Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 settembre

1960, n. 1433, recante norme sul trattamento economico e normativo del

lavoratori dipendenti da imprese esercenti la produzione di calzature,

promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ciullo Giovanna ed altri e

la società per azioni "Lucky Shoe", iscritta al n. 171 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 del 24 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Ciullo Giovanni, Cividin Eleonora

e Bosdachin Gianfranco e della società "Lucky Shoe", e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Umberto Movia, per la società "Lucky Shoe", l'avv.

Giuseppe Di Stefano, per Giulio Giovanna ed altri, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 3 luglio 1947 tra l'Associazione nazionale calzaturifici

italiani e la Federazione italiana lavoratori dell'abbigliamento venne

stipulato un Accordo, secondo cui "considerata la situazione

contingente ed alimentare del momento", si convenne che le ditte,

sprovviste di mensa per i dipendenti, dovessero corrispondere a

ciascuno di loro una indennità sostitutiva di lire 30 per ogni

giornata di lavoro effettivo. Tale Accordo fu dichiarato di scadenza al

31 dicembre 1948 salvo tacita proroga per un altro anno in mancanza di

tempestiva disdetta entro il 30 settembre stesso anno.

In data 31 marzo 1953 (4 anni e mezzo dopo) tra l'Associazione e la

Federazione anzidette, cui si era aggiunta la Federazione unitaria

italiana lavoratori dell'abbigliamento, si convenne di elevare a lire

50 al giorno l'indennità sostitutiva della mensa, a decorrere dal 1

aprile 1953.

Con contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli

operai addetti all'industria delle calzature vennero regolate tutte le

condizioni di lavoro, senza tuttavia specifico riferimento alla

indennità di mensa. Tutti gli atti predetti sono stati depositati e

pubblicati nel Bollettino n. 59 del 31 marzo 1960 del Ministero del

lavoro, previdenza sociale e artigianato.

A seguito della legge delega 14 luglio 1959, n. 741, modificata con

legge n. 1027 dell'anno 1960 contenenti norme transitorie per garantire

minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, venne

emanato il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960,

n. 1433, che dispose, per i dipendenti dell'industria calzature ed

affini, la regolamentazione del rapporti di lavoro in conformità sia

del contratto collettivo 25 luglio 1959 sia degli Accordi 3 luglio 1947

e 31 marzo 1953 sull'indennità di mensa.

Con verbale 13 maggio 1963 Thomas Mc Cann, amministratore unico

della società per azioni "Lucky Shoe", esercente industria calzature

in Trieste, venne denunciato pel reato, previsto nella legge di delega

(art. 8), di inosservanza delle norme , previste nella legge stessa, in

particolare per avere omesso di corrispondere ai propri dipendenti

l'indennità di mensa di cui agli accordi dichiarati valevoli erga

omnes. Il Mc Cann venne condannato dal pretore di Trieste con sentenza

poi confermata dalla Cassazione. Con ciò venne respinta la tesi

difensiva basata sul fatto che l'accordo sindacale originario 3 luglio

1947 avrebbe cessato di efficacia con la scadenza del termine massimo

di operatività (31 dicembre 1949) per cui non poteva essere

considerato compreso nel decreto delegato del Presidente della

Repubblica e tanto meno nel contratto collettivo 25 luglio 1959 che

tale accordo non aveva recepito.

A seguito di tale condanna Ciullo Giovanna ed altri dipendenti

dalla menzionata ditta adirono lo stesso pretore in sede civile per

ottenere il pagamento della predetta indennità.

Con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 nei detti procedimenti

civili riuniti, il pretore ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del menzionato D.P. 25 settembre 1960, n. 1433 (legge

delegata).

