento all'E.N.E.L. di impianti di

distribuzione dell'energia elettrica, promosso con ordinanza emessa il

2 aprile 1968 dal Consiglio di Stato in s.g. - sezione quarta - sul

ricorso della società L. De Medici e C. contro l'E.N.E.L. e il

Ministero dell'industria e commercio, iscritta al n. 222 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 275 del 26 ottobre 1968.

Visti gli atti di costituzione del Ministro per l'industria e il

commercio, dell'E.N.E.L. e della società L. De Medici e C. e l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L., ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri e il Ministro per l'industria e il commercio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto 9 maggio

1966, trasferiva all'E.N.E.L. gli impianti di distribuzione

dell'energia elettrica della società in acc. per azioni L. De Medici

e C., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

La società, con ricorso al Consiglio di Stato in s.g., premesso

che con precedente provvedimento 14 aprile 1964 dello stesso ministero

era stata dichiarata la non assoggettabilità a trasferimento della

impresa elettrica da essa esercita, in base all'art. 4, n. 6, lett. a

della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, impugnava il decreto 9 maggio

1966 e sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, per eccesso dalla delega rispetto

agli artt. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e 1 e 2 della legge

27 giugno 1964, n. 452.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 aprile 1968, rimetteva la

questione a questa Corte. Secondo la tesi della società, ritenuta non

manifestamente infondata dal Consiglio di Stato, il predetto art. 3

avrebbe travalicato i limiti della delega legislativa, col disporre il

trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti di distribuzione di imprese

che erano state integralmente esonerate dal trasferimento, ai sensi

della norma di cui alle lettere a e b del n. 6 dell'art. 4 della legge

6 dicembre 1962, n. 1643, la quale non richiedeva per la sua

applicazione alcuna normativa ulteriore, come sarebbe dimostrato dal

fatto che erano stati emanati i provvedimenti di esonero.

Si è costituito nel presente giudizio l'Ente nazionale per

l'energia elettrica, rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo

Piccardi, con deduzioni depositate il 17 settembre 1968. In esse si

osserva che la legge 27 giugno 1964, n. 452, ha rinnovato e non

prorogato la delega già attribuita al Governo dalla legge del 1962, n.

1643, integrando i principi direttivi in essa contenuti. Nel precisare

un concetto già implicito nell'art. 4 n. 6 della legge del 1962, la

nuova legge di delega ha stabilito che l'energia prodotta da enti ed

imprese diverse dall'E.N.E.L., ed eccedente il loro fabbisogno, può

essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità da esso

stesso stabilite. La norma impugnata ha tratto le conseguenze da tale

principio, prevedendo il trasferimento all'Ente degli impianti di

distribuzione, che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati, non

estendendosi l'esonero fino ad autorizzare un'attività di

distribuzione. La norma impugnata è quindi conforme ai principi

direttivi tracciati dalla legge delega e si chiede pertanto che la

questione sia dichiarata infondata.

Gli indicati argomenti sono stati sviluppati in successiva memoria.

Sono intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri e il Ministro per l'industria e commercio, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti

depositati il 15 novembre 1968. In essi si rileva che l'art. 4 n. 6

della legge del 1962 stabiliva una eccezione al trasferimento all'E .N

E .L. delle attività elettriche, a favore delle aziende

autoproduttrici, solo per quanto riguarda la produzione e non la

distribuzione dell'energia. La disposizione impugnata rientrerebbe

quindi nei limiti della delega legislativa che, per la legge del 1962,

riguardava "tutto quanto attiene ai trasferimenti", e che fu rinnovata

e precisata con la legge del 1964, la quale espressamente sancì,

nell'art. 2 n. 2, la limitazione dell'esonero all'attività di

produzione, riservando all'E.N.E.L., per quanto riguarda l'attività di

distribuzione, l'energia eccedente il fabbisogno degli autoproduttori.

La questione sollevata, conclude l'Avvocatura dello Stato, è pertanto

infondata.

La società in acc. per azioni L. De Medici e C. si è costituita

fuori termine, con procura all'avv. Adolfo Leone, depositata il 7 marzo

1970. Precedentemente l'avv. Leone aveva depositato una memoria il 14

gennaio 1970.

In udienza, la difesa dell'E.N.E.L. e la difesa del Presidente del

Consiglio e del Ministro per l'industria e commercio hanno ribadito i

dedotti argomenti. Considerato in diritto :

1. - Secondo la tesi ritenuta non manifestamente infondata

nell'ordinanza di rimessione alla Corte, il D.P.R. 18 marzo 1965, n.

342, nel disporre all'art. 3 che, con provvedimenti del Ministro per

l'industria e il commercio, "sono trasferiti all'E.N.E.L. gli impianti

di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a

trasferimento ai sensi delle lett. a e b del n. 6 dell'art. 4 della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643", avrebbe oltrepassato i limiti della

delega legislativa attribuita al Governo dall'art. 2 della detta legge

6 dicembre 1962, n. 1643, e prorogata con legge 27 giugno 1964, n. 452.

La ricognizione di questi limiti si presenta pertanto come

preliminare ai fini della decisione.

Com'è noto, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, riservava

all'E.N.E.L. l'attività di produzione, distribuzione e vendita

dell'energia elettrica, da qualunque fonte prodotta, ed all'uopo

stabiliva il trasferimento in sua proprietà delle imprese che

esercitavano le dette attività (art. 1). Delegava quindi al Governo

l'emanazione, secondo i principi e i criteri direttivi in essa fissati,

delle norme relative ai poteri del Ministro per l'industria e il

commercio e dell'apposito Comitato di ministri, all'organizzazione,

alle funzioni e ai limiti dell'attività dell'E.N.E.L., "a tutto quanto

attiene ai trasferimenti" e a quant'altro previsto dalla legge stessa

(art. 2).

