Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 26r.d.l. 2328/1923
  • art. 31r.d.l. 2328/1923
  • art. 34r.d.l. 2328/1923

applicata al caso

  • art. 21r.d.l. 2328/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21,

26, 31 e 34 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l.

2 dicembre 1923, n. 2682, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.

473, contenente disposizioni per la formazione degli orari e dei turni

di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in

concessione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pompa Mario, Aratore Felice ed altri e

l'Azienda trasporti municipalizzati di Milano, iscritta al n. 247 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;

2) ordinanze emesse il 31 maggio 1971 dalla Corte d'appello di

Genova nei procedimenti civili vertenti tra Marengo Alfredo, Stoppa

Angelo e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn.

394 e 395 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971 e n. 311 del 9

dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Aratore Felice e dell'Azienda

trasporti municipalizzati di Milano;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Filippo Lubrano, per Felice Aratore, e l'avv.

Salvatore Villari, per l'Azienda trasporti municipalizzati di Milano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione in data 10 luglio 1970, Pompa Mario ed

altri, tutti dipendenti dall'Azienda trasporti municipalizzati di

Milano, con mansioni di bigliettai e conducenti, convenivano in

giudizio, davanti al tribunale di Milano, la azienda stessa, assumendo:

a) di aver prestato e di prestare la propria opera per sette giorni

consecutivi, usufruendo del riposo settimanale solo all'ottavo giorno;

b) di aver percepito e di percepire la retribuzione per il settimo

giorno di lavoro con paga ordinaria, anziché straordinaria.

c) di essere, pertanto, creditori della maggiorazione prevista

dagli accordi collettivi per le ore di lavoro prestate nel settimo

giorno, da considerarsi festivo a tutti gli effetti giuridici;

In base all'assunto, le parti chiedevano al tribunale - previo

riconoscimento che le prestazioni dell'attività lavorativa per sette

giorni consecutivi comportavano e comportano per l'A.T.M. l'obbligo di

retribuire le ore compiute al settimo giorno di lavoro con le

maggiorazioni previste dall'art. 3 dell'accordo nazionale 3 dicembre

1958 - la condanna della azienda al pagamento delle indicate spettanze.

Nel corso della trattazione della causa, il difensore delle parti

attrici eccepiva la illegittimità costituzionale degli articoli 21,

26, 31, 34 delle disposizioni generali annesse al r.d.l. 19 ottobre

1923, n. 2328, in quanto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della

Costituzione per il riflesso esercitato su tali disposizioni di legge

dalla sentenza 15 dicembre 1967, n. 150, della Corte costituzionale,

con la quale veniva dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 16 delle precitate disposizioni generali.

Il tribunale di Milano - sezione X civile -, ritenendo che la

prospettata questione di legittimità costituzionale non fosse

manifestamente infondata, sia per essersi, anche l'azienda convenuta,

nel resistere alle pretese degli attori, riferita agli artt. 21, 26,

31, 34 delle più volte citate disposizioni generali - articoli che

consentirebbero la fissazione dei 52 riposi settimanali senza

predeterminare alcuna cadenza nelle pause lavorative -, sia per i

riflessi esercitati sull'oggetto della causa dalla sentenza n. 150 del

1967 della Corte costituzionale, sospendeva il giudizio in corso ed

emetteva ordinanza - datata 23 dicembre 1970 - con la quale disponeva

la trasmissione degli atti alla Corte per la risoluzione della

questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 21, 26, 31,

34 delle disposizioni generali annesse al r.d.l. 2 dicembre 1923,

numero 2682, in relazione all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

Davanti alla Corte si sono regolarmente costituiti uno degli

attori, Aratore Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe

Arcadu e prof. Filippo Lubrano e l'Azienda trasporti municipalizzati di

Milano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difesa ed

assistita dagli avvocati Giuseppe Ferrari e prof. Salvatore Villari.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La

parte attrice, riportandosi, nelle deduzioni depositate il 5 agosto

1971, alla surricordata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del

1967 e alla sentenza della stessa Corte del 30 giugno 1971, n. 146

(successiva all'ordinanza del tribunale di Milano), con la quale è

stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del

r.d.l. n. 2328 del 1923 - la prima delle disposizioni impugnate nella

stessa ordinanza di rimessione - per gli stessi motivi per i quali, con

la precedente sentenza, era stata dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 16, rileva che le considerazioni svolte dalla

Corte, nel motivare le due decisioni, debbono essere estese anche alla

questione in atto, attesa la identità di contenuto delle norme

impugnate.