Nell'ordinanza si rileva che con la legge di delega furono

conferiti al Governo poteri legislativi al fine di rendere efficaci

erga omnes i contratti collettivi in vigore: che il contratto

collettivo 25 luglio 1959 ha disciplinato tutta la materia del rapporti

di lavoro degli operai industria calzature, rivalutando altresì i

salari, senza menzionare in alcun modo, neppure nell'art. 44, settimo

comma, che precisa gli elementi costituenti la retribuzione,

l'indennità di mensa prevista dai citati precedenti accordi, la quale

pertanto dovrebbe ritenersi evidentemente assorbita nella nuova

disciplina: che il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre

1960, n. 1433, attribuendo efficacia erga omnes anche gli Accordi 3

luglio 1947 e 31 marzo 1953 in relazione all'indennità di mensa,

parrebbe avere oltrepassato i limiti della delega legislativa, per cui

sarebbe costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 87, quinto

comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva che, se

è vero che il legale rappresentante della "Lucky Shoe" Company, sig.

Tommaso Mc Cann fu condannato con sentenza irrevocabile in sede penale

per violazione degli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1949, n. 741,

ciò potrebbe spiegare efficacia nel giudizio civile, a norma dell'art.

28 del Codice di procedura penale solo per quanto concerne

l'accertamento del fatti materiali che furono oggetto del giudizio

penale, ma non circa l'individuazione della disciplina regolante il

rapporto in contestazione.

L'ordinanza, notificata il 27 luglio 1966 alle parti private ed il

28 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai

Presidenti del due rami del Parlamento, come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società

"Lucky Shoe" rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Movia e

Silvio Moro, che hanno depositato le proprie deduzioni l'11 ottobre

1966.

La difesa della società osserva che il decreto presidenziale

impugnato ha attribuito efficacia di legge all'accordo del 1947, già

estinto però fin dal 31 dicembre 1949, in quanto per la clausola

espressa contenuta nell'accordo stesso, questo poteva essere prorogato

tacitamente solo fino a tale data. D'altra parte l'accordo successivo

del 1953 non faceva riferimento a quello del 1947, ormai estinto, ma si

limitava ad aumentare l'importo della indennità di mensa da 30 a 50

lire giornaliere, considerandone destinatari i lavoratori non in quanto

appartenenti alla categoria stipulante dell'accordo del 1947, ma quali

soggetti che avevano seguitato a fruire dell'indennità per effetto di

un trattamento di miglior favore. Questi effetti sarebbero peraltro

anche venuti meno in conseguenza della stipulazione del contratto 25

luglio 1959, così come posto in luce nell'ordinanza di rinvio, onde

manifesta sarebbe la esorbitanza del decreto presidenziale impugnato

dai limiti della delega.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità del

ripetuto decreto.

Si sono anche costituiti la Ciullo Giovanna ed altri, rappresentati

e difesi dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, che hanno

depositato le deduzioni l'11 ottobre 1966.

La difesa del predetti ricorda che il legale rappresentante della

società "Lucky Shoe" fu condannato in sede penale per avere omesso di

corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di mensa de qua e

conferma che la Ciullo e gli altri avevano chiamato appunto la società

in giudizio in sede civile sulla base di detto giudicato per ottenere

il pagamento delle somme a tal titolo dovute.

Contesta poi la fondatezza della questione osservando che dalla

circostanza della mancata menzione della indennità di mensa nel

contratto collettivo del 1959 non potrebbe desumersi la volontà delle

parti di prescinderne in sede di determinazione delle retribuzioni, e

ciò anche se le categorie stipulanti, nel concordare un aumento delle

retribuzioni, abbiano trattato espressamente del superminimi

contrattuali senza parlare dell'indennità in questione, poiché a tale

interpretazione restrittiva si opporrebbero i criteri ermeneutici

desumibili dagli artt. 1362 segg. e 1365 del Codice civile.