I principi e i criteri direttivi riguardanti i trasferimenti delle

imprese "che esercitano in via esclusiva e principale" le attività di

cui all'art. 1, e i trasferimenti delle imprese che "non esercitano in

via esclusiva e principale le dette attività" erano contenuti

nell'art. 4, nn. 1 e 2: a proposito di queste ultime era detto che

"saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale

del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività

stesse è dei relativi rapporti giuridici". Al n. 6 dello stesso

articolo era però stabilito che non sono soggette a trasferimento "le

imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i

fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle

imprese stesse, purché il fabbisogno superi il 70 per cento

dell'energia prodotta mediamente nel biennio 1959-61 (cosiddette

imprese autoproduttrici).

Quest'ultima norma costituiva pertanto una eccezione alla norma

fondamentale, che riservava all'Ente il compito di esercitare nel

territorio nazionale l'attività di produzione dell'energia elettrica,

e alla disposizione del citato n. 2 dello stesso art. 4, il quale, per

le imprese che non esercitano in via principale ed esclusiva attività

elettriche, prevedeva, come si è visto, il distacco dall'impresa e il

trasferimento all'Ente del complesso dei beni organizzati per

l'esercizio di esse.

La ragione dell'eccezione era di lasciare inalterata la condizione

di autosufficienza dell'impresa, consentendo ad essa l'esercizio di

quell'attività di produzione di energia elettrica che ha una funzione

strumentale rispetto alla sua attività principale e al processo

produttivo in cui questa si esplica. Come indice di tale rapporto di

complementarità era assunto il criterio della destinazione

dell'energia prodotta all'attività principale dell'impresa nella

misura media non inferiore al 70 per cento nel biennio 1959-61.

Ma la detta ragione di esclusione dal trasferimento non si

estendeva alla attività di distribuzione dell'energia eccedente il

fabbisogno dell'impresa. La capacità dell'impresa di assorbire, in

misura non inferiore a quella mediamente calcolata, l'energia elettrica

da se stessa prodotta era la condizione perché l'impresa potesse

continuare la sua attività di autoproduzione; non poteva essere, nel

sistema della legge, il titolo per esercitare una attività di

distribuzione del supero di energia rispetto al suo fabbisogno. Se

così non fosse, si sarebbe creata alle imprese in parola una

situazione di privilegio, consentendo loro una attività, esterna alla

loro attività principale, riservata dalla legge all'E.N.E.L. come suo

compito istituzionale per il raggiungimento di quei fini di utilità

generale in cui è, costituzionalmente, la ragione del sistema.

Dalle esposte considerazioni si ricava che secondo la legge del

1962 l'esonero dal trasferimento, per le imprese in parola, era

limitato al complesso dei mezzi di produzione di energia elettrica, e

non comprendeva gli impianti di distribuzione. Le modalità di

trasferimento di questi ultimi rientravano pertanto nell'oggetto della

legislazione delegata, comprensiva di "tutto quanto attiene ai

trasferimenti" delle imprese è dei complessi di beni non sottratti

eccezionalmente al passaggio all'E.N.E.L.

2. - La legge 27 giugno 1964, n. 452, non prorogò la precedente

delega legislativa, ma la rinnovò, fissando un nuovo termine per

l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 6

dicembre 1962, n. 1643, "anche con la necessaria integrazione dei

decreti presidenziali già emanati (...), fermi restando i principi

direttivi contenuti" nella detta legge.

L'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, stabili che l'energia

eccedente il fabbisogno prodotta da enti ed imprese diversi

dall'E.N.E.L. "può essere ritirata solo dall'Ente nazionale" secondo

le modalità da esso stesso stabilite. In tale disposizione trovava

conferma il principio secondo cui alle imprese autoproduttrici era

consentita soltanto l'attività di produzione di energia elettrica, e

non già l'attività di distribuzione a terzi.

L'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in base alla

predetta delega, regolò il trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti

di distribuzione delle dette imprese. Tale norma, non soltanto trovava

la sua giustificazione razionale nel fatto che, in conseguenza

dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, quegli impianti

sarebbero rimasti inutilizzati, ma trovava la sua legittimazione

costituzionale nella conformità alla delega legislativa, in quanto

faceva applicazione del ricordato principio e criterio direttivo,

comune a entrambe le leggi di delega, secondo cui l'esonero dal

trasferimento riguardava soltanto l'attività di produzione, mentre

rientrava nell'oggetto della delega tutto quanto attiene ai

trasferimenti dalla legge non esclusi.

Restando nei limiti della delega e attuando i suoi principi, il

detto art. 3 integrava la norma dell'art. 2, n. 2, della legge del

1964, n. 452, di cui era logica conseguenza.

Né ha influenza il fatto che, in base alla legge del 1962, n.

1643, fossero stati emanati - come nella specie - i decreti

presidenziali che dichiaravano determinate imprese autoproduttrici non

assoggettabili, in atto, a trasferimento, senza individuare i beni e i

rapporti a questo sottratti, giacché la legge del 1964, n. 452,

previde l'integrazione dei decreti presidenziali già emanati, e

comunque l'emanazione di quei decreti, anteriori all'emanazione delle

norme delegate di attuazione della legge, non poteva implicare un

allargamento dei limiti segnati dalla legge stessa all'esonero dal

trasferimento, né poteva produrre l'effetto di ridurre il potere del

legislatore di precisare e integrare, in sede di rinnovazione di

delega, i principi e i criteri posti nella originaria legge delegante.

Non ha pertanto fondamento la dedotta illegittimità costituzionale

per eccesso dalla delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (norme integrative della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e

all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese

diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), sollevata

dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO -

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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