Infatti, per la parte attrice, le norme richiamate ometterebbero di

"indicare in quale modo deve essere regolato l'esercizio del diritto

del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate

lavorative faccia seguito quella di riposo" consentendo, di riflesso,

"di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario, le giornate di

riposo, e pertanto, di poterle concedere anche dopo lunghi periodi di

lavoro o addirittura in un unico contesto di tempo".

L'A.T.M., nelle deduzioni depositate il 13 luglio 1971, osserva, in

via preliminare, che, ripetendo gli artt. 26, 31 e 34 del r.d.l. n.

2328 del 1923 la stessa dizione letterale dell'articolo 16 dello stesso

testo legislativo, articolo dichiarato incostituzionale, non sorgono

questioni diverse e che, per quanto riguarda l'art. 21, la sollevata

questione dovrà essere dichiarata infondata per effetto della sentenza

n. 146 del 1971.

Fa rilevare, comunque, che la sentenza n. 146 del 1971 non

prescrive una disciplina uniforme della periodicità del riposo, ma,

anzi, consente una disciplina differenziata, purché: si tratti di casi

di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; non venga, nel

complesso, snaturato ed eluso il rapporto di un giorno di riposo e sei

di lavoro; non siano superati i limiti di ragionevolezza, sia rispetto

alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto

alla tutela dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda la loro

salute.

Sulla base di tale rilievo, la convenuta ritiene che nessuna

rilevanza assumerebbe, per il giudizio a quo, la questione sollevata

dal tribunale di Milano, in quanto questi non potrebbe accogliere la

domanda degli attori a seguito della eventuale dichiarazione di

incostituzionalità degli articoli contestati, ma dovrebbe vagliare se

la disciplina attuata in concreto con "atto di autonomia" sia in

contrasto o meno con i principi enunciati nella sentenza n. 146 del

1971.

2. - Con sentenza 7 luglio - 29 agosto 1970 il tribunale di Genova

respingeva, per improponibilità dell'azione, la domanda di Marengo

Alfredo ed altri diretta a conseguire la condanna dell'Azienda

municipalizzata (A.T.M.) di quella città a retribuire loro come lavoro

straordinario festivo il servizio prestato nel settimo giorno

consecutivo di lavoro in attuazione dei turni predisposti dalla

società stessa, che prevedevano il riposo settimanale solo nell'ottavo

giorno di attività.

Contro la sentenza proponeva gravame il Marengo Alfredo, chiedendo

alla Corte di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di ritenere

proponibile la domanda attrice e di accogliere, nel merito, le istanze.

Con sentenza 31 maggio 1971 la Corte di appello di Genova, sezione

magistratura del lavoro, riteneva proponibile l'azione e respingeva

l'eccezione, sollevata dalla convenuta A.T.M., di avvenuta

prescrizione.

Con ordinanza successiva e in pari data, la stessa Corte sollevava

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del

r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, in relazione all'art. 36, ultimo

comma, della Costituzione.

La Corte, dopo aver precisato nella motivazione, che la fattispecie

ricade sotto la disposizione di cui all'art. 26 del r.d.l. 2 dicembre

1923, n. 2682, che modifica il r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, in

quanto l'appellante deve essere inquadrato, per le mansioni svolte, tra

il personale delle stazioni e scali di cui al titolo IV della legge e

non già sotto quella dell'art. 21, osserva che l'art. 26 sarebbe

incostituzionale in quanto consente una periodicità del riposo non

corrispondente ai fini dell'istituto e in contrasto con l'art. 36,

ultimo comma, della Costituzione.

Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e non vi è

stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Analoga ordinanza emetteva la stessa Corte d'appello di

Genova, in data 31 maggio 1971, nella causa di appello promossa da

Stoppa Angelo contro la sentenza del tribunale di Genova del 7 luglio -

29 agosto 1970, parte convenuta l'A.T.M. di Genova.

La questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'articolo 36, ultimo comma, della Costituzione, investe, nel caso,

l'art. 31 del r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, che modifica il r.d.l.

19 ottobre 1923, n. 2328, rientrando l'appellante tra il "personale di

linea", di cui al titolo V della legge. La motivazione dell'ordinanza

è del tutto identica alla precedente. Anche in relazione a tale

ordinanza non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Milano e quelle della Corte di

appello di Genova prospettano la questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 36 della

Costituzione nella parte relativa al diritto del lavoratore al riposo

settimanale, degli artt. 21, 26, 31, 34 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n.

2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, convertito nella

legge 17 luglio 1925, n. 473, e contenente disposizioni per la

formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai

pubblici servizi di trasporto in concessione.

Poiché le questioni prospettate sono identiche, le cause possono

essere riunite.

2. - Preliminarmente la Corte osserva che privo di fondamento si

palesa il rilievo prospettato dall'A.T.M. di Milano circa la nessuna

rilevanza che assumerebbe, per il giudizio a quo, la sollevata

questione di legittimità costituzionale, in quanto il tribunale non

potrebbe accogliere la domanda attrice neppure a seguito della

dichiarazione di incostituzionalità degli articoli contestati, ma

dovrebbe vagliare se la disciplina attuata dall'A.T.M. in concreto

"con atto di autorità", sia in contrasto o meno con i principi

enunciati nella sentenza n. 146 del 1971.

L'osservazione attiene al merito della causa. La rilevanza della

questione è data dal fatto che l'adottata disciplina dell'A.T.M. trae

la sua derivazione dalle norme giuridiche impugnate, alle quali la

stessa A.T.M. si è riferita per opporsi alle istanze della parte

attrice, per cui il giudizio non può essere definito, nei termini

proposti dal giudice a quo, indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità costituzionale.

3. - Gli artt. 21, 26, 31, 34 delle disposizioni annesse al

richiamato r.d.l. 1923, n. 2328, contengono disposizioni normative

letteralmente identiche e differiscono soltanto rispetto alle categorie

dei soggetti ai quali ogni singola disposizione si riferisce.

Infatti, l'art. 21 disciplina il riposo periodico del personale di

scorta ai treni e del personale navigante; l'art. 26, quello delle

stazioni e degli scali; l'art. 31, quello del personale delle linee; e,

infine, l'art. 34, quello del personale vario.

Le norme impugnate dettano, in perfetta sincronia: "tra i riposi

continuati in residenza... ve ne debbono essere 52 all'anno della

durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare".

4. - Questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 146 del 1971,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, uniformandosi alla

sentenza n. 150 del 1967, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso r.d.l. 1923,

n. 2328, e riferibile al riposo periodico del personale di macchina.

Consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della questione sollevata

in merito all'art. 21.

5. - La Corte, con le sentenze n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971,

ha ritenuto che la formulazione vaga e imprecisa delle norme

contemplate violi il principio del diritto al riposo settimanale nel

concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in

quanto consente di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le

giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro

o addirittura in un unico contesto di tempo.

La Corte ha altresì stabilito, con le richiamate sentenze, che

l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo

settimanale" intende affermare la periodicità del riposo, nel

rapporto, in linea di massima, di un giorno su sei di lavoro. Ha

chiarito, infine, che la varietà di qualità e di tipi di lavoro non

consente una uniforme disciplina che urterebbe contro gli interessi del

mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, per cui devesi

necessariamente ammettere la legittimità di una periodicità

differenziata. Tale disciplina differenziata deve attenersi ai seguenti

principi:

a) si tratti di casi di necessità a tutela di apprezzabili

interessi;

b) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto

alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto

alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto

riguarda la salute dello stesso.

Poiché le norme impugnate con le ordinanze del tribunale di Milano

e della Corte di appello di Genova ricadono nello stesso vizio già

rilevato per gli artt. 16 e 21 del medesimo r.d.l., dovrà esserne

riconosciuta l'illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26, 31 e

34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328

(Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione),

modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, numero 2682;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni,

già dichiarato illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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