Inoltre, afferma la difesa che, a norma dell'art. 2047 del Codice

civile il contratto collettivo, anche nel regime attuale, continuerebbe

a produrre i suoi effetti pur dopo la sua scadenza, essendo

inconcepibile che delle categorie di lavoratori rimangano prive di

contratto. Onde bene avrebbe fatto il Governo ad includere nel decreto

presidenziale impugnato anche gli accordi del 1947 e del 1953, tanto

più che la indennità di mensa è considerata come elemento della

retribuzione, e cioè rientra nel "trattamento economico" cui si

riferisce l'art. 1 della legge delega n. 741 del 1959.

Osserva, infine, la difesa che non sarebbe invocabile l'art. 15

delle disposizioni preliminari al Codice civile sull'abrogazione delle

leggi giacché il nuovo contratto collettivo del 1959 non avrebbe

regolato l'intera materia del rapporto di lavoro in esame, che

comprendeva fra l'altro, e separatamente, l'indennità di mensa, per

escludere la quale sarebbe stata quindi necessaria una espressa

statuizione abrogativa. E ciò senza dire che sarebbe inconcepibile che

con il contratto collettivo del 1959 che migliorava le retribuzioni si

fosse voluto sopprimere l'indennità, che risponde ad una integrazione

del salario assai importante, specie in periodi di aumenti di prezzi

del generi alimentari.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.

Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha depositato le deduzioni il 2 settembre del 1966.

L'Avvocatura rileva che il pretore non avrebbe tenuto presente che

la indennità di mensa ha formato oggetto di una generale disciplina a

favore del lavoratori in genere con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026,

che rende efficace "per tutti" l'accordo interconfederale 20 aprile

1956.

Ciò posto, prosegue osservando che secondo la formula della

delegazione di cui alla legge n. 741 del 1959 il Governo,

nell'emanazione delle norme delegate, avrebbe dovuto uniformarsi alle

clausole degli accordi "stipulati" e "depositati", il che

significherebbe che rientravano nell'ambito della delega tutte le

materie "comunque toccate" dall'autonomia negoziale delle associazioni

sindacali. Arbitrario quindi sarebbe voler sostenere che la delega

sarebbe circoscritta soltanto alle clausole degli accordi in vigore

alla data di entrata in vigore della legge, dovendovisi invece

comprendere anche gli accordi scaduti, purché depositati e pubblicati.

D'altra parte, sostiene pure l'Avvocatura che il contratto

collettivo del 1959 non avrebbe affatto inteso abrogare le convenzioni

concernenti l'indennità di mensa del 1947 e del 1953, tanto più che

detti accordi furono regolarmente depositati da parte del sindacati per

renderne possibile l'estensione erga omnes ai sensi della legge n. 741

del 1959, il che dimostrerebbe che non erano considerati superati.

Conclude quindi chiedendo dichiararsi infondata la questione come

sopra sollevata dal pretore di Trieste.

La difesa della società "Lucky Shoe" ha tempestivamente depositato

una memoria illustrativa con cui insiste sulle precedenti deduzioni

concernenti il preteso eccesso del decreto impugnato dai limiti della

delega, e contesta le argomentazioni avversarie.

In particolare osserva che sarebbe fuori di luogo il richiamo della

difesa della Ciullo ed altri alla asserita ultrattività degli accordi

sindacali del 1947 e del 1953, ai sensi dell'art. 2047 del Codice

civile, giacché, anche secondo la costante giurisprudenza della

Cassazione, tale norma non sarebbe applicabile nei riguardi del

contratti collettivi post corporativi, come appunto quelli in esame.

Osserva altresì che l'avvenuto deposito degli accordi stessi

presso il Ministero del lavoro e la conseguente pubblicazione

nell'apposito bollettino non avrebbero alcun significato quanto alla

vigenza degli accordi stessi, rappresentando una attività rimessa alla

mera discrezionalità della parte contraente che intenda esplicarla.

Insiste infine nell'affermare che, proprio dalla mancanza nel

contratto collettivo del 1959 di una qualsiasi clausola abrogativa

della indennità di mensa, dovrebbe desumersi la pacifica decadenza

degli accordi de quibus, essendo ovviamente superflua ogni menzione di

accordi già decaduti.

Conferma pertanto le già rassegnate conclusioni. Anche la difesa

della Ciullo ed altri ha depositato una memoria con cui, richiamandosi

al principio della unità della giurisdizione garantita dall'art. 28

del Codice di procedura penale, rileva testualmente che la condanna

penale irrevocabile pronunciata a carico del Mc Cann per l'omessa

corresponsione dell'indennità di mensa ai dipendenti della società

"si parerebbe in modo insuperabile di fronte alla questione di

costituzionalità sollevata".

Anche l'Avvocatura dello Stato ha infine depositato nei termini una

memoria illustrativa con cui insiste sulle già svolte argomentazioni e

rileva in particolare che l'accenno ad una pretesa violazione dell'art.

39 della Costituzione sulla libertà sindacale contenuto nella difesa

della società "Lucky Shoe", oltre ad esorbitare dai limiti della

questione così come proposta nella ordinanza di rinvio, sarebbe

chiaramente infondata giacché gli accordi ed il contratto recepiti nel

decreto presidenziale impugnato sarebbero stati liberamente stipulati

fra le parti, di talché non sarebbe ipotizzabile nessuna violazione

della libertà sindacale.

Insiste pertanto nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Nelle deduzioni presentate nell'interesse di Ciullo Giovanna

ed altri, a sostegno dei motivi di infondatezza della questione di

costituzionalità, si sostiene che, a seguito del giudizio penale

contro il datore di lavoro, la questione, poi sollevata in sede civile

davanti lo stesso giudice, non sarebbe stata proponibile per

impedimento costituito da quel giudicato.

L'assunto non è fondato.

Esso si risolve in una critica del giudizio di rilevanza compiuto

nell'ordinanza di rinvio, la quale non ha trascurato di motivare sul

punto dell'esistenza del giudicato penale, ritenendolo non ostativo per

decidere sulla questione di costituzionalità. Ciò è sufficiente per

ritenere ammissibile l'esame della questione.

2. - L'ordinanza di rinvio prospetta il dubbio di illegittimità

dell'articolo unico del decreto presidenziale delegato 25 settembre

1960, n. 1433, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes agli

Accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953 concernenti l'apprestamento di

mense aziendali e l'indennità sostitutiva a favore del lavoranti nei

calzaturifici.

Il motivo di dubbio consisterebbe nel fatto che detti Accordi non

recepiti espressamente nel successivo contratto collettivo nazionale di

lavoro 25 luglio 1959 e da considerarsi assorbiti in esso e nelle nuove

tabelle retributive, contenute in un accordo sindacale stipulato in

pari data, dovrebbero considerarsi scaduti e decaduti. L'averli

compresi nel decreto delegato, in aggiunta al contratto collettivo,

costituirebbe un eccesso dai limiti, di sostanza e di forma, segnati

dalla legge delegante n. 741 del 1959.

A sua volta, la società "Lucky Shoe", nel sostenere la tesi della

incostituzionalità, assume che, ancora prima della data del predetto

contratto collettivo, l'Accordo 3 luglio 1947, che ha segnato il

riconoscimento della indennità di mensa per la categoria in esame,

avrebbe esaurito tutti i suoi effetti col raggiungimento della data

massima di operatività coincidente col 31 dicembre 1949.

3. - La questione non è fondata.

Anzitutto, va osservato che l'assunto della società nel senso di

ritenere anticipata al 31 dicembre 1949 la data di scadenza

dell'Accordo 3 luglio 1947 non è esatto.

L'interpretazione restrittiva così data alla formula dell'Accordo

e basata sul presupposto di una durata non prorogabile né prorogata

oltre un biennio, è smentita dal secondo Accordo, che dimostra come

nel 1953 la persistenza degli effetti del primo Accordo ancora

perdurava, tanto che si conveniva una maggiorazione della misura della

indennità.

La formula dell'Accordo va, quindi, rettamente intesa, come di

fatto la si è intesa e praticata dalle parti interessate, nel senso di

una sua prorogabilità di anno in anno, in difetto di una tempestiva

disdetta, disdetta che è escluso sia mai intervenuta.

L'altro assunto, su cui precipuamente si basano i dubbi di

costituzionalità contenuti nella ordinanza di rinvio, nel senso di una

sopravvenuta decadenza degli Accordi per incompatibilità con il

contratto collettivo, è ugualmente non fondato.

Tale assunto parte da una premessa esatta, di cui però si fa

erronea applicazione.

È esatto che per determinare "tutte le clausole del singoli

accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali" cui il

Governo era autorizzato ad uniformarsi secondo l'art. 1 della legge di

delega n. 741 del 1959 allo scopo di dettare norme giuridiche valevoli

erga omnes, non dovevasi tener conto di accordi successivamente

modificati o sostituiti, in forza di atti ulteriori.

Tuttavia, quanto così ritenuto non trova, poi, esatta rispondenza

nei successivi assunti.

Al fatto che, non figurando contenuto nel contratto collettivo 25

luglio 1959 (e nelle coeve tabelle salariali) alcun riferimento alla

indennità di mensa, ma soltanto alla retribuzione, non può annettersi

significato abrogativo del precedenti Accordi.

Vero che, come ritenuto in giurisprudenza, l'indennità di mensa se

riconosciuta e accordata, ha natura di integrazione di retribuzione: ma

ciò soltanto, come ben precisato nell'Accordo interconfederale 20

aprile 1956, per considerarla "elemento utile ai fini del calcolo della

indennità sostitutiva di preavviso e di anzianità, nonché del

trattamento di festività, ferie, gratifica natalizia e tredicesima

mensilità" Sicché non è giustificata la conseguenza che, quando le

tabelle di normale retribuzione non la prevedano espressamente, tale

indennità debba ritenersi esclusa.

Trattasi, invero, di indennità che ha una sua particolare natura,

una sua autonoma ragion d'essere, manifestata testualmente, per quanto

riguarda i calzaturifici, fin dall'accordo 3 luglio 1947, come

contributo a sostegno della situazione alimentare.

Con ciò si spiega e si giustifica il trattamento separato

dell'indennità stessa. Trattamento che ha avuto una sua particolare

estrinsecazione, per quanto riguarda la computabilità nella

retribuzione ai fini suindicati, nel citato Accordo interconfederale 20

aprile 1956, che le norme generali di cui all'art. 55 del contratto

collettivo 25 luglio 1959 hanno fatto espressamente salvo, al pari di

tutti gli Accordi interconfederali e che il decreto presidenziale 14

luglio 1960, n. 1026, ha, poi, a sua volta, dichiarato estensibile erga

omnes.

A conferma di ciò, è da considerare che anche il precedente

contratto collettivo 31 maggio 1948 per gli operai del calzaturifici

non conteneva alcuna disposizione circa l'indennità di mensa, regolata

dall'Accordo 3 luglio 1947 e che, nonostante la mancata menzione, tale

indennità ben lungi dall'essere considerata assorbita nella

retribuzione, ha continuato ad essere riconosciuta e corrisposta, al di

fuori del contratto collettivo.

Ne deriva che il decreto presidenziale 25 settembre 1960,

nell'estendere erga omnes gli Accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953 si

è uniformato al dettato della legge delegante n. 741 del 1959 allo

scopo, ivi dichiarato, di garantire, mediante norme transitorie, i

minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Non sussiste, quindi, alcun vizio di illegittimità costituzionale

per superamento di limiti segnati dalla delega legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata con ordinanza 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste nei

riguardi dell'articolo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 25 settembre 1960, n. 1433 (recante norme sul trattamento

economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese esercenti la

produzione di calzature) per eccesso di delega rispetto alla legge 14

luglio 1959, n. 741.